Risarcimento danno iure proprio ex art. 141 C.D.A. ai congiunti del terzo trasportato deceduto

Risarcimento danno iure proprio ex art. 141 C.D.A. ai congiunti del terzo trasportato deceduto

Introduzione

Il presente articolo affronta il tema del risarcimento danni ai congiunti del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale. L’analisi si concentra sulla disciplina normativa applicabile, con particolare riferimento all’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, e sulla giurisprudenza di legittimità, in primis la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 35318 del 2022. Vengono inoltre forniti suggerimenti pratici per la quantificazione del danno e la gestione della pratica di risarcimento.

Il caso di specie

La sentenza del Tribunale Napoli Nord, Sez. II, n. 3572 del 19/08/2023, trae origine da un sinistro stradale in cui il terzo trasportato perde la vita. I congiunti del deceduto agiscono in giudizio nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era trasportato, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, chiedendo il risarcimento dei danni iure proprio.

L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni

L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni disciplina il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato in un sinistro stradale. La norma prevede che il danno sia risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo il trasportato, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Questione controversa

La questione controversa verteva sulla possibilità per i congiunti del terzo trasportato deceduto di avvalersi dell’azione di risarcimento prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, che disciplina un’azione di carattere eccezionale esperibile direttamente nei confronti dell’assicuratore del vettore.

Orientamento giurisprudenziale

Il Tribunale di Napoli Nord, in conformità con l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 35318 del 30 novembre 2022, ha ritenuto che l’azione di cui all’art. 141 del Codice delle Assicurazioni non possa essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del terzo trasportato deceduto.

Ratio decidendi

Le argomentazioni poste a sostegno di tale conclusione sono le seguenti:

  • L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni è una norma di carattere eccezionale che non è suscettibile di interpretazione analogica.
  • La norma tutela solo il terzo trasportato danneggiato e non i suoi congiunti.
  • Le esigenze di tutela rafforzata del trasportato non sussistono per i congiunti.

Decisione

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria proposta dai congiunti del terzo trasportato deceduto.

considerazioni

La sentenza in esame si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, che limita l’applicabilità dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni ai danni subiti dal terzo trasportato e non estende la tutela ai suoi congiunti.

Tale orientamento è stato criticato dal momento che esso determini una disparità di trattamento tra il terzo trasportato e i suoi congiunti, entrambi danneggiati dal sinistro.

Tuttavia, il Tribunale di Napoli Nord ha correttamente rilevato che la scelta di limitare la tutela ai danni subiti dal terzo trasportato è una scelta di politica legislativa che non può essere sindacata dal giudice.

Tribunale Napoli Nord, Sez. II, Sent., 19/08/2023, n. 3572

Estratto della sentenza:

Ebbene, l’azione prescritta dall’art. 141 C.d.A., essendo aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento, è esperibile in via diretta nei confronti dell’assicuratore del vettore da parte del terzo trasportato, il quale ha diritto al risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.

Tuttavia, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ., SS.UU., n. 35318 del 2022 pubblicata il 30/11/2022), l’applicabilità dello strumento previsto dall’art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005 è limitata ai “danni subiti dal terzo trasportato” e non può essere estesa anche ai danni subiti dai congiunti del terzo trasportato in conseguenza del decesso di quest’ultimo a seguito del sinistro.

In ordine a tale profilo rilevano appunto i principi espressi dalle Sezioni Unite nella ordinanza n. 35318 del 30 novembre 2022, le quali, pronunciando anche in ordine al tema dell’applicabilità del disposto di cui all’art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005 all’ipotesi di risarcimento dei danni subiti iure proprio dai congiunti del terzo trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, hanno risolto il contrasto generatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, ritenendo che alla luce della interpretazione letterale della citata norma – che costituisce strumento di tutela eccezionale previsto in favore del terzo trasportato – debba escludersi che possano avvantaggiarsi del suddetto strumento ai fini della risarcibilità dei danni iure proprio i congiunti del trasportato che sia deceduto in conseguenza del sinistro.

In quanto adottata dalla sezioni Unite della Suprema Corte che ha composto due diversi orientamenti della Cassazione il materia (ad uno dei quali – diverso da quello scelto dalle SU – si era attenuto lo scrivente nell’istruire il giudizio), questo Giudice si conforma detta soluzione interpretativa fondata sul tenore letterale del disposto di cui al comma primo dell’art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005, il quale recita: “1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.”

Nel dettaglio, le argomentazioni poste a sostegno del principio enunciato dalle Sezioni Unite nella ordinanza n. 35318 del 30 novembre 2022 sono le seguenti: “…deve rimarcarsi che l’art. 141 cod. ass. (recante la rubrica “risarcimento del terzo trasportato”) disciplina un’azione di carattere eccezionale che non è suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti; essa si applica pertanto in favore del solo trasportato danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro. In tal senso si è espressa Cass. n. 14388/2019 (anche con richiamo a Cass. n. 3729/2019), che ha escluso che “la norma si presti ad una interpretazione estensiva o ad un’applicazione analogica a casi diversi da quello espressamente previsto (danno subito in conseguenza del sinistro dal terzo trasportato) e segnatamente a quello relativo ai danni subiti iure proprio dai prossimi congiunti del terzo trasportato, deceduto in conseguenza del sinistro”. Va infatti considerato che, per quanto trovi causa nella morte del trasportato, il danno conseguente alla perdita del rapporto parentale è danno “proprio” del congiunto e che rispetto a quest’ultimo non appaiono sussistere (e, comunque, il legislatore non le ha considerate tali) le esigenze di tutela rafforzata del trasportato poste a fondamento della disciplina dell’art. 141 cod. ass. A diversa conclusione può giungersi, invece, per il danno (terminale e/o catastrofale) eventualmente subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro, a seguito del quale sia poi deceduto e di cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis. In tal caso, infatti, il danno, ancorché reclamato dagli eredi, è pur sempre maturato in capo al trasportato e lanorma eccezionale dell’art. 141 cod. ass. può trovare applicazione senza necessità di ricorrere ad una (non consentita) interpretazione analogica.”

In conclusione, può dirsi che si tratta di una disparità di trattamento riconducibile ad una mera scelta di politica legislativa apparentemente orientata a garantire l’esistenza di una corsia preferenziale prevista esclusivamente ai fini del risarcimento dei danni subiti personalmente dal terzo trasportato.

Ciò premesso, deve osservarsi che, sebbene il potere – dovere di qualificazione della domanda spetti al giudice (il quale infatti non può limitarsi a considerare la qualificazione operata dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma deve valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli), non ricorrono nel caso di specie gli estremi affinché questo giudicante possa qualificare diversamente la domanda proposta, la quale, alla luce dei fatti posti a sostegno della stessa, di certo non può essere intesa quale azione ordinaria di risarcimento del danno stante la mancata allegazione degli elementi necessari ai fini dell’accertamento delle responsabilità dei conducenti degli autoveicoli coinvolti nel sinistro di cui si discute.

Considerato quindi il carattere eccezionale del rimedio previsto dall’art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005, il quale resta esperibile per i soli danni subiti dal terzo trasportato, la domanda risarcitoria, come formulata, va dichiarata inammissibile non essendo gli attori legittimati ad invocare l’applicabilità della suddetta disposizione al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti iure proprio in conseguenza del decesso del proprio congiunto – terzo trasportato.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato infortunistica stradale)

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