Trasferimenti immobiliari in datio in solutum: quando non configurano donazioni nulle – Cassazione 2025

Le vicende successorie portano spesso alla luce complesse questioni relative agli atti compiuti dal defunto negli ultimi anni di vita. Quando un padre in difficoltà economiche trasferisce beni immobiliari al genero per estinguere debiti contratti, gli eredi possono contestare la validità di tali operazioni sostenendo che si trattasse in realtà di donazioni mascherate o di atti viziati da nullità. La sottile linea di confine tra una legittima datio in solutum e una donazione fittizia diventa così oggetto di aspri contenziosi giudiziari che attraversano tutti i gradi di giudizio.

La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione nel 2025 prende le mosse da una serie di trasferimenti immobiliari e di somme di denaro che un imprenditore in crisi aveva effettuato in favore del genero. Dopo la morte dell’imprenditore, le figlie ed eredi hanno contestato radicalmente la validità di tutti questi atti, sostenendo che si trattasse di donazioni nulle per difetto di forma, che i presunti debiti riconosciuti dal padre non esistessero realmente, che vi fosse stata lesione enorme con approfittamento dello stato di bisogno, e che gli atti violassero il divieto di patto commissorio.

La complessità della controversia emerge dalla molteplicità delle domande formulate dalle eredi. Non si trattava infatti di contestare un singolo atto, ma un’intera serie di operazioni tra loro collegate: la consegna di assegni per importi rilevanti, il trasferimento di un complesso immobiliare situato a Foligno mediante preliminare di datio in solutum, la costituzione di ipoteche a garanzia, il rilascio di mandati a vendere con rappresentanza in conflitto di interessi. Tutte queste operazioni erano state giustificate da una ricognizione di debito sottoscritta dal defunto che attestava l’esistenza di prestiti precedentemente ricevuti dal genero per una somma considerevole.

Il Tribunale di Rimini in primo grado aveva accolto solo parzialmente le domande delle attrici, dichiarando la nullità del preliminare di datio in solutum ma rigettando le altre richieste e quantificando un residuo credito ancora spettante al convenuto. La Corte d’Appello di Bologna aveva poi confermato integralmente la decisione di primo grado, respingendo tutti i motivi di appello proposti dalle eredi. Queste ultime avevano quindi adito la Suprema Corte con un ricorso articolato in ben sette motivi, ciascuno dei quali attaccava diversi aspetti della pronuncia di secondo grado.

La sentenza depositata nel maggio del 2025 dalla Seconda Sezione Civile della Cassazione affronta questioni di particolare rilievo sia sul piano processuale che sostanziale. Sul versante processuale vengono ribaditi importanti principi in tema di motivazione per relationem delle sentenze di appello, di onere di riproposizione delle istanze istruttorie non accolte in primo grado, di limiti all’ingresso di nuove prove in appello, di sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove. Sul piano sostanziale la pronuncia chiarisce quando la ricognizione di debito può essere superata dalla prova contraria, quale sia l’efficacia probatoria degli atti provenienti dal dante causa, come si distingua la datio in solutum dal patto commissorio vietato.

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Avv. Cosimo Montinarosegreteria@studiomontinaro.it

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda trae origine da una complessa situazione di indebitamento in cui era venuto a trovarsi un imprenditore negli anni precedenti al 2011. Per far fronte alle proprie difficoltà economiche, l’imprenditore aveva ricevuto aiuti finanziari dal proprio genero, marito di una delle figlie. Questi aiuti si erano concretizzati nel corso del tempo attraverso la consegna di somme di denaro e probabilmente altre forme di sostegno economico che avevano generato una posizione debitoria significativa.

