Risarcimento del danno nel giudizio possessorio: la riserva di agire nel ricorso introduttivo non equivale a domanda proposta e la tardiva formulazione nella fase di merito è mutatio libelli inammissibile – Tribunale di Ragusa 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto processuale civile – Azioni possessorie / Struttura bifasica del giudizio possessorio
  • Oggetto: Azione di reintegrazione nel possesso di immobile ad uso abitativo – spoglio clandestino da parte del locatore – inammissibilità della domanda risarcitoria formulata solo nella fase di merito quando il ricorso introduttivo conteneva mera riserva di agire
  • Normativa: Artt. 1168-1169 c.c.; art. 703 c.p.c.; art. 171-ter, comma 1, n. 1, c.p.c.; art. 183 c.p.c. (ante e post riforma Cartabia, d.lgs. 149/2022); art. 92 c.p.c.; art. 1591 c.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: domanda risarcitoria giudizio possessorio inammissibile, mutatio libelli fase merito possessorio, riserva di agire risarcimento spoglio, struttura bifasica procedimento possessorio, detenzione qualificata contratto nullo

Nel giudizio possessorio strutturato in due fasi – sommaria e a cognizione piena – entrambe rette dal medesimo ricorso introduttivo, la formula con cui il ricorrente si riserva di chiedere “nella sede competente” o “nella successiva ed eventuale fase di merito” il risarcimento del danno da spoglio non integra la proposizione di una domanda giudiziale attuale, con la conseguenza che il successivo scioglimento della riserva mediante domanda risarcitoria formulata solo nell’istanza di prosecuzione al merito costituisce mutatio libelli inammissibile ex art. 171-ter, comma 1, n. 1, c.p.c., non dipendendo da eccezioni o domande riconvenzionali del convenuto e non precludendo tuttavia la riproposizione della pretesa in autonomo giudizio.

Il Tribunale di Ragusa ha accolto l’azione possessoria, accertando lo spoglio clandestino operato dal locatore che aveva cambiato le serrature dell’immobile durante l’assenza della conduttrice, ma ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria formulata tardivamente. Il principio affermato chiarisce che la struttura bifasica del procedimento possessorio – confermata anche dopo la riforma Cartabia – impone che tutte le domande, inclusa quella risarcitoria, siano introdotte con il ricorso originario, e non con l’istanza di prosecuzione al merito che consente solo la emendatio libelli, non la proposizione di domande nuove. È altresì esplicitato che l’orientamento che ritiene implicita la domanda risarcitoria in quella di reintegra è inapplicabile quando il ripristino del possesso sia già stato attuato spontaneamente.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Legittimazione all’azione possessoria ex art. 1168 c.c. del conduttore detentore qualificato anche in caso di contratto di locazione nullo per mancata registrazione: irrilevanza della validità del titolo ai fini della tutela possessoria
  • Permanenza della legittimazione possessoria del conduttore inadempiente dopo la scadenza del contratto, finché mantenga il potere di fatto sull’immobile ex art. 1591 c.c.
  • Prova dello spoglio clandestino mediante presunzioni gravi, precise e concordanti: valore indiziario della presenza di beni personali nell’immobile, delle testimonianze de relato e dell’assenza di disdetta documentata
  • Valutazione critica delle dichiarazioni contraddittorie rese dal testimone di parte resistente: inidoneità a confutare la prova dello spoglio
  • Cessazione della materia del contendere sulla domanda di reintegra in forma specifica per spontanea attuazione dell’ordinanza interdittale
  • Liquidazione delle spese del giudizio bifasico: imputazione al soccombente delle spese di entrambe le fasi, ivi inclusa quella di merito ritenuta superflua ex art. 92 c.p.c.