Una questione delicata e ricorrente nella pratica successoria riguarda la validità delle disposizioni testamentarie che contengono riferimenti all’assistenza prestata dal beneficiario al testatore. Quando un testamento prevede l’attribuzione di beni immobili, somme di denaro e altri valori patrimoniali in favore di un soggetto, accompagnando tale disposizione con espressioni che richiamano l’impegno dello stesso a prestare assistenza completa fino alla morte del de cuius, sorge inevitabilmente il sospetto che si possa configurare un patto successorio vietato ai sensi dell’articolo 458 del codice civile.
La vicenda esaminata dal Tribunale di Pescara nel 2025 rappresenta un caso emblematico di questa problematica. Si tratta di una controversia che ha visto contrapposti alcuni nipoti australiani di una donna deceduta in provincia di Pescara contro il legatario designato nel testamento olografo della zia. Gli attori sostenevano che l’attribuzione patrimoniale disposta dalla defunta in favore del nipote del suo compagno costituisse il corrispettivo di un accordo precedentemente intercorso, attraverso il quale quest’ultimo si sarebbe obbligato a fornirle assistenza vita natural durante. Tale configurazione, secondo la tesi dei ricorrenti, avrebbe dovuto comportare la nullità parziale del testamento per violazione del divieto dei patti successori.
Il testamento olografo in questione disponeva infatti l’attribuzione di un immobile completamente arredato, un garage con autovettura, terreni agricoli e somme depositate presso istituti bancari. La disposizione testamentaria conteneva inoltre un passaggio ritenuto dai ricorrenti dirimente, laddove la testatrice dichiarava che il beneficiario pensa alla mia assistenza completa e con me concordata fino a quando vivo. Proprio questa espressione, unitamente alla rilevanza economica dei beni legati, costituiva il fulcro dell’impugnazione proposta dagli eredi legittimi residenti in Australia.
La decisione assunta dal giudice pescarese affronta con rigore la distinzione tra la legittima disposizione testamentaria motivata da gratitudine e affetto, e il patto successorio vietato che presuppone un vincolo giuridico preesistente alla redazione del testamento. L’analisi condotta dal Tribunale permette di comprendere quali siano gli elementi necessari per ritenere integrata la fattispecie del patto successorio dispositivo, chiarendo che la mera esistenza di un’espressione testamentaria riferita all’assistenza non è di per sé sufficiente a determinare la nullità della disposizione, quando manchi la prova di un accordo vincolante che abbia privato il testatore della libertà di modificare le proprie volontà fino all’ultimo momento.
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Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda trae origine dal decesso di una donna avvenuto nel giugno del 2020 in provincia di Pescara. La de cuius, nata a Castiglione a Casauria, era deceduta senza lasciare figli né coniuge, lasciando un patrimonio immobiliare e mobiliare di notevole consistenza. Tale patrimonio comprendeva diversi terreni agricoli situati nel territorio comunale, alcuni dei quali in piena proprietà ed altri in comproprietà con i fratelli della defunta, nonché due immobili ad uso abitativo e autorimessa, oltre a somme di denaro depositate presso istituti bancari e un’autovettura.
Nel gennaio del 2021 veniva pubblicato un testamento olografo datato marzo 2020, attraverso il quale la defunta aveva disposto dei propri beni in favore di diversi beneficiari. La disposizione principale riguardava l’attribuzione di un immobile completamente arredato, di un garage con annessa autovettura, delle somme depositate presso un istituto bancario e dei terreni di proprietà esclusiva della testatrice in favore del nipote del suo compagno. Quest’ultimo veniva inoltre designato quale esecutore testamentario e beneficiario, con l’incarico di procedere successivamente al versamento delle somme provenienti da due polizze vita in favore di otto nipoti della testatrice, residenti in Australia.
Il testamento conteneva inoltre disposizioni relative ai terreni che la defunta possedeva in comproprietà con i propri fratelli, da destinare agli stessi, nonché una specifica attribuzione in favore di un conoscente che aveva coltivato alcuni terreni durante la vita della testatrice. Nel corpo della scheda testamentaria compariva un’espressione che sarebbe divenuta oggetto di contestazione: la testatrice dichiarava infatti che il principale beneficiario pensa alla mia assistenza completa e con me concordata fino a quando vivo, si occuperà poi del mio funerale, si interesserà della successione e curer sempre la mia tomba e quella dei miei genitori.
