Contagio ospedaliero HCV: responsabilità struttura sanitaria e onere prova nesso causale più probabile che non – Tribunale Lecce 2026

La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per contagio ospedaliero da virus HCV solleva delicate questioni sull’onere probatorio del nesso causale e sulla corretta liquidazione del danno biologico in caso di epatite acuta con guarigione. Il Tribunale di Lecce, con sentenza depositata il 10 gennaio 2026, ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria proposta dagli eredi di un paziente deceduto nel corso del giudizio, riconoscendo la responsabilità dell’ente ospedaliero per inadempimento degli obblighi di prevenzione del contagio durante interventi chirurgici e diagnostici, applicando il criterio probabilistico del più probabile che non per l’accertamento del nesso causale.

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che qualifica come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria, con conseguente inversione dell’onere probatorio. Il caso presenta profili di particolare interesse sulla dimostrazione del nesso eziologico tra pratiche ospedaliere e infezione virale, sulla distinzione tra danno biologico e danno morale, nonché sui criteri di liquidazione del danno permanente per epatopatia di primo stadio secondo le Linee Guida della Società Italiana di Medicina Legale.

Un paziente si era sottoposto presso un ospedale pugliese a una pancolonscopia nel gennaio 2015, dalla quale era emersa una malattia diverticolare diffusa che aveva richiesto il ricovero e un intervento di emicolectomia destra laparoscopica, seguito da una colonscopia operativa con asportazione di polipo. In occasione di un successivo ricovero presso il medesimo nosocomio nel marzo 2015, era stata riscontrata per la prima volta la positività al virus HCV, circostanza che aveva determinato il trasferimento presso il reparto di malattie infettive con diagnosi finale di epatite C acuta. Il paziente, ritenendo il contagio riconducibile alle pratiche sanitarie ricevute durante i ricoveri precedenti, aveva convenuto in giudizio la struttura ospedaliera chiedendo il risarcimento di un importo rilevante per danni non patrimoniali.

L’ente sanitario, costituendosi, aveva eccepito in via preliminare l’improcedibilità della domanda per mancata attivazione della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. prevista dalla Legge Gelli-Bianco e, nel merito, aveva contestato la sussistenza di profili di responsabilità, negando la riconducibilità causale del contagio ai ricoveri indicati. La struttura aveva inoltre sottolineato che il virus HCV può essere contratto attraverso molteplici modalità estranee all’ambiente ospedaliero, affermando di aver adottato tutte le misure organizzative e igienico-sanitarie previste. Il Tribunale, dopo aver disposto consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, ha ritenuto provato il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non, accogliendo parzialmente la domanda ma riducendo significativamente il quantum risarcitorio rispetto alla richiesta iniziale.

📌 IN BREVE

⚖️ Ente e anno: Tribunale di Lecce – 2026

🔍 Questione: Responsabilità contrattuale struttura sanitaria per contagio ospedaliero da virus HCV durante interventi chirurgici e diagnostici. Accertamento nesso causale tra pratiche sanitarie e infezione virale. Liquidazione danno biologico permanente per epatopatia stadio I.

⚖️ Principio chiave: La responsabilità struttura sanitaria è contrattuale con inversione onere prova. Paziente deve provare fonte contrattuale, danno e nesso causale secondo criterio più probabile che non. Struttura deve dimostrare esatto adempimento o impossibilità prestazione per causa non imputabile.

📋 Punti salienti: Qualificazione contrattuale responsabilità struttura sanitaria pubblica per inadempimento contratto spedalità; criterio probatorio più probabile che non sufficiente per prova nesso causale infezione HCV; sequenza temporale circoscritta tra interventi diagnostico-terapeutici invasivi e manifestazione clinica integra prova causale; struttura onerata dimostrare rispetto protocolli prevenzione contagio; danno biologico permanente 7% riconosciuto per epatopatia stadio I; danno morale autonomo rispetto biologico quantificabile 20% invalidità permanente; danno vita relazionale escluso per trasmissibilità HCV solo ematica.