Nel novembre del 2011 le parti avevano deciso di formalizzare la situazione attraverso la stipula di un atto notarile. Con questo documento l’imprenditore aveva riconosciuto formalmente di essere debitore verso il genero di una somma complessiva rilevante, derivante da prestiti pregressi che questi gli aveva concesso. Per estinguere tale debito, era stato stipulato un preliminare di datio in solutum con il quale l’imprenditore si impegnava a trasferire al creditore la proprietà di un complesso immobiliare sito nel comune di Foligno. Il valore di questo compendio immobiliare era stato stimato in cinquecentomila euro.

Contestualmente al preliminare, era stato conferito al genero un mandato irrevocabile a stipulare il contratto definitivo di trasferimento. Questo mandato prevedeva la particolare clausola che consentiva al mandatario di contrattare con se stesso, ovvero di perfezionare l’atto di compravendita senza necessità della presenza del mandante. Si trattava quindi di uno di quei casi disciplinati dall’articolo 1395 del codice civile, che richiede una specifica autorizzazione scritta per essere validamente posto in essere.

A garanzia del credito ancora esistente dopo i vari trasferimenti, era stata inoltre iscritta un’ipoteca su alcuni beni immobili a favore della Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna, successivamente incorporata in Intesa Sanpaolo. La costituzione di questa garanzia reale si inseriva nel più ampio quadro degli accordi intercorsi tra le parti per la sistemazione della posizione debitoria.

Nel periodo precedente al 2011, l’imprenditore aveva inoltre consegnato al genero una serie di assegni bancari, alcuni intestati direttamente a quest’ultimo e altri alla figlia moglie del medesimo. La somma complessiva trasferita attraverso questi titoli di credito ammontava a oltre trecentotrentamila euro. La natura di questi versamenti sarebbe diventata uno dei punti più controversi dell’intera vicenda processuale.

Dopo la morte dell’imprenditore, le due figlie, in qualità di eredi, avevano instaurato un giudizio davanti al Tribunale di Rimini. Le attrici erano rappresentate da una parte direttamente e dall’altra attraverso l’amministratore di sostegno nominato per una delle due sorelle che versava in condizioni di fragilità. Le domande formulate nell’atto di citazione erano molteplici e investivano sostanzialmente tutti gli atti dispositivi compiuti dal padre negli ultimi anni di vita a favore del genero.

In primo luogo le eredi avevano contestato che i trasferimenti di denaro effettuati tramite assegni configurassero in realtà delle donazioni indirette, nulle per difetto della forma dell’atto pubblico richiesta dall’articolo 782 del codice civile. Sostenevano che non vi fosse alcuna prova dell’esistenza di un debito sottostante che giustificasse tali versamenti, e che quindi le somme fossero state elargite con spirito di liberalità.

In secondo luogo avevano impugnato il preliminare di datio in solutum e la relativa ricognizione di debito, sostenendo che il debito riconosciuto dal padre non esistesse realmente. A supporto di questa tesi avevano prodotto nel corso del giudizio di appello una copiosa documentazione che a loro dire dimostrava l’insussistenza dei prestiti che il genero affermava di aver concesso all’imprenditore. Tra questa documentazione figuravano anche atti relativi a un giudizio pendente tra le due sorelle presso il Tribunale di Spoleto.

Le attrici avevano inoltre denunciato una sproporzione enorme tra il valore effettivo dei beni trasferti al convenuto e l’ammontare del debito che il padre aveva riconosciuto. Lamentavano che la consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale fosse stata lacunosa e avesse sottostimato il reale valore del complesso immobiliare ceduto, determinando così un arricchimento indebito del genero a danno del patrimonio ereditario.

Un ulteriore profilo di contestazione riguardava la validità formale degli atti. Le eredi avevano eccepito che l’utilizzo nel testo notarile della locuzione latina “datio in solutum” violasse l’articolo 58 della legge notarile, che impone la redazione degli atti in lingua italiana. Sostenevano quindi che tale violazione determinasse la nullità del preliminare.

