Tribunale di Potenza, n. 1871/2026: riconosciuto il risarcimento al minore terzo trasportato, qualificata l’azione ex art. 144 Cod. Ass. in assenza di altri veicoli.
Il terzo trasportato ferito in un sinistro stradale può sempre agire con l’azione diretta agevolata dell’articolo 141 del Codice delle assicurazioni? La sentenza del Tribunale di Potenza risponde di no, quando nell’incidente sia rimasto coinvolto un solo veicolo. Il caso riguarda un minore che, seduto come passeggero su un’autovettura, ha riportato gravi lesioni oculari dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo urtando un palo dell’illuminazione pubblica. Il giudice qualifica correttamente l’azione, individua il corretto riparto dell’onere probatorio e liquida il danno non patrimoniale sulla base delle Tabelle di Milano. La pronuncia offre inoltre indicazioni operative preziose sull’efficacia della confessione resa da un litisconsorte facoltativo e sui limiti temporali della contestazione dei fatti. Un provvedimento che merita attenzione per chi assiste danneggiati minori in sinistri stradali con dinamica monoveicolare.
La vicenda processuale
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale su un figlio minore convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Potenza, la compagnia assicuratrice, il conducente e il proprietario del veicolo sul quale il minore viaggiava come terzo trasportato. Deducevano che, nel 2018, in un comune della provincia di Potenza, l’autovettura sulla quale il figlio minore era passeggero anteriore aveva impattato un marciapiede e successivamente un palo dell’illuminazione pubblica, a seguito di un’errata manovra in curva. Il minore, che indossava la cintura di sicurezza, aveva riportato un trauma bulbare con sfacelo palpebrale, richiedendo intervento chirurgico presso l’ospedale del capoluogo.
Esperita infruttuosamente la fase stragiudiziale – con offerta risarcitoria della compagnia assicuratrice ritenuta non congrua dai danneggiati – e la condizione di procedibilità della negoziazione assistita, gli attori citavano in giudizio la compagnia, il conducente e il proprietario del mezzo, chiedendo la condanna solidale al pagamento di una somma complessiva in [OMISSIS] a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale. La compagnia assicuratrice si costituiva contestando la dinamica del sinistro, il nesso causale e le singole voci di danno, eccependo altresì il concorso colposo del danneggiato per il presunto mancato uso della cintura di sicurezza. Conducente e proprietario del veicolo rimanevano contumaci per l’intero giudizio, anche dopo la rinnovazione dell’atto di citazione resasi necessaria per un vizio di notifica legato alla sospensione dei termini processuali durante l’emergenza sanitaria del 2020.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il Tribunale individua il fulcro della decisione nell’articolo 2054 c.c., che disciplina la responsabilità da circolazione stradale attraverso una presunzione di colpa a carico del conducente, superabile solo con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questa disposizione si intreccia con gli articoli 141 e 144 del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005), che disciplinano rispettivamente l’azione diretta agevolata del terzo trasportato e l’azione diretta ordinaria nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile.
Gli istituti giuridici coinvolti
L’articolo 141 attribuisce al terzo trasportato uno strumento di tutela particolarmente snello: può agire contro l’assicuratore del vettore senza dover provare la responsabilità del sinistro, essendo sufficiente dimostrare il nesso causale tra la circolazione del veicolo e l’evento lesivo. La ratio della norma, sottolinea il giudice, privilegia l’interesse del terzo trasportato ad avvalersi di un soggetto a lui noto, esonerandolo dall’onere di ricostruire le responsabilità tra i conducenti coinvolti. Ma questa tutela rafforzata presuppone, per sua stessa struttura testuale, il coinvolgimento di almeno due veicoli: i commi 3 e 4 dell’articolo 141 disciplinano infatti l’intervento dell’assicuratore del responsabile civile e la rivalsa tra compagnie, meccanismo che non ha senso logico quando il sinistro coinvolge un solo mezzo.
Il principio guida: quale azione spetta al terzo trasportato con un solo veicolo coinvolto
Quando nell’incidente sia rimasto coinvolto soltanto il veicolo sul quale il danneggiato viaggiava, l’operatività dell’azione diretta ex art. 141 deve essere esclusa. Ma cosa succede allora al terzo trasportato che ha subito lesioni in un sinistro monoveicolare? Il Tribunale, richiamando l’orientamento ormai consolidato dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 35318 del 2022, chiarisce che l’azione esperibile resta quella generale dell’art. 144 nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, fondata sull’art. 2054, primo comma, c.c. Il regime probatorio, tuttavia, resta sostanzialmente equivalente a quello dell’art. 141: il danneggiato deve provare solo il danno e il nesso causale con la circolazione, mentre il vettore deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento, elemento assimilabile al caso fortuito. La qualificazione giuridica dell’azione, precisa il giudice, prescinde dal nomen iuris utilizzato dagli attori nell’atto di citazione: ciò che rileva sono i fatti allegati e il petitum concreto.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha dapprima respinto l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla compagnia assicuratrice solo in comparsa conclusionale, ritenendola tardiva sia per la funzione meramente riepilogativa di tale atto sia per l’operare del principio di non contestazione, che preclude di rendere controverso un fatto non specificamente contestato nella comparsa di costituzione. Nel merito, la responsabilità del sinistro è stata attribuita al conducente contumace in applicazione della presunzione dell’art. 2054, primo comma, c.c., ed estesa in solido al proprietario ai sensi del terzo comma della medesima norma, non avendo questi dimostrato che la circolazione fosse avvenuta contro la propria volontà.
Un passaggio significativo riguarda l’efficacia della confessione resa dal conducente in sede di interrogatorio formale: trattandosi di litisconsorte facoltativo rispetto all’azione ex art. 144, tale dichiarazione ha valore di prova legale solo nei suoi confronti, non essendo estensibile all’assicuratore e al proprietario. La prova della dinamica e delle lesioni è stata quindi tratta aliunde, dalla testimonianza di un terzo estraneo alle parti e dalla documentazione sanitaria. Sul concorso di colpa eccepito dalla compagnia per il presunto mancato uso della cintura, il giudice ha privilegiato la deposizione testimoniale – che confermava l’uso del dispositivo – rispetto alla valutazione astratta del CTU, condotta ex post senza considerare la corporatura di un dodicenne. Il danno non patrimoniale, liquidato secondo le Tabelle di Milano, è stato riconosciuto nella sola componente biologica, con esclusione delle voci di danno morale ed esistenziale allegate tardivamente solo in comparsa conclusionale.
