Trib. Roma, Sez. XII, R.G. n. 20094/2025: rigettato l’appello e confermato l’annullamento della cartella per nullità della notifica.
Il destinatario non si trova all’indirizzo anagrafico, l’ufficiale giudiziario ha provato più volte, e la notifica ex art. 143 c.p.c. sembra la strada obbligata. Non sempre lo è. Il Tribunale di Roma, decidendo in appello sulla notifica di una cartella di pagamento presupposta a una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, ha ribadito che la notifica ex art. 143 c.p.c. non si regge sul solo numero dei tentativi andati a vuoto. Serve altro, e quell’altro deve essere scritto nella relata. L’etichetta di destinatario sconosciuto e la richiesta di una visura, da sole, non dimostrano l’irreperibilità assoluta. La pronuncia raccoglie e applica gli indirizzi di legittimità più recenti. Ne ripercorriamo la vicenda, le norme richiamate e il ragionamento del giudice, con le conseguenze che ne derivano per chi cura le notifiche e per chi le contesta.
La vicenda processuale
Il destinatario della cartella aveva agito davanti al Giudice di pace di Roma per ottenere l’annullamento di una cartella di pagamento, sottesa a una comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Nel 2024 il Giudice di pace aveva accolto la domanda, annullato la cartella e condannato l’odierna appellante, in solido con un ulteriore soggetto, alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il primo giudice aveva infatti ritenuto che la notifica della cartella non si fosse validamente perfezionata ai sensi dell’art. 143 c.p.c..
L’appellante ha impugnato la sentenza con un unico, articolato motivo. A suo avviso la notifica era stata eseguita correttamente dall’ufficiale giudiziario, che aveva attestato l’irreperibilità assoluta del destinatario. A sostegno ha richiamato il contenuto della relata. Nel 2022 era stato tentato un primo recapito a un certo indirizzo, seguito da un secondo tentativo allo stesso indirizzo, anch’esso infruttuoso, e da una nuova visura. La notifica era stata poi tentata a un diverso indirizzo, nello stesso Comune, in due occasioni distinte. All’esito dell’ultimo tentativo l’ufficiale giudiziario aveva dato atto dell’irreperibilità assoluta. L’appellante ha aggiunto che, per ogni tentativo, l’ufficiale giudiziario aveva indicato le attività svolte e i motivi dell’assenza del destinatario.
Sotto un ulteriore profilo, l’appellante ha chiesto la riforma del capo sulle spese, da porre a carico del destinatario o, al più, da compensare.
Il destinatario si è costituito in appello chiedendo il rigetto del gravame e riproponendo i motivi di opposizione già dedotti in primo grado. L’altro soggetto, pur ritualmente evocato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. La causa è stata istruita sulla documentazione depositata dalle parti e, nel 2026, trattenuta per la decisione ai sensi dell’art. 352 c.p.c..
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il perno della controversia è l’art. 143 c.p.c., che disciplina la notifica nei confronti di chi sia irreperibile. Il Tribunale lo legge in costante raffronto con l’art. 140 c.p.c., la cui applicazione presuppone l’impossibilità di consegnare l’atto per mere difficoltà di ordine materiale. Le due norme descrivono situazioni diverse, e la scelta dell’una o dell’altra dipende da ciò che l’ufficiale giudiziario ha effettivamente accertato.
Sul versante delle spese entrano in gioco gli artt. 91 e 92 c.p.c., il primo quale criterio della soccombenza, il secondo quale sede delle ipotesi di deroga. Il giudice ha escluso che ricorresse alcuna delle condizioni per discostarsi dal principio generale. L’art. 352 c.p.c. ha segnato il momento in cui la causa è passata in decisione. Infine l’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, ha fondato l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell’integrale rigetto dell’impugnazione.
Gli istituti giuridici coinvolti
Il Tribunale distingue con nettezza due nozioni. Il procedimento dell’art. 140 c.p.c. è compatibile con l’assenza momentanea o con il temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria residenza. Ai fini dell’art. 143 c.p.c. rileva invece l’irreperibilità non temporanea, cioè l’impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l’esperimento delle indagini suggerite, caso per caso, dall’ordinaria diligenza. Il giudice richiama su questo punto Cass. civ., Sez. III, n. 34179/2025.
Il secondo istituto è la relata di notifica, che è il luogo dove le indagini devono trovare traccia. Secondo l’orientamento di legittimità cui il Tribunale dichiara di aderire, l’ufficiale giudiziario che non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico deve svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine, dandone conto nella relata, pena la nullità della notificazione. Il Tribunale cita Cass. civ., Sez. III, n. 9793/2019 e Cass. civ., Sez. VI-3, n. 8638/2017.
C’è poi un profilo che guarda a chi richiede la notifica. Il ricorso all’art. 143 c.p.c. è possibile solo quando, sul piano soggettivo, il richiedente versi in uno stato di ignoranza incolpevole circa residenza, domicilio o dimora del destinatario. Sul piano oggettivo devono essere provate le indagini compiute, che non possono fondarsi soltanto sulle risultanze anagrafiche e devono estendersi ad accertamenti e informazioni sul reale trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto, o su quale sia questo luogo, dopo l’inutile tentativo dell’ufficiale giudiziario. Il Tribunale richiama in tal senso due precedenti di merito, App. Napoli 2022 e App. Roma, Sez. III, 2011.
