📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto civile – Azioni possessorie / Comunione ereditaria
- Oggetto: Reintegrazione nel possesso del lastrico solare di un immobile ereditario in comunione – spoglio del compossesso da parte di un coerede che aveva chiuso unilateralmente l’accesso alla porzione comune – pendenza del giudizio di divisione ereditaria
- Normativa: Artt. 1168-1169 c.c.; art. 703 c.p.c.; artt. 713-720 c.c. (comunione e divisione ereditaria); art. 1150 c.c. (miglioramenti); art. 2697 c.c.
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- Parole chiave: spoglio compossesso coeredi, divisione fatto comunione ereditaria, reintegra possesso lastrico solare, possesso esclusivo uti dominus coerede, presunzione compossesso ereditario
In tema di tutela possessoria tra coeredi su beni ereditari indivisi in pendenza del giudizio di divisione, il coerede che chiude unilateralmente l’accesso a una parte del bene comune – senza il consenso e in pregiudizio degli altri compossessori – compie un atto integrante spoglio del compossesso altrui, non essendo sufficiente a escludere la tutela possessoria né la divisione di fatto dell’immobile, ove non risulti concordata e sottoscritta da tutti i condividenti, né l’amministrazione esclusiva del bene o il pagamento di oneri fiscali da parte del coerede resistente, atteso che tali comportamenti operano in favore della presunzione relativa che egli abbia agito nell’interesse comune della massa ereditaria e non con animo di escludere gli altri dal compossesso.
Il Tribunale di Lagonegro ha accolto la domanda possessoria degli eredi ricorrenti, ordinando al coerede resistente la reintegra nel compossesso del lastrico solare mediante consegna delle chiavi di accesso, con facoltà di ricorrere all’ufficiale giudiziario in caso di rifiuto. Il tribunale ha ribadito che la presunzione di compossesso pro indiviso tra coeredi perdura fino a quando non sia provato in modo inequivoco un atto diretto all’apprensione esclusiva del bene – incompatibile con il permanere del compossesso altrui – e che tale prova non può essere fornita né tramite consulenza tecnica di parte né attraverso la mera detenzione delle chiavi, la quale potrebbe spiegarsi con la necessità di ordinaria manutenzione del bene comune.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Necessità che il possesso esclusivo “uti dominus” del coerede sia inequivocabilmente provato: insufficienza del pagamento di tasse, della manutenzione ordinaria e dell’esecuzione di migliorie quale prova dell’esclusione degli altri condividenti
- Irrilevanza della detenzione esclusiva delle chiavi come prova del possesso esclusivo, salvo che risulti manifestata la volontà di escludere i compossessori
- Miglioramenti apportati dal coerede al bene ereditario: inapplicabilità dell’art. 1150 c.c. e configurazione del coerede come mandatario o utile gestore degli altri, con diritto al solo rimborso delle spese
- Valore probatorio della consulenza tecnica di parte giurata: mera allegazione difensiva tecnica priva di autonomo valore probatorio, non equiparabile a prova documentale o testimoniale
- Irrilevanza del progetto di divisione nell’ambito del giudizio di divisione ereditaria, che assume mero valore di proposta sottoposta all’accordo delle parti
