La responsabilità medica in ambito chirurgico rappresenta uno dei temi più delicati del diritto sanitario, soprattutto quando l’errore medico comporta conseguenze che si manifestano a distanza di anni dall’intervento originario. Una recente pronuncia del Tribunale di Catanzaro ha affrontato un caso emblematico di negligenza ospedaliera che ha costretto una paziente a subire un secondo intervento chirurgico a causa di un’operazione mal eseguita nel 2010.
La vicenda giudiziaria trae origine da un intervento di chirurgia tiroidea che avrebbe dovuto risolvere definitivamente la patologia della paziente, ma che invece ha generato una serie di complicazioni scoperte soltanto anni dopo. Il danno alla salute derivante dalla condotta medica inadeguata ha portato la donna a intraprendere un percorso legale per ottenere il giusto risarcimento per i pregiudizi subiti.
Il caso presenta profili di particolare interesse dal punto di vista giuridico, poiché tocca aspetti fondamentali della responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie e dei criteri di valutazione della colpa medica. La sentenza, emessa nel 2025 dal Tribunale di Catanzaro, offre importanti spunti di riflessione sulla tutela dei diritti del paziente e sull’obbligo di diligenza che grava sui professionisti sanitari.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda processuale ha avuto origine da una serie di eventi che si sono sviluppati nell’arco di diversi anni, evidenziando le conseguenze di una pratica chirurgica inadeguata che ha compromesso la salute della paziente. La donna si era rivolta alla struttura ospedaliera nel marzo del 2010 con una diagnosi di gozzo multinodulare, una patologia tiroidea che richiedeva un intervento chirurgico per la risoluzione definitiva del quadro clinico.
Il primo marzo 2010, la paziente veniva ricoverata presso l’Unità Operativa di Chirurgia Generale dell’Azienda Ospedaliera con la finalità di sottoporsi a un intervento di tiroidectomia totale. Due giorni dopo, il 3 marzo 2010, veniva effettivamente eseguita l’operazione chirurgica in anestesia generale, con una procedura che secondo la documentazione clinica prevedeva la rimozione completa della ghiandola tiroidea.
L’intervento chirurgico veniva descritto nella cartella clinica con dovizia di dettagli tecnici, includendo l’incisione secondo la metodica standard, la lisi delle aderenze, la legatura dei peduncoli vascolari, l’identificazione dei nervi ricorrenti con controllo elettromiografico, e infine la tiroidectomia totale con successiva emostasi e posizionamento di drenaggi. La procedura appariva quindi regolarmente conclusa secondo i canoni della migliore pratica chirurgica.
Tuttavia, la reale portata dell’errore medico sarebbe emersa soltanto anni dopo, quando controlli clinici successivi avrebbero rivelato una situazione completamente diversa da quella documentata. Nel novembre del 2017, durante un’indagine ecografica presso un ambulatorio specialistico, veniva infatti diagnosticata la presenza di un voluminoso nodulo di notevoli dimensioni che occupava il lobo destro della tiroide, dislocando la trachea verso sinistra.
Questa scoperta risultava particolarmente allarmante poiché contraddiceva completamente l’intervento di tiroidectomia totale presumibilmente eseguito nel 2010. La presenza di tessuto tiroideo residuo al lobo destro indicava chiaramente che l’operazione non era stata eseguita correttamente, configurandosi piuttosto come una lobectomia sinistra anziché come la rimozione completa della ghiandola. La documentazione sanitaria successiva confermava la diagnosi di recidiva di gozzo nodulare, evidenziando l’inadeguatezza dell’intervento chirurgico originario.
La necessità di sottoportsi a ulteriori controlli clinico-strumentali e la conferma della diagnosi hanno costretto la paziente a ricorrere a un secondo intervento chirurgico. Nel luglio del 2018, la donna doveva essere ricoverata presso l’Unità Operativa di Endocrinochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Pisa con diagnosi di gozzo uninodulare del lobo tiroideo destro, confermando la presenza del tessuto tiroideo mai rimosso durante il primo intervento.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento per la valutazione della responsabilità medica nel caso in esame si fonda sui principi generali della responsabilità contrattuale, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di inadempimento delle obbligazioni. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato un orientamento secondo cui il rapporto tra struttura sanitaria e paziente si configura come un contratto atipico di spedalità che si perfeziona con l’accettazione del malato presso la struttura.
L’articolo 1218 del Codice Civile rappresenta il fondamento normativo principale per la configurazione della responsabilità della struttura sanitaria, stabilendo che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno. La responsabilità della struttura sanitaria per inadempimento delle prestazioni dovute trova quindi la propria fonte nella violazione degli obblighi derivanti dal contratto di assistenza sanitaria.
Parimenti rilevante risulta l’articolo 1228 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità per fatto degli ausiliari, stabilendo che il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi delle persone di cui si avvale nell’adempimento dell’obbligazione. Tale norma assume particolare importanza nel caso in esame, poiché la struttura sanitaria risponde dell’operato del personale medico che ha materialmente eseguito l’intervento chirurgico.
La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che la responsabilità della struttura sanitaria e del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale, con la conseguenza che l’onere probatorio risulta distribuito secondo criteri specifici. Come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 577/2008, l’accettazione del paziente in ospedale comporta la conclusione di un contratto che obbliga la struttura all’esatto adempimento delle prestazioni sanitarie.
Il criterio del “più probabile che non“ rappresenta il parametro di valutazione del nesso causale in ambito civilistico, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità con le sentenze n. 16123/2010 e n. 3704/2018. Tale criterio impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un giudizio probabilistico, si possa ritenere che l’opera del medico, se correttamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno biologico temporaneo, il riferimento normativo è costituito dall’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni e dai relativi decreti ministeriali di aggiornamento. La Cassazione con la sentenza n. 5820/2019 ha chiarito i criteri applicabili per la liquidazione del danno biologico nelle lesioni di lieve entità, confermando l’utilizzo delle tabelle ministeriali per la determinazione dell’indennizzo.
Particolare rilievo assume inoltre la disciplina della mediazione obbligatoria introdotta dal D.lgs. n. 28/2010, come modificato dalla riforma Cartabia. L’articolo 12-bis prevede specifiche sanzioni per la parte che non partecipa al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, stabilendo la condanna al versamento di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato e di un importo equitativamente determinato in favore della controparte.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Catanzaro ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria formulata dalla paziente, riconoscendo la responsabilità medica della struttura ospedaliera per la condotta negligente tenuta durante l’intervento chirurgico del 2010. La decisione si è fondata principalmente sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del procedimento, che ha fornito elementi determinanti per l’accertamento della colpa professionale.
