Onere probatorio e criterio del ‘più probabile che non’ nei contenziosi da emotrasfusioni: l’innovativa pronuncia del Tribunale di Lecce 2024

La sentenza del Tribunale di Lecce affronta con particolare rigore metodologico la complessa tematica dell’accertamento del nesso eziologico nei contenziosi relativi a danni da emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati. Nel caso di specie, il Collegio ha rigettato la domanda risarcitoria promossa dall’erede di un paziente deceduto per cirrosi epatica HCV-correlata, asseritamente contratta a seguito della somministrazione di immunoglobuline antitetaniche presso l’Ospedale di Casarano nel 1979. La pronuncia si segnala per l’innovativa valorizzazione dell’elemento probatorio costituito dalla familiarità patologica quale fattore idoneo ad escludere il nesso causale, secondo il criterio del “più probabile che non“.

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INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda processuale in esame si sviluppa attraverso una complessa concatenazione di eventi che merita un’analisi dettagliata e sistematica.

Il punto di origine della controversia si colloca nell’agosto del 1979, quando il de cuius, a seguito di un incidente stradale, venne ricoverato presso l’Ospedale di Casarano. In tale occasione, il paziente fu sottoposto a un duplice trattamento sanitario: da un lato, un intervento chirurgico di sintesi con cerchiaggio della rotula nella Divisione di Ortopedia e Traumatologia, dall’altro, la somministrazione di immunoglobuline antitetaniche.

La patologia oggetto del contendere, l’infezione da virus HCV, venne diagnosticata solo nel novembre 1994, in occasione di controlli ematici finalizzati alla donazione di sangue. La scoperta della patologia portò all’identificazione di un’epatite cronica da virus C, successivamente evolutasi in cirrosi epatica, che condusse infine al decesso del paziente il 26 maggio 2014.

L’azione giudiziaria venne intrapresa dall’erede mediante ricorso depositato il 10 agosto 2021, con una duplice prospettazione: da un lato, l’esercizio dell’azione iure hereditatis per il risarcimento del danno biologico terminale e del danno catastrofale subito dal de cuius; dall’altro, l’azione iure proprio per il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale.

La costituzione in giudizio del Ministero della Salute ha determinato l’articolazione di una strategia difensiva multilivello, incentrata su tre linee argomentative principali: l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, l’eccezione di prescrizione del diritto e, nel merito, la contestazione tanto dell’elemento soggettivo della colpa quanto del nesso eziologico.

Di particolare rilevanza risulta la circostanza, emersa nel corso dell’istruttoria, relativa alla presenza di una significativa familiarità patologica: il quadro anamnestico del paziente, infatti, evidenziava la presenza di tre familiari affetti da gravi patologie epatiche, elemento questo destinato ad assumere un ruolo centrale nella valutazione del nesso causale. La complessità del caso è ulteriormente accentuata dalla necessità di considerare il lungo periodo intercorso tra il trattamento sanitario (1979), la diagnosi della patologia (1994) e il decesso (2014), intervallo temporale che ha imposto una particolare attenzione nella valutazione della tempestività dell’azione e nella ricostruzione del nesso eziologico.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo e giurisprudenziale entro cui si colloca la pronuncia del Tribunale di Lecce richiede un’analisi sistematica del complesso tema della responsabilità ministeriale per danni da emotrasfusioni ed emoderivati.

La giurisprudenza di legittimità ha elaborato nel tempo un articolato sistema di principi che costituiscono il fondamento della responsabilità del Ministero della Salute. In particolare, la Suprema Corte ha cristallizzato il principio secondo cui la responsabilità ministeriale sussiste anche per eventi lesivi verificatisi in epoca antecedente all’identificazione scientifica dei virus epatitici, fondando tale statuizione sull’esistenza di un obbligo qualificato di controllo e vigilanza sulla raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico. Tale principio trova la sua più compiuta espressione nella pronuncia della Cassazione Civile, sezione 6-L, ordinanza n. 2232 del 4 febbraio 2016, la quale ha specificamente affermato che anche prima dell’anno 1978, momento dell’identificazione definitiva del virus dell’epatite B in sede scientifica, era configurabile la responsabilità ministeriale per l’omissione dei controlli già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici dell’epoca.

Di fondamentale importanza risulta l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 576 del 11 gennaio 2008, hanno delineato con precisione il regime della prescrizione in materia di danni da emotrasfusioni. Il principio di diritto enunciato stabilisce che il termine quinquennale di prescrizione decorre non dal momento della manifestazione del danno, né da quello in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno, bensì dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, secondo un criterio di ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Tale momento viene fatto coincidere, quale termine ultimo, con la proposizione della domanda amministrativa ex lege n. 210/1992, fatta salva la possibilità di individuare una consapevolezza anteriore sulla base di specifici elementi fattuali.

