MODELLO 2026 Consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.

MODELLO Consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. con funzione conciliativa

Lโ€™istituto della consulenza tecnica preventiva in funzione conciliativa, ex art. 696 bis c.p.c., รจ stato introdotto con la L. 80/2005 al fine di consentire lโ€™accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.

Si tratta di un istituto che differisce con quello disciplinato dallโ€™art. 696 c.p.c., in quanto il suo espletamento non richiede la sussistenza delle condizioni di cui al primo comma del citato articolo (fumus boni iuris e periculum in mora). In altri termini, la novitร  dellโ€™istituto in oggetto, svincolato dal requisito dellโ€™urgenza, sta nel fatto di essere finalizzato a verificare lo stato dei luoghi o la qualitร  o la condizione cose, ma piรน in generale ad acquisire e valutare, attraverso un consulente, elementi che richiedano il possesso di specifiche competenze tecniche al fine di accertare e determinare crediti derivanti da responsabilitร  contrattuale o extracontrattuale.

Lโ€™istituto, quindi, ha finalitร  conciliative e non cautelari, sicchรจ la concessione della misura prescinde dai requisiti del fumus e del periculum (Trib. Mantova 3 luglio 2008; Trib. Torino 31 marzo 2008).

Oltre allโ€™accertamento tecnico, il consulente tecnico dโ€™ufficio (CTU) ha lโ€™obbligo di tentare la conciliazione tra le parti.

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TRIBUNALE CIVILE DI [CITTร€]

RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE

Per: Sig. [NOME] (C.F. [CF]) e [NOME] (C.F. [CF]), entrambi residenti in [CITTร€] alla Via [INDIRIZZO], elettivamente domiciliati in [CITTร€] in Via [INDIRIZZO] presso lo studio dellโ€™Avv. [NOME] (C.F. [CF]) che li rappresenta e difende in virtรน di procura alle liti rilasciata su foglio separato, da intendersi, ai sensi dellโ€™art. 83, III^ comma, c.p.c., apposta in calce al presente atto; con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec [INDIRIZZO PEC] presso il quale si elegge domicilio digitale ovvero al n. di fax [NUMERO DI FAX].

โ€“ Ricorrenti โ€“

CONTRO

  • [NOME], residente in [CITTร€] in [INDIRIZZO], C.F. [CF] (committente)
  • [NOME AZIENDA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [CITTร€] al [INDIRIZZO], P.IVA [P.IVA] (commissionario)

โ€“ Resistenti โ€“

PREMESSO CHE

  1. I ricorrenti sono [specificare il rapporto con lโ€™oggetto della controversia, es. proprietari, locatari, ecc.] dellโ€™immobile sito in [CITTร€], Via [INDIRIZZO], come da [specificare il titolo, es. atto di compravendita, contratto di locazione] del [DATA] (all. 1);
  2. Lโ€™immobile in questione [specificare la relazione con la controparte, es. รจ adiacente, confina, ecc.] con la proprietร  del sig. [NOME], sito in [INDIRIZZO] (all. 2);
  3. In data [DATA], il sig. [NOME] (committente) ha incaricato la societร  [NOME AZIENDA] (commissionario) di eseguire lavori di [specificare la natura dei lavori, es. ristrutturazione, ampliamento] presso il suddetto immobile, in virtรน di [specificare il titolo autorizzativo, es. Permesso di Costruire, SCIA] n. [NUMERO] del [DATA];
  4. Durante lโ€™esecuzione dei lavori, iniziati il [DATA], si sono verificati i seguenti eventi: [elencare brevemente i fatti rilevanti, es. infiltrazioni, lesioni, crolli];
  5. Tali eventi hanno causato danni allโ€™immobile dei ricorrenti, in particolare: [elencare sinteticamente i danni subiti];
  6. I ricorrenti hanno prontamente segnalato lโ€™accaduto ai resistenti mediante [specificare le modalitร  di comunicazione, es. raccomandata A/R, PEC] del [DATA] (all. 3), richiedendo un tempestivo intervento per il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni subiti;
  7. A seguito di tale segnalazione, [descrivere brevemente gli eventuali sviluppi, es. sopralluoghi effettuati, perizie tecniche, interventi delle autoritร ];
  8. ad oggi i resistenti non hanno provveduto a realizzare le opere concordate nรฉ a risarcire i danni subiti dai ricorrenti;
  9. I ricorrenti si vedono pertanto costretti ad adire codesto Ill.mo Tribunale al fine di ottenere lโ€™accertamento tecnico preventivo dei danni subiti e la quantificazione degli stessi, nonchรฉ per tentare la conciliazione della lite.

IN FATTO E IN DIRITTO

I. โ€“ Lโ€™istituto della consulenza tecnica preventiva in funzione conciliativa, ex art. 696 bis c.p.c., consente di ottenere lโ€™accertamento e la relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Si tratta di un istituto che differisce da quello disciplinato dallโ€™art. 696 c.p.c., in quanto ha finalitร  conciliative e non cautelari, dal momento che il suo espletamento non richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora (Trib. Mantova, sent. 3 luglio 2008; Trib. Torino, sent. 31 marzo 2008).

II. โ€“ In altri termini, lโ€™istituto in oggetto, essendo svincolato dal requisito dellโ€™urgenza, permette di verificare lo stato dei luoghi o la qualitร  o la condizione delle cose e, piรน in generale, di acquisire e valutare, attraverso un consulente nominato dal Giudicante, elementi che richiedano il possesso di specifiche competenze tecniche, al fine di accertare e determinare crediti derivanti da responsabilitร  contrattuale o extracontrattuale.

III. โ€“ Pertanto, lโ€™ammissibilitร  della consulenza in oggetto non รจ subordinata alla preventiva non contestazione dellโ€™an debeatur da parte del resistente. Giurisprudenza consolidata ha, infatti, statuito che la contestazione dellโ€™an debeatur non osti allโ€™esperimento della CTP, attesa la sua funzione deflattiva del contenzioso: โ€œlo strumento della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite ex art. 696 bis c.p.c. non presenta tra i requisiti di ammissibilitร  la non contestazione in ordine allโ€™an debeatur e che il tenore letterale della norma e la esplicita finalitร  deflattiva perseguita dal legislatore, non consentono di ravvisare, in via interpretativa, siffatto preteso requisito di ammissibilitร  che, di fatto, finirebbe per vanificare la detta finalitร  conciliativa, qualora fosse sufficiente a paralizzarne lโ€™espletamento la semplice contestazione dellโ€™an debeaturโ€ (G.d.P. Cerignola, 14 ottobre 2020).

IV. โ€“ Nel caso di specie, i fatti esposti in narrativa integrano gli estremi della responsabilitร  extracontrattuale ex art. 2043 c.c., in quanto i danni subiti dai ricorrenti sono conseguenza diretta e immediata della condotta dei resistenti nellโ€™esecuzione dei lavori presso lโ€™immobile confinante.

V. โ€“ Alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere allโ€™accertamento tecnico dello stato dei luoghi, nonchรฉ alla quantificazione dei danni subiti dai ricorrenti, al fine di addivenire ad una composizione bonaria della lite o, in subordine, di acquisire elementi utili per lโ€™eventuale successivo giudizio di merito.