Un ultimo riferimento giurisprudenziale è il più vicino al caso. Cass. civ., Sez. II, n. 18152/2026 ha affermato la nullità della notifica, in quel caso di un fermo amministrativo, eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. presso l’indirizzo anagrafico quando dalla relata non risultino le concrete indagini compiute per accertare l’irreperibilità non temporanea. Tra gli esempi di verifiche attese figurano quelle sul citofono, sulle cassette postali e le informazioni assunte in loco. Non è sufficiente il generico riferimento al destinatario come «presunto sconosciuto» né la richiesta di «supporto anagrafico».
Notifica ex art. 143 c.p.c. e indagini sull’irreperibilità, il principio guida
Il principio che regge la decisione si può formulare così. La notifica ex art. 143 c.p.c. è valida solo se dalla relata, o da altra prova, risultano indagini effettive e non meramente anagrafiche sull’irreperibilità non temporanea del destinatario. La base normativa è la stessa disposizione, letta alla luce dell’ordinaria diligenza che il giudice richiama attraverso la giurisprudenza di legittimità. La portata applicativa è ampia, perché riguarda ogni atto notificato con le modalità dell’irreperibile, compresa la cartella di pagamento che precede un fermo amministrativo.
Ma cosa succede se la relata riporta molti tentativi di consegna, a indirizzi diversi? Il caso lo dice con chiarezza. Il numero dei tentativi, quando manca la descrizione di ciò che è stato fatto per capire dove si trovasse realmente il destinatario, non sostituisce le indagini. Un tentativo non riuscito dimostra l’assenza del destinatario in quel momento e in quel luogo. Non dimostra che il destinatario sia introvabile in modo definitivo, e solo quest’ultima circostanza apre la strada all’art. 143 c.p.c..
Il Tribunale aggiunge un tassello probatorio. Mancavano anche elementi esterni alla relata, perché nessuna prova delle verifiche era stata fornita al di fuori del dato testuale. L’onere di dimostrare la regolarità della notifica, in sostanza, non poteva dirsi assolto con il rinvio a quanto l’ufficiale giudiziario aveva scritto.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha rigettato l’appello e confermato integralmente la sentenza del Giudice di pace, anche nel capo sulle spese. Ha poi condannato l’appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro [OMISSIS] oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ha infine dichiarato applicabile la sanzione dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell’appello.
Il percorso argomentativo muove da una premessa generale. Il giudice richiama la distinzione tra assenza momentanea e irreperibilità non temporanea, poi enuncia l’obbligo di ulteriori ricerche a carico dell’ufficiale giudiziario che non abbia trovato il destinatario all’indirizzo anagrafico. Aderisce dichiaratamente alla giurisprudenza di legittimità prevalente e la corrobora con la pronuncia più recente sul fermo amministrativo.
Passando al caso concreto, il giudice osserva che la notifica della cartella era stata eseguita mediante deposito in Comune e affissione del relativo avviso, la modalità propria dell’art. 143 c.p.c., per irreperibilità del destinatario. Riconosce che la relata dava conto di numerosi tentativi, due a un primo indirizzo e due a un secondo, nel 2022. Ma nessuno di essi lasciava emergere quell’ulteriore attività di ricerca sull’effettiva residenza, domicilio o dimora, a prescindere dalle formali risultanze anagrafiche. Queste ultime, peraltro, non emergevano neppure dagli atti, perché l’appellante non aveva mai prodotto un certificato storico di residenza del destinatario.
Nella relata comparivano soltanto l’indicazione di «destinatario sconosciuto» e la richiesta di una «visura». Sono, osserva il Tribunale, gli stessi elementi che la Cassazione ritiene di per sé insufficienti a ritenere accertata l’irreperibilità assoluta, senza alcuna specificazione delle verifiche compiute dal soggetto notificante. E nulla di diverso era stato provato fuori dalla relata.
Il giudice non si discosta da alcun orientamento precedente. Applica un indirizzo consolidato e lo fa con una lettura severa del contenuto della relata, nel senso che il giudice guarda a cosa è scritto e non a quanto sia stato fatto, o possa presumersi sia stato fatto. È questo il punto in cui l’appello ha perso. L’appellante aveva sostenuto che l’ufficiale giudiziario avesse indicato, per ciascun tentativo, le attività svolte e i motivi dell’assenza. Il Tribunale ha preso atto di quelle indicazioni e le ha ritenute inidonee a integrare le indagini richieste.
Quanto alle spese di primo grado, il Tribunale ha confermato la liquidazione secondo il criterio della soccombenza, non ravvisando alcuna delle ipotesi degli artt. 91 e 92 c.p.c. che avrebbero consentito di derogarvi. Le spese del grado d’appello seguono anch’esse la soccombenza. L’integrale rigetto ha fatto scattare il raddoppio del contributo unificato, che non lascia margini di valutazione al giudice una volta accertato l’esito totalmente negativo dell’impugnazione.
Le conseguenze pratiche sono due, a seconda del lato da cui si guarda la notifica. Per chi la esegue o la richiede, la relata va compilata come se dovesse essere letta da un giudice che non si fida delle formule. Occorre descrivere le verifiche, dal citofono alle cassette postali alle informazioni assunte in loco, e va conservata la prova di quanto fatto, dal certificato storico di residenza agli accertamenti sul trasferimento. Per chi la contesta, la strada passa dall’esame minuzioso della relata. Se vi compaiono solo le formule dello sconosciuto e della visura, la nullità è un’eventualità concreta, con effetti a cascata sugli atti che alla notifica si ricollegano, come qui la comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