Sul versante dell’onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato un sistema che, pur mantenendo fermo il principio dell’onere della prova in capo all’attore danneggiato, ne ha modulato l’intensità attraverso il ricorso alle presunzioni. In particolare, la Cassazione Civile, con la sentenza n. 5961 del 25 marzo 2016, ha stabilito che la prova del nesso causale tra la specifica trasfusione e il contagio può essere fornita anche in via presuntiva, valorizzando il criterio della vicinanza della prova. Tale orientamento è stato ulteriormente precisato dalla successiva giurisprudenza, che ha chiarito come il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto e la specifica patologia insorta debba essere apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche, pur rimanendo centrale, ai fini del giudizio sul nesso causale, l’evento obiettivo dell’infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione.

Il sistema così delineato si completa con il riferimento al criterio probabilistico quale standard di accertamento del nesso causale. La giurisprudenza ha infatti stabilito che, nell’ambito della responsabilità civile, il nesso eziologico deve essere accertato secondo il criterio del “più probabile che non“, distinguendosi in ciò dal più rigoroso standard penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Tale criterio impone al giudice di considerare provato il nesso causale quando, nel confronto critico tra le diverse possibili cause dell’evento lesivo, quella individuata dall’attore risulti, sulla base delle evidenze disponibili, più probabile delle altre.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

La pronuncia del Tribunale di Lecce si caratterizza per un’articolata disamina delle questioni preliminari e di merito, conducendo ad una decisione che si segnala per il rigoroso approccio metodologico nell’accertamento del nesso causale.

In via preliminare, il Collegio ha affrontato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Salute, respingendola sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce la legittimazione passiva dell’amministrazione ministeriale ex art. 2043 c.c., in concorso con quella della struttura sanitaria ex artt. 1218 e 1228 c.c.. Tale statuizione trova il proprio fondamento nella sussistenza di un’attività di controllo e vigilanza in capo al Ministero in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, come ribadito dalla Cassazione Civile con sentenza n. 26152 del 12 dicembre 2014.

Di particolare rilevanza risulta l’analisi condotta dal Tribunale in merito all’eccezione di prescrizione, operando una fondamentale distinzione tra l’azione esercitata iure hereditatis e quella proposta iure proprio. Con riferimento alla prima, il Collegio ha accolto l’eccezione, rilevando come la consapevolezza del possibile nesso causale tra il trattamento sanitario e la patologia fosse maturata già al momento della diagnosi nel 1994. Il Tribunale ha respinto la tesi attorea secondo cui la consapevolezza dell’azione risarcitoria sarebbe maturata solo in capo all’erede, dotato di maggiore cultura rispetto al de cuius, evidenziando come tale interpretazione si ponga in contrasto con il principio dell’ordinaria diligenza quale parametro di riferimento per l’individuazione del dies a quo della prescrizione. Di contro, l’azione iure proprio è stata ritenuta tempestiva, in quanto il termine prescrizionale decorre necessariamente dal momento del decesso del congiunto, verificatosi il 26 maggio 2014.

Il nucleo centrale della decisione si incentra sull’accertamento del nesso causale, condotto attraverso una rigorosa applicazione del criterio del “più probabile che non“. Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’argomentazione difensiva del Ministero basata sull’impossibilità di verificare l’esistenza di sangue infetto all’epoca del contagio per carenza di conoscenze scientifiche. Tale assunto è stato superato richiamando il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità ministeriale sussiste anche per eventi antecedenti all’identificazione scientifica dei virus, in ragione della possibilità di effettuare controlli sulla base delle conoscenze dell’epoca.

L’elemento di maggiore innovatività della pronuncia risiede nella valorizzazione dell’elemento probatorio costituito dalla familiarità patologica. Il Collegio, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e della documentazione clinica, ha rilevato la presenza di tre familiari del de cuius affetti da gravi patologie epatiche, circostanza emersa dalle stesse dichiarazioni anamnestiche rese dal paziente durante il ricovero del 1994. Tale elemento, unitamente alla considerazione che i casi di contagio da trattamento con emoderivati nel 1979 erano qualificati come “rari” dalla letteratura scientifica, ha condotto il Tribunale a ritenere non raggiunta la prova del nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non“. La decisione si segnala, pertanto, per l’innovativa valorizzazione della familiarità patologica quale elemento idoneo ad escludere il nesso eziologico, attraverso una rigorosa applicazione dei criteri probabilistici elaborati dalla giurisprudenza in materia di causalità civile.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Come noto, in tema di responsabilità extracontrattuale è onere della parte attrice provare il fatto, il danno e il nesso causale tra fatto e danno, secondo il criterio – nel caso di specie – del più probabile che non.