Esito: Domanda parzialmente accolta

INDICE

1) Responsabilità contrattuale struttura sanitaria: natura e onere probatorio secondo principio inversione

2) Criterio più probabile che non per accertamento nesso causale tra pratiche ospedaliere e contagio virale

3) Liquidazione danno biologico permanente per epatopatia stadio I: applicazione Linee Guida SIMLA 2016

4) Distinzione tra danno morale e danno vita relazionale: autonomia risarcitoria e prova presuntiva

5) SCARICA LA SENTENZA

Responsabilità contrattuale struttura sanitaria: natura e onere probatorio secondo principio inversione

Il Tribunale ha preliminarmente qualificato la responsabilità della struttura sanitaria pubblica come contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio previsto dall’articolo 1218 c.c. anziché quello aquiliano dell’articolo 2043 c.c..

La motivazione afferma testualmente: “nell’ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra la struttura sanitaria e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore deve adempiere personalmente rispondendone ex art. 1218 cod. civ. o mediante il personale sanitario rispondendone ex art. 1228 cod. civ.”

Il ragionamento del giudice si fonda sulla giurisprudenza consolidata che qualifica come contratto atipico di spedalità quello che si conclude all’atto dell’accettazione del paziente presso la struttura sanitaria, dalla cui conclusione discendono obblighi di messa a disposizione del personale medico e ausiliario, del personale paramedico e di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie. Tale qualificazione contrattuale comporta l’inversione dell’onere probatorio rispetto al regime aquiliano: mentre il creditore onerato di provare la fonte del credito e di allegare l’inadempimento non è tenuto a dimostrare l’inadempimento stesso, spetta al debitore provare l’esatto adempimento o l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile. Nel caso concreto, la responsabilità della struttura sanitaria derivava dal contratto di spedalità concluso con il ricovero del paziente, il quale aveva provato la fonte contrattuale, il danno subito e il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non, mentre l’ente sanitario non aveva dimostrato di aver rispettato i protocolli di prevenzione del contagio.

Criterio più probabile che non per accertamento nesso causale tra pratiche ospedaliere e contagio virale

La questione centrale riguardava la dimostrazione del nesso causale tra gli interventi diagnostici e chirurgici subiti dal paziente e la contrazione del virus HCV, atteso che l’infezione può verificarsi attraverso molteplici modalità anche estranee all’ambiente ospedaliero.

Il Collegio precisa: “Il nesso causale tra le due attività endoscopiche, quella chirurgica e le pratiche infusionali in corso di degenza espletate nel gennaio-febbraio 2015 presso l’Ospedale di Copertino, ed il contagio da parte del virus dell’epatite C, appare sufficientemente soddisfatto, alla luce della sequenza temporale alquanto circoscritta realizzatasi tra tali attività diagnostico-terapeutiche invasive rispetto alla manifestazione clinica ed al picco enzimatico associato alla positivizzazione della ricerca viremica, in assenza di documentate potenziali fonti di contagio alternative probabilisticamente significative.”

La sentenza ha accolto integralmente le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, che aveva evidenziato come gli esami di laboratorio eseguiti in occasione del primo ricovero, compresi quelli riguardanti la funzionalità epatica e la sierologia per l’epatite, risultassero nella norma. I valori delle transaminasi erano normali anche nei giorni successivi, iniziando a presentare un primo movimento solo dopo l’intervento chirurgico. La progressiva comparsa, dopo le dimissioni, di nausea, astenia e ittero aveva indotto a nuovo ricovero con trasferimento in reparto di infettivologia e diagnosi di epatite acuta HCV correlata confermata dal riscontro sierologico. I consulenti avevano quindi ritenuto che, in ottica probabilistica, dovesse essere privilegiata la tesi della correlazione con le pratiche ospedaliere, anche considerando che l’attività endoscopica e bioptica, quella chirurgica e quella correlata alle attività infusive attraverso dispositivi vari aveva rappresentato negli anni valore etiopatogenetico significativo. Il criterio del più probabile che non risultava quindi integrato, non essendo la struttura sanitaria riuscita a provare l’esatto adempimento degli obblighi di prevenzione del contagio né l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile.

Liquidazione danno biologico permanente per epatopatia stadio I: applicazione Linee Guida SIMLA 2016

Accertata la responsabilità, il Tribunale ha proceduto alla quantificazione del danno biologico permanente, riducendo significativamente la richiesta rispetto alla domanda iniziale.