Sul piano sostanziale veniva inoltre proposta azione di rescissione per lesione degli atti in questione, affermando che il padre al momento della stipula versasse in stato di bisogno di cui il genero aveva approfittato per ottenere prestazioni di valore sproporzionato rispetto alla controprestazione. A fondamento di tale domanda venivano allegati elementi volti a dimostrare sia lo stato di necessità economica del dante causa sia la consapevolezza e l’approfittamento da parte del beneficiario.

Infine le eredi avevano dedotto la violazione del divieto di patto commissorio previsto dagli articoli 1963 e 2744 del codice civile. Secondo la loro ricostruzione, gli atti di trasferimento non avevano quale reale causa l’estinzione di un debito esistente, bensì costituivano in sostanza una garanzia dell’adempimento che si sarebbe dovuta risolvere nell’automatica acquisizione dei beni da parte del creditore in caso di inadempimento.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento per la controversia è particolarmente ampio, spaziando dal diritto delle obbligazioni al diritto dei contratti, dalle norme sulla rappresentanza a quelle sulla rescissione dei contratti. La complessità della vicenda emerge proprio dalla pluralità di istituti giuridici chiamati in causa dalle diverse domande formulate dalle eredi.

Il punto di partenza dell’intera controversia è costituito dall’articolo 1988 del codice civile, che disciplina la promessa di pagamento e la ricognizione di debito. Questa norma stabilisce che la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo rapporto si presume fino a prova contraria. Si tratta di una disposizione centrale nel sistema delle obbligazioni, che opera un’astrazione processuale della causa debendi, invertendo l’onere probatorio.

La ratio della norma risiede nell’esigenza di semplificare la posizione del creditore che sia in possesso di un atto di ricognizione sottoscritto dal debitore. In forza di tale dichiarazione unilaterale il creditore viene dispensato dal provare l’esistenza del debito riconosciuto, dovendosi presumere che il rapporto obbligatorio sottostante effettivamente sussista. Tuttavia tale presunzione è vincibile mediante prova contraria che il debitore o i suoi eredi possono fornire, dimostrando che il rapporto fondamentale non è mai sorto oppure è invalido o si è estinto.

La giurisprudenza consolidata della Cassazione ha chiarito che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. L’inversione dell’onere probatorio opera esclusivamente sul piano processuale, ma non fa venir meno la necessità che sul piano sostanziale esista realmente un rapporto giuridico che giustifichi il debito riconosciuto.

Strettamente connesso alla questione della ricognizione è l’istituto della datio in solutum, che trova il proprio fondamento nell’articolo 1197 del codice civile. Questa norma prevede che il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. La datio in solutum consiste quindi nell’accordo tra debitore e creditore in forza del quale il primo si libera dall’obbligazione trasferendo al secondo un bene diverso da quello originariamente dovuto.

Per quanto riguarda le contestazioni relative ai trasferimenti di denaro mediante assegni, trovano applicazione gli articoli 769 e 782 del codice civile in materia di donazioni. L’articolo 782 impone la forma dell’atto pubblico per la validità della donazione, pena la nullità del contratto. Le eredi sostenevano che i versamenti effettuati dal padre al genero configurassero donazioni indirette prive della forma richiesta dalla legge e quindi nulle.

Sul piano della rappresentanza assume rilievo centrale l’articolo 1395 del codice civile, che disciplina il contratto con se stesso. Tale norma prevede che è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi. L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.

La ratio del divieto risiede nell’evidente conflitto di interessi che si determina quando la stessa persona agisce sia come rappresentante di una parte sia come controparte del medesimo contratto. Il legislatore presume l’esistenza di tale conflitto ma consente di superare la presunzione attraverso due vie alternative: l’autorizzazione specifica del rappresentato oppure la predeterminazione del contenuto contrattuale in modo tale da rendere indifferente la persona dell’altro contraente.

In tema di rescissione per lesione trovano applicazione gli articoli da 1447 a 1452 del codice civile. L’articolo 1448 in particolare stabilisce che se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L’azione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto.

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