La recente pronuncia del Tribunale di Cagliari rappresenta un significativo contributo all’evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità medico-sanitaria, affrontando con particolare attenzione il complesso tema della violazione del consenso informato nel contesto di un intervento chirurgico non necessario, caratterizzato da lesioni iatrogene causate da imperizia medica. La sentenza si distingue per un’articolata analisi dei profili risarcitori, con particolare riferimento alla quantificazione autonoma del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente.
Il caso in esame offre rilevanti spunti di riflessione sulla configurabilità di una duplice responsabilità della struttura sanitaria, sia per l’erronea esecuzione della prestazione medica, sia per la violazione degli obblighi informativi, conducendo al riconoscimento di un risarcimento complessivo di € 168.042,63, di cui € 15.322,28 specificamente correlati alla lesione del diritto all’autodeterminazione. Tale pronuncia si inserisce nel solco del più recente orientamento giurisprudenziale che riconosce l’autonoma risarcibilità del danno da violazione del consenso informato, anche in presenza di un pregiudizio alla salute.
Avv. Cosimo Montinaro – Tel. 0832/1827251 – e-mail segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda processuale trae origine da una complessa concatenazione di eventi medici iniziati nel 2003, quando al paziente venne diagnosticata una sindrome da reflusso gastro-esofageo di lieve entità. L’evoluzione della situazione clinica condusse, nel 2004, all’esecuzione di ripetuti esami ecografici che portarono alla formulazione di una diagnosi errata di colecistite acuta calcolosa.
La rilevanza del caso emerge con particolare evidenza dalla circostanza che l’intervento chirurgico venne programmato ed eseguito sulla base di tale erronea diagnosi, senza che fossero state fornite al paziente adeguate informazioni sulle caratteristiche dell’intervento, sui rischi ad esso connessi e sulle possibili alternative terapeutiche. Durante l’operazione, inizialmente impostata in via laparoscopica, si verificò una grave complicanza che rese necessaria la conversione in intervento laparotomico, con conseguente lacerazione della via biliare e lesione dell’epatico comune e dell’arteria epatica.
Di particolare interesse è la constatazione che l’intervento si rivelò del tutto non necessario, come emerso successivamente dall’esame istologico che evidenziò l’assenza della patologia inizialmente diagnosticata. Tale circostanza ha assunto particolare rilievo nella valutazione complessiva della responsabilità della struttura sanitaria.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo e giurisprudenziale entro cui si colloca la pronuncia risulta particolarmente articolato. La sentenza si inserisce nel consolidato orientamento che qualifica la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale, in applicazione della teoria del “contatto sociale” elaborata dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla storica sentenza della Cassazione n. 589/1999.
Di significativo rilievo è il richiamo alla più recente giurisprudenza in materia di consenso informato, con particolare riferimento alla sentenza della Cassazione n. 16633/2023, che ha definitivamente consacrato l’autonoma risarcibilità del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, anche in presenza di un pregiudizio alla salute. La pronuncia si caratterizza inoltre per l’applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di personalizzazione del danno biologico, con specifico riferimento alla fondamentale ordinanza n. 7513/2018 della Cassazione.
Il Tribunale ha inoltre fatto applicazione dei più recenti orientamenti in tema di quantificazione del danno non patrimoniale, con particolare riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, riconosciute dalla Suprema Corte come parametro di riferimento nazionale per garantire l’uniformità di trattamento.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
La pronuncia del Tribunale di Cagliari si caratterizza per un’articolata disamina dei profili di responsabilità della struttura sanitaria, attraverso una rigorosa analisi del nesso causale tra la condotta dei sanitari e i pregiudizi subiti dal paziente. Il Collegio ha evidenziato come la responsabilità della struttura si articoli su due distinti profili, entrambi meritevoli di autonoma considerazione sul piano risarcitorio.
In primis, viene in rilievo la responsabilità professionale derivante dall’errata diagnosi preoperatoria e dall’imperizia nell’esecuzione dell’intervento. Sul punto, il Tribunale ha rilevato come l’erronea interpretazione degli esami ecografici abbia condotto alla formulazione di una diagnosi di colecistite acuta calcolosa, successivamente rivelatasi del tutto infondata. Tale errore diagnostico ha determinato l’esecuzione di un intervento chirurgico non necessario, nel corso del quale, per imperizia dell’operatore, si sono verificate gravi lesioni iatrogene.
Di particolare rilevanza è l’approfondita analisi del profilo causale, con specifico riferimento alla riconducibilità delle lesioni permanenti all’intervento chirurgico. Il Collegio, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ha riconosciuto un danno biologico nella misura del 24%, escludendo la rilevanza delle patologie pregresse ai fini della quantificazione del danno.
In secundis, la sentenza affronta il tema della violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente, riconoscendone l’autonoma risarcibilità. Il Tribunale ha evidenziato come la totale assenza di un valido consenso informato costituisca una lesione del diritto costituzionalmente garantito all’autodeterminazione in ambito sanitario, meritevole di autonomo ristoro anche in presenza di un danno alla salute.
Di significativo interesse è la metodologia adottata per la quantificazione del danno non patrimoniale. Il Collegio ha fatto applicazione delle più recenti linee guida elaborate dal Tribunale di Milano, procedendo ad una valutazione equitativa che ha tenuto conto della particolare gravità della lesione del diritto all’autodeterminazione nel caso concreto.
La sentenza si caratterizza inoltre per un’approfondita disamina del tema della personalizzazione del danno biologico, con particolare riferimento ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale ha escluso la necessità di un’ulteriore personalizzazione del danno, ritenendo che le conseguenze pregiudizievoli fossero già adeguatamente contemplate nella percentuale di invalidità riconosciuta.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“Occorre pertanto ricostruire la vicenda sanitaria per cui è causa al fine di vagliare i due distinti profili di responsabilità lamentati, attinenti, il primo, alla asserita violazione delle regole dell’arte medica per aver cagionato all’attore un danno irreversibile alla salute consistente in una menomazione della integrità fisica e psichica, quale conseguenza della non corretta esecuzione di un intervento chirurgico e delle prestazioni ad esso connesse, e il secondo, alla asserita violazione delle disposizioni in ordine alla adeguata formazione ed espressione del consenso nell’ambito della sottoposizione a prestazioni sanitarie, con conseguente compromissione del principio all’autodeterminazione.
La storica clinica del paziente si caratterizza per una sindrome da reflusso gastro-esofageo lieve, dal 2003, con una ingravescenza della sintomatologia nel 2004, culminata nella comparsa di dolori epigastrici, curati con terapia farmacologica e dietetica, in una prima fase, fino alla necessità di un ricorso ad indagini e terapie specialistiche.
L’indagine effettuata dai periti incaricati dal giudice individua una errata diagnosi compiuta dai sanitari nella effettuazione delle ecografie, un errore peraltro reiterato dallo stesso professionista in tre occasioni. La segnalazione dell’esistenza di una colecistite acuta da calcolosi, rilevano i Consulenti d’ufficio, induceva i sanitari, a distanza di 4 giorni, alla sottoposizione del paziente al predetto intervento in laparoscopia. Ebbene, dalla erronea individuazione della calcolosi è scaturita la scelta dell’intervento, ma ‘di tale calcolo non si rileva alcuna evidenza, sia dalla descrizione dell’atto operatorio, sia dal dato istologico, che segnala solo la presenza di colecistite cronica riacutizzata’.