I nipoti della defunta, figli dei fratelli e della sorella premorta, tutti residenti in Australia, decidevano di impugnare parzialmente il testamento. Sostenevano che l’attribuzione patrimoniale disposta in favore del legatario principale costituisse il corrispettivo di un patto successorio vietato, in quanto la testatrice avrebbe vincolato la propria successione quale contropartita dell’obbligo assunto dal beneficiario di fornirle assistenza completa fino alla morte. Dopo aver esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente, gli eredi legittimi proponevano ricorso dinanzi al Tribunale di Pescara chiedendo la nullità parziale del testamento per violazione dell’articolo 458 del codice civile.
Il resistente, costituitosi in giudizio, contestava radicalmente la ricostruzione proposta dai ricorrenti. Negava innanzitutto che tra lui e la defunta fosse mai intercorso alcun accordo vincolante relativo alla successione di quest’ultima, precisando di essere venuto a conoscenza del testamento soltanto dopo la morte della testatrice, attraverso lo zio. Sosteneva inoltre che il rapporto con la de cuius fosse stato caratterizzato da reciproca stima e affetto, derivante dalla relazione sentimentale pluriennale tra quest’ultima e il proprio zio, con il quale aveva convissuto per circa sette anni. Il resistente spiegava inoltre domanda riconvenzionale, chiedendo il rimborso delle spese sostenute per la dichiarazione di successione e per la gestione dei beni ereditari.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La questione giuridica sottoposta all’esame del Tribunale impone l’analisi dell’articolo 458 del codice civile, norma cardine in materia di divieto dei patti successori. Tale disposizione sancisce la nullità di ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione, così come di ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi. La ratio della norma risiede nella tutela della libertà testamentaria e nella garanzia che il testatore conservi fino all’ultimo momento della propria esistenza la facoltà di modificare o revocare le disposizioni di ultima volontà.
La giurisprudenza di legittimità ha nel tempo elaborato precisi criteri per individuare quando una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità prevista dall’articolo 458 del codice civile. La Cassazione ha chiarito, con orientamento consolidato, che occorre verificare se il vincolo giuridico creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi a una successione non ancora aperta. È inoltre necessario accertare se la cosa o i diritti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione, e se il promittente abbia inteso provvedere alla propria successione privandosi dello ius poenitendi.
Un elemento centrale nell’analisi della fattispecie è rappresentato dalla necessità di verificare se l’acquirente abbia contrattato come avente diritto alla successione e se il trasferimento dal promittente al promissario debba avvenire mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato. La Suprema Corte, con la sentenza n. 6381, ha affermato che costituiscono patti successori vietati quelli che fanno sorgere un vinculum iuris di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca l’adempimento. Analogamente, con la sentenza della Sezione seconda civile n. 32855 del 2022, è stato ribadito che integra patto successorio nullo quello in cui un soggetto si obblighi a trasferire con atto di ultima volontà i propri beni in corrispettivo dell’impegno assunto da altri di fornirgli abitazione e assistenza.
La giurisprudenza di merito ha inoltre precisato che la prova del patto successorio deve essere rigorosa, non potendo desumersi dalla mera esistenza di espressioni contenute nel testamento che facciano riferimento a prestazioni ricevute o da ricevere. Il testamento olografo, per sua natura atto unilaterale e revocabile, non può di per sé costituire prova dell’esistenza di un accordo bilaterale vincolante precedente o contestuale alla sua redazione. È quindi necessario che la parte che invoca la nullità offra elementi probatori ulteriori rispetto al contenuto letterale della scheda testamentaria, dimostrando l’esistenza di un vincolo che abbia effettivamente privato il testatore della libertà di disporre diversamente dei propri beni fino all’ultimo momento.
Sotto il profilo della qualificazione delle disposizioni testamentarie, l’articolo 588 del codice civile stabilisce che le disposizioni sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede quando comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore, mentre sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario in tutti gli altri casi. Tale distinzione assume rilevanza fondamentale ai fini della determinazione degli obblighi e dei diritti dei beneficiari, nonché dell’individuazione dei soggetti chiamati all’eredità per successione legittima in relazione ai beni non compresi nelle disposizioni testamentarie.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Pescara ha respinto la domanda di nullità parziale del testamento proposta dai ricorrenti, ritenendo infondata la loro tesi secondo cui l’attribuzione patrimoniale in favore del resistente costituisse il corrispettivo di un patto successorio vietato. Il giudice ha innanzitutto rilevato come i ricorrenti si fossero limitati a dedurre l’esistenza del presunto accordo vincolante sulla base del solo contenuto del testamento, senza offrire ulteriori elementi probatori a sostegno della propria ricostruzione.
