Il risarcimento del terzo trasportato: tutela e responsabilità nelle assicurazioni
Il concetto del “risarcimento del terzo trasportato” è chiaramente stabilito nell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni. Questo articolo concede al terzo trasportato una posizione particolare, basata su un sistema di protezione che si distingue dai tradizionali modelli di responsabilità civile legati alla circolazione dei veicoli e che sembra simile a una forma di responsabilità oggettiva.
La disposizione afferma: “1. Salvo il caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150”.
Questo articolo prevede un processo che può essere riassunto nei seguenti punti:
a) Il terzo trasportato (che potrebbe essere anche il proprietario del veicolo) ha il diritto di richiedere il risarcimento direttamente alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro, e deve fornire la prova dell’incidente;
b) Il danno subito dal terzo trasportato deve essere compensato dalla compagnia del vettore, indipendentemente dalla responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, salvo il caso di incidente fortuito;
c) Dopo la fase extragiudiziale, il terzo trasportato può agire legalmente contro la compagnia del vettore;
d) Dopo aver liquidato il risarcimento del danno, l’impresa assicurativa del vettore può richiedere il rimborso alla compagnia del responsabile civile.
Recentemente, le Sezioni Unite hanno emesso la sentenza n. 35318/2022 per risolvere divergenze giurisprudenziali riguardanti il risarcimento danni del terzo trasportato. In particolare, hanno chiarito se l’articolo 141 debba essere applicato solo quando sono coinvolti almeno due veicoli nell’incidente o se l’azione diretta possa essere esercitata anche quando è coinvolto solo il veicolo sul quale si trovava il passeggero danneggiato. Le Sezioni Unite hanno escluso la seconda possibilità, affermando che l’azione diretta richiede il coinvolgimento di almeno due veicoli, poiché il sistema delineato dall’articolo 141 si basa sulla presenza di almeno due compagnie assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile.
Tuttavia, hanno anche stabilito che l’articolo 141 deve essere applicato anche se uno dei veicoli coinvolti è non identificato o privo di copertura assicurativa, come già deciso in precedenza dalla Cassazione. Tanto perché, anche in queste due ipotesi ricorre quella duplicità degli enti assicurativi (quello del vettore e quello designato dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada) che consente l’operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall’art. 141 cod. ass. e, quindi, con esso, la possibilità di riconoscere la tutela rafforzata al trasportato danneggiato.
