Intervento chirurgico parziale su aneurisma aortico: risarcibile il danno differenziale anche in presenza di grave patologia oncologica – Tribunale di Modena 2024

Una recente sentenza del Tribunale di Modena ha affrontato un caso peculiare di responsabilità medica, statuendo che il danno differenziale causato da un intervento chirurgico parziale su aneurisma aortico è risarcibile anche in presenza di una grave patologia oncologica preesistente. Il giudice ha riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria per aver eseguito un intervento incompleto, che non ha risolto la patologia aneurismatica e ha causato un aggravamento delle condizioni del paziente quantificato in un danno biologico permanente differenziale del 15-16%. La decisione è particolarmente rilevante perché analizza il complesso rapporto tra patologie concorrenti ai fini della quantificazione del danno, stabilendo l’autonomia tra la condizione oncologica preesistente e il danno iatrogeno derivante dall’intervento chirurgico parziale.

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INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso prende avvio quando un paziente, affetto da patologia oncologica in fase avanzata ma non terminale, viene sottoposto a TAC torace presso l’Ospedale di Lanciano nel dicembre 2020, che evidenzia un aneurisma dell’aorta ascendente di 6 cm.

A seguito di questo riscontro, il paziente viene ricoverato presso la struttura sanitaria convenuta dove, l’11 febbraio 2021, viene sottoposto a ulteriori accertamenti (Ecocardiografia, Ecodopler TSA e Coronarografia) che confermano la severa dilatazione dell’aorta ascendente e una stenosi coronarica.

Il giorno successivo, il paziente viene sottoposto a intervento chirurgico di sostituzione dell’aorta ascendente sovracoronarica con interposizione di protesi vascolare e plastica valvolare aortica. Dopo l’intervento, il paziente viene dimesso il 3 marzo 2021.

Tuttavia, i successivi controlli TAC del torace, eseguiti nell’aprile e nel settembre 2021, evidenziano il permanere della condizione aneurismatica e lo sviluppo di una dissezione del tratto intermedio dell’arco aortico. In particolare, il referto di settembre 2021 mostra un quadro sostanzialmente sovrapponibile al controllo precedente, con persistenza del flap di dissezione sopravalvolare esteso fino alla regione anteriore dell’arco aortico e presenza di aneurisma dell’aorta con dimensioni assiali di 6,5 e 5,5 cm.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La sentenza si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità medica e onere della prova.

Il giudice richiama espressamente i principi stabiliti dalla Cassazione, secondo cui in caso di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica, mentre spetta alla struttura dimostrare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti negativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. III, 26/6/2018, n. 16828; Cass. III, 20/8/2018, n. 20812).

La diligenza nell’adempimento della prestazione professionale deve essere valutata secondo il parametro del debitore qualificato ex art. 1176, comma 2 c.c., come ribadito dalla Cassazione (Cass. III, 30/11/2028, n. 30999).

La sentenza applica inoltre i principi in materia di danno non patrimoniale stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/2008, che ha definito la portata omnicomprensiva del danno biologico e la sua risarcibilità anche in ambito contrattuale quando vi sia lesione di diritti inviolabili della persona.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Modena ha accolto la domanda risarcitoria, riconoscendo la responsabilità della struttura sanitaria per non aver eseguito un intervento completo e risolutivo. La decisione si fonda sulle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che ha evidenziato come la patologia aortica non sia stata trattata in maniera completa, in quanto l’intervento chirurgico avrebbe dovuto prevedere la sostituzione dell’aorta ascendente e dell’arco.