La Corte afferma testualmente: “in ossequio agli orientamenti tabellari sul tema, con particolare riguardo per le Linee Guida della Società Italiana di medicina Legale e delle Assicurazioni del 2016, possiamo esprimerci per il riconoscimento di un danno biologico permanente corrispondente alla prima fascia, denominato nelle predette linee guida Epatopatia stadio I: assenza o lievissimi segni clinici, lievi o assenti alterazioni degli esami di laboratorio, indice di fibrosi F 0.”

Il giudice ha ritenuto che, nonostante la guarigione dalla patologia attestata dalla presenza degli anticorpi, non potesse escludersi la sussistenza di conseguenze permanenti. I consulenti tecnici avevano specificato che si trattava di casi di infezione ad evoluzione favorevole, per i quali tuttavia le Linee Guida ammettono il riconoscimento di un quid valutativo in termini di danno biologico, sul presupposto che nella fase acuta dell’insulto virale si sia comunque potuto verificare un microdanno parenchimale anche se non foriero di manifestazioni clinico-laboratoristiche apprezzabili grazie alle capacità suppletive del tessuto epatico. Inoltre, trattandosi di virus dotati di capacità di lungolatenza, l’ipotesi di una riaccensione a distanza non può essere del tutto esclusa. Per tali ragioni, la domanda è stata accolta riconoscendo un danno biologico iure hereditatis pari al 7% di invalidità permanente. Configurandosi un’ipotesi di danno micropermanente, il calcolo del quantum risarcitorio è avvenuto applicando i criteri previsti dall’articolo 139 del D.Lgs. 209/2005, secondo le regole vigenti al momento della liquidazione, quantificando il danno biologico in un importo complessivo contenuto per invalidità temporanea e permanente.

Distinzione tra danno morale e danno vita relazionale: autonomia risarcitoria e prova presuntiva

Il Tribunale ha affrontato la questione della distinzione tra danno morale, danno biologico e danno alla vita di relazione, escludendo il risarcimento di quest’ultimo ma riconoscendo l’autonomia del danno morale.

Il giudice precisa: “il danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi. Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all’accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l’esistenza di un correlato danno morale.”

La pronuncia ha dichiarato provata la ricorrenza del danno morale, quantificandolo nella misura del 20% del biologico, coincidente con la sofferenza interiore legata all’evento lesivo manifestatosi in una patologia in forma acuta e a tutte le conseguenze scaturite in termini di frustrazione e sofferenza per l’aggravamento del quadro clinico, già reso critico dalla presenza di una malattia preesistente. Il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo in materia di danno morale, potendo costituire l’unica fonte di convincimento del giudice sulla base di massime di esperienza che consentono di presumere l’esistenza di sofferenza interiore in presenza di lesioni gravi della salute. Quanto al diverso pregiudizio alla vita di relazione, il Tribunale ha escluso il risarcimento rilevando che le normali abitudini di vita legate alla convivialità non risultavano compromesse, considerando la trasmissibilità del virus HCV esclusivamente attraverso il sangue e non per via aerea o salivare. Anche la riduzione dei rapporti intimi con il coniuge non poteva qualificarsi come danno alla vita di relazione, essendo la trasmissibilità sessuale del virus piuttosto rara secondo l’Istituto Superiore di Sanità, rientrando eventualmente nell’alveo del già riconosciuto danno morale.

Il Tribunale ha inoltre respinto l’eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso per mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, essendo stato dimostrato l’avvio del procedimento attraverso gli atti allegati. Sul piano processuale, la pronuncia conferma l’applicabilità alla fattispecie, verificatasi nel 2015, della disciplina previgente alla Legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), trovando applicazione il regime della Legge Balduzzi. La sentenza evidenzia inoltre che, conformemente ai principi in materia di responsabilità medica, il paziente deve provare non solo il danno ma anche la relativa eziologia, mentre è onere del debitore dimostrare che l’inadempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l’ordinaria diligenza, oggettivamente non imputabile. Nel caso concreto, la struttura sanitaria si era limitata ad asserire genericamente il rispetto della normativa regolamentare senza indicare i protocolli o le concrete attività poste in essere, omettendo di fornire prova dell’esatta esecuzione della prestazione.


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