La recente pronuncia del Tribunale di Patti segna un importante punto di svolta nella complessa materia del consenso informato in ambito sanitario, affermando principi innovativi in tema di tutela del diritto all’autodeterminazione del paziente e di quantificazione del danno non patrimoniale. La sentenza affronta il delicato caso di un intervento di facoemulsificazione per cataratta eseguito in assenza di adeguata informazione preventiva, stabilendo la risarcibilità autonoma del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione anche in assenza di pregiudizi biologici derivanti dal trattamento sanitario. Il Collegio, applicando i nuovi criteri delle Tabelle di Milano 2024, ha liquidato il danno in euro 6.000,00, confermando la natura contrattuale della responsabilità derivante dalla violazione dell’obbligo informativo quale prestazione accessoria del contratto di spedalità. La pronuncia si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità che, valorizzando il principio personalistico che permea la Costituzione, riconosce nel consenso informato lo strumento fondamentale per la tutela del diritto alla salute e della libertà di autodeterminazione quali diritti inviolabili e fondamentali della persona.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda processuale trae origine da un intervento chirurgico di facoemulsificazione per cataratta all’occhio destro eseguito il 30 gennaio 2013 presso una struttura sanitaria. La paziente, che nel 1994 si era già sottoposta a un intervento di cheratomia radiale per la correzione della miopia, ha convenuto in giudizio la struttura sanitaria lamentando la mancata acquisizione del consenso informato prima dell’intervento del 2013. In particolare, l’attrice ha dedotto che, se fosse stata adeguatamente informata delle conseguenze dell’intervento, avrebbe potuto operare scelte diverse, optando per la correzione di altre patologie come astigmatismo o ipermetropia, evitando così l’utilizzo di due tipi di lenti. L’accertamento tecnico preventivo acquisito in atti ha escluso profili di responsabilità professionale nell’esecuzione dell’intervento, evidenziando come il quadro clinico attuale fosse da ricondursi alla pregressa cheratomia radiale del 1994 e alla fisiologica presbiopia correlata all’età. La struttura convenuta si è costituita in giudizio contestando la sussistenza del nesso eziologico tra il difetto di informazione e l’evento dannoso, eccependo inoltre che il consenso, seppur non documentato per iscritto, era stato comunque prestato dalla paziente. La causa, espletato l’accertamento tecnico preventivo e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., è stata definita con sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, rigettando la richiesta di risarcimento del danno biologico ma riconoscendo il diritto al ristoro del pregiudizio all’autodeterminazione, liquidato in via equitativa secondo i parametri delle Tabelle di Milano 2024.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La pronuncia del Tribunale di Patti si fonda su un articolato quadro normativo e giurisprudenziale in materia di consenso informato e responsabilità sanitaria. Il fondamento normativo primario è costituito dall’art. 1 della legge n. 219/2017, che ha tipizzato il consenso informato quale strumento funzionale alla tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione, in attuazione degli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. La legge sancisce il principio secondo cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito in assenza del consenso libero e informato della persona interessata, fatto salvo quanto previsto per i casi di emergenza. Tale consenso presuppone una informazione completa, aggiornata e comprensibile circa diagnosi, prognosi, benefici e rischi dei trattamenti sanitari, nonché delle possibili alternative e delle conseguenze dell’eventuale rifiuto. La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato i contorni dell’istituto, stabilendo che il consenso deve essere personale, specifico ed esplicito, nonché reale ed effettivo, non essendo ammissibile un consenso presunto. La Corte Costituzionale, con la fondamentale sentenza n. 438/2008, ha qualificato il consenso informato quale “espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico” e “vero e proprio diritto della persona“. Di particolare rilievo è anche la recente pronuncia della Cassazione n. 17649/2024, che ha ribadito come il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione sia risarcibile solo se il paziente dimostri di aver subito un pregiudizio concreto a causa del deficit informativo. Sul piano della responsabilità civile, la giurisprudenza ha inquadrato la violazione dell’obbligo informativo nell’ambito della responsabilità contrattuale, qualificandolo come prestazione accessoria del contratto di spedalità (Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2019, n. 1043). Le Tabelle di Milano, aggiornate al giugno 2024, hanno inoltre fornito criteri orientativi specifici per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato, differenziando la quantificazione in base alla gravità della violazione.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Patti ha operato una rigorosa distinzione tra il danno biologico e il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, riconoscendo l’autonoma risarcibilità di quest’ultimo anche in assenza di pregiudizi alla salute. Nel caso di specie, l’accertamento tecnico preventivo ha escluso la sussistenza di un danno biologico derivante dall’intervento del 2013, riconducendo le problematiche lamentate dall’attrice all’intervento del 1994 e alla fisiologica presbiopia correlata all’età. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda di risarcimento del danno all’autodeterminazione, rilevando come l’attrice avesse specificamente allegato e dimostrato il pregiudizio subito per non aver potuto operare una scelta consapevole tra diverse opzioni terapeutiche. In particolare, la paziente ha evidenziato come, se adeguatamente informata, avrebbe potuto optare per un diverso intervento volto a correggere altre patologie, evitando l’utilizzo di due tipi di lenti. Il Tribunale ha ritenuto tale allegazione sufficientemente specifica e supportata da elementi presuntivi, conformemente all’orientamento della Cassazione che ammette la prova presuntiva del pregiudizio all’autodeterminazione (Cass. civ. Sez. III, Ord., 26/06/2024, n. 17649). Quanto alla quantificazione del danno, il giudice ha applicato i criteri delle Tabelle di Milano 2024, considerando la media entità delle sofferenze conseguenti al trattamento non preceduto da consenso informato e la necessità di un intervento riparatorio non invasivo. La liquidazione in via equitativa è stata determinata in euro 6.000,00, senza riconoscimento di interessi compensativi stante la mancata allegazione dell’insufficienza della rivalutazione monetaria.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“Dalla prestazione medica possono sorgere diverse situazioni che, tuttavia, devono essere distinte tra di loro: omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi nelle medesime condizioni, hic et nunc: in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale (sul punto, Cass. Sez. III, Sentenza n. 901 del 17/01/2018); omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente; omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento, sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute – da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito – andrà valutata in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all’intervento e quella (comunque patologica) antecedente ad esso; omessa informazione in relazione ad un intervento che non ha cagionato danno alla salute del paziente (e che, di conseguenza, sia stato correttamente eseguito): in tal caso, la lesione del diritto all’autodeterminazione costituirà oggetto di danno risarcibile, sul piano puramente equitativo, tutte le volte che, e solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell’intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse”.