Nuovi documenti in appello: quando i buoni d’ordine sopravvenuti sono indispensabili per provare il contratto di somministrazione – Cassazione 2026
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 377/2026, ha chiarito quando i nuovi documenti prodotti in appello siano ammissibili ai sensi dell’art 345 codice procedura civile. I buoni d’ordine emessi dalla società convenuta costituiscono prove nuove indispensabili se idonei ad eliminare ogni incertezza sulla sussistenza del rapporto contrattuale di somministrazione manodopera. L’ammissibilità documenti sopravvenuti prescinde dalla negligenza della parte, richiedendo solo l’attitudine probatoria a risolvere questioni rimaste indimostrate. La carenza di legittimazione passiva nei contratti richiede un’accurata valutazione della documentazione, inclusi i buoni ordine tardivamente acquisiti per causa non imputabile. La Corte ha cassato la sentenza d’appello per omessa pronuncia sull’ammissione dei documenti e mancata valutazione del loro valore probatorio ai fini della legittimazione processuale.