Testamento olografo nullo per alterazione data: Sentenza Tribunale Imperia 2024
Un caso di successione ereditaria, deciso dal Tribunale di Imperia nel 2024, solleva interessanti questioni sulla validità del testamento olografo. Può un intervento di terzi sulla data del documento, anche minimo, inficiarne l’autenticità e determinarne l’annullamento? La sentenza in esame affronta questo tema controverso, offrendo spunti di riflessione sulla forma e sui requisiti essenziali delle disposizioni testamentarie olografe. Scopriamo insieme come i giudici hanno analizzato e risolto la questione, tra principi consolidati e nuove sfide interpretative.
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA
- IMPLICAZIONI PRATICHE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il caso riguarda la successione di una donna deceduta nell’ottobre 2014. Le figlie, quali eredi legittime, presentarono nel febbraio 2015 la dichiarazione di successione in parti uguali. Tuttavia, nel maggio 2020, una delle figlie pubblicò il testamento olografo della madre, nel quale quest’ultima disponeva un lascito a suo favore di alcune proprietà immobiliari. L’altra figlia impugnò il testamento, sostenendone la nullità per l’apposizione della data ad opera di terzi durante la redazione. In subordine, lamentò la lesione della propria quota di legittima. Si costituì in giudizio la sorella beneficiaria, contestando le domande attoree e chiedendo, in via riconvenzionale, lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni non contemplati nel testamento.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il testamento olografo, disciplinato dagli artt. 602 e ss. c.c., è un atto unilaterale, non recettizio, mortis causa e revocabile. Per la sua validità, deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (art. 602 c.c.). La data deve indicare giorno, mese e anno, e la sua mancanza o incompletezza è causa di annullabilità (artt. 602 e 606 c.c.). La giurisprudenza ha chiarito che l’apposizione della data da parte di un terzo, se avviene durante la redazione del testamento, ne determina la nullità per difetto di autografia (ex multis, Cass. nn. 31322/2023, 27414/2018, 20703/2013). Se invece l’intervento del terzo è successivo, il testamento resta valido purché sia possibile accertare l’originaria volontà del testatore (Cass. nn. 31322/2023, 5091/2022).
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Imperia, esaminata la consulenza tecnico-grafica prodotta dall’attrice, ha ritenuto provato che la data in calce al testamento non fosse autografa della testatrice. In particolare, la cifra del giorno e quella dell’anno risultavano sovrascritte a cifre originarie da una diversa mano, così come le barre divisorie. Non essendovi prova che tali alterazioni fossero avvenute dopo la redazione del testamento, né potendosi accertare aliunde l’originaria volontà della de cuius, i giudici hanno concluso per l’annullamento dell’intero negozio testamentario. L’intervento del terzo, infatti, è stato ritenuto rilevante e significativo, tale da sostituirsi al testatore e da inficiare la validità dell’atto. La sentenza sottolinea come la completa indicazione della data sia un requisito essenziale di forma, la cui mancanza determina l’invalidità del testamento a prescindere dalla sua incidenza concreta sul regolamento degli interessi. Dichiarato l’annullamento, il Tribunale ha assorbito le ulteriori domande di riduzione e divisione, con effetto di ripristino della successione legittima.
MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA
“L’apposizione della data del testamento olografo da parte di un terzo nel corpo delle disposizioni, in assenza di prova certa che sia intervenuta successivamente alla redazione e nell’impossibilità di accertare aliunde l’originaria volontà del testatore, determina l’annullamento dell’intero negozio, costituendo la completa indicazione della data un requisito essenziale di forma, la cui mancanza inficia la validità del testamento a prescindere dalla sua incidenza concreta sul regolamento degli interessi.” (Tribunale di Imperia, 2024)
IMPLICAZIONI PRATICHE
La sentenza ribadisce il rigore formale richiesto per il testamento olografo, la cui autografia deve investire l’intero contenuto dell’atto in ogni sua parte, data compresa. Ne deriva un monito alla massima cautela nella redazione delle schede testamentarie, che devono provenire integralmente dal testatore senza ingerenze esterne, pena l’invalidità delle disposizioni. Sul piano applicativo, l’annullamento del testamento comporta il ripristino della successione legittima, travolgendo eventuali acquisti dall’erede testamentario apparente, salvi i diritti dei terzi in buona fede ex art. 534 c.c.
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