La responsabilità sanitaria continua a rappresentare uno degli ambiti più complessi e dibattuti del diritto civile. La sentenza della Corte d’Appello di Bari, emessa nel 2024, si colloca in questo quadro giuridico, affrontando un caso di ritenzione di un corpo estraneo durante un intervento chirurgico, con particolare attenzione al nesso causale e alla ripartizione degli oneri probatori. La vicenda trae origine da un intervento avvenuto nel 1993, le cui conseguenze si sono manifestate solo a distanza di anni, evidenziando problematiche legate al decorso occulto del danno e alla prova della malpractice sanitaria.
Il giudizio ha visto contrapporsi la struttura sanitaria, imputata per presunta negligenza, e il paziente, che lamentava un grave peggioramento delle sue condizioni di salute. La Corte ha approfondito aspetti centrali della materia, tra cui l’applicazione del principio di vicinanza della prova e il criterio del “più probabile che non” per stabilire il nesso eziologico tra condotta e danno, concludendo per la responsabilità della struttura ospedaliera.
Avv. Cosimo Montinaro – Tel. 0832/1827251 – e-mail segreteria@studiomontinaro.it
Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda prende avvio da un intervento chirurgico eseguito presso una struttura ospedaliera nel 1993, mirato a decomprimere il cono midollare a livello delle vertebre L1-L2. Il paziente, un uomo allora trentottenne, era stato operato per correggere una grave patologia della colonna vertebrale. Tuttavia, negli anni successivi, questi ha lamentato un peggioramento progressivo delle sue condizioni di salute, caratterizzato da dolore cronico, disabilità e sintomi neurologici.
Solo nel 2007, durante un intervento per rimuovere una neoformazione paraspinale diagnosticata anni prima, è stato rinvenuto un corpo estraneo, consistente in un tessuto retiniforme “similgarza”. La formazione, secondo quanto refertato in sede istologica, includeva elementi estranei non riassorbibili, circostanza che ha fatto emergere il sospetto di una ritenzione chirurgica avvenuta durante l’operazione del 1993.
Il paziente ha quindi citato in giudizio la struttura ospedaliera, lamentando che la ritenzione del corpo estraneo fosse dovuta a negligenza medica e richiedendo un risarcimento per il danno biologico e morale subito. In primo grado, il Tribunale di Foggia aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo una responsabilità contrattuale della struttura e liquidando un risarcimento pari a € 67.914,57.
La struttura ospedaliera ha impugnato la sentenza, contestando sia l’accertamento del nesso causale sia l’importo liquidato, sostenendo che il materiale rinvenuto non fosse una garza chirurgica ma una garza emostatica riassorbibile, il cui mancato riassorbimento sarebbe da attribuire a una risposta inconsueta del paziente.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La decisione della Corte si fonda sull’applicazione di principi consolidati in materia di responsabilità sanitaria, tra cui il principio della “vicinanza della prova” e il criterio del “più probabile che non” nella valutazione del nesso eziologico.
La normativa di riferimento è contenuta negli articoli del codice civile relativi alla responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) e all’onere della prova (art. 2697 c.c.). Ai sensi dell’art. 1218 c.c., il debitore (in questo caso, la struttura sanitaria) è responsabile per l’inadempimento delle obbligazioni assunte salvo che provi che l’inadempimento è stato determinato da una causa non imputabile.
Di particolare rilevanza è stata anche l’analisi del nesso causale, per il quale la Corte si è avvalsa del criterio civilistico del “più probabile che non“, che consente di stabilire la responsabilità qualora sia più probabile, in base alle risultanze istruttorie e alle consulenze tecniche, che il danno sia stato causato dalla condotta omissiva o commissiva del debitore.
La Corte ha richiamato, inoltre, precedenti giurisprudenziali significativi, tra cui:
- Cass. Civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28991, che ribadisce l’onere della prova in capo al paziente di dimostrare il nesso causale tra condotta del sanitario e danno subito;
- Cass. Civ., sez. III, 9 luglio 2020, n. 14480, che specifica come, in caso di danni a decorso occulto, il termine di prescrizione inizi a decorrere solo quando il paziente abbia acquisito piena consapevolezza della causalità del danno;
- Cass. Civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, che definisce i criteri per la liquidazione dei danni in caso di debito di valore.
Un ulteriore riferimento rilevante è costituito dalle linee guida medico-legali, che disciplinano l’utilizzo e la gestione di materiali chirurgici, evidenziando come, anche in presenza di dispositivi riassorbibili, sia necessaria una verifica accurata del loro utilizzo e rimozione in situazioni specifiche.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
La Corte d’Appello di Bari ha analizzato in primo luogo la questione del nesso causale tra il materiale estraneo rinvenuto nel 2007 e l’intervento chirurgico del 1993. La consulenza medico-legale espletata in grado d’appello ha confermato che il danno subito dal paziente era da attribuire alla ritenzione di una garza chirurgica. I consulenti hanno osservato che, se il materiale fosse stato una garza emostatica riassorbibile, come sostenuto dall’ospedale, sarebbe stato improbabile riscontrarne tracce dopo oltre quattordici anni dall’intervento.
La Corte ha ritenuto che il principio della “vicinanza della prova” imponesse alla struttura ospedaliera di dimostrare che il materiale lasciato nel corpo del paziente fosse effettivamente una garza emostatica e che il mancato riassorbimento fosse dovuto a cause imprevedibili e non imputabili ai sanitari. Poiché tale prova non è stata fornita, la Corte ha confermato la responsabilità della struttura.
Un altro elemento di rilievo è stato il rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla struttura. Richiamando la giurisprudenza della Cassazione, la Corte ha stabilito che il termine decennale per l’esercizio dell’azione risarcitoria decorre dal momento in cui il paziente ha avuto piena consapevolezza della causalità del danno, circostanza verificatasi solo nel 2007 con il rinvenimento del corpo estraneo.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno, la Corte ha ridotto l’importo originariamente riconosciuto dal Tribunale di Foggia, aderendo alle conclusioni del CTU nominato in appello. La Corte ha ritenuto che il danno biologico permanente fosse pari al 7%, riconoscendo inoltre un risarcimento per il danno morale, quantificato equitativamente in misura pari al 15% del danno biologico. La somma complessiva, comprensiva di danno biologico, danno morale e spese mediche, è stata fissata in € 40.137,95.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“Nel caso di specie, deve ritenersi provata la responsabilità della struttura sanitaria per la ritenzione di un corpo estraneo durante l’intervento chirurgico del 1993.
