Il riparto della responsabilità tra struttura sanitaria e medico nel regime anteriore alla Legge Gelli-Bianco segue il criterio paritario del 50%-50% secondo gli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.. Nel 2013, un paziente deceduto a seguito di infezione nosocomiale contratta durante intervento cardiochirurgico presso una struttura ospedaliera in Sicilia ha dato origine a un contenzioso in cui gli eredi hanno convenuto sia la struttura sanitaria che la clinica riabilitativa. La struttura convenuta ha chiamato in causa i medici formulando domanda di regresso per l’intero importo. La questione centrale riguarda la misura del riparto interno della responsabilità tra struttura sanitaria e sanitario in caso di colpa esclusiva di quest’ultimo, con particolare riferimento all’applicabilità del criterio presuntivo di solidarietà.
Il Tribunale di Messina, con sentenza del 2026, ha accolto la domanda risarcitoria condannando in solido le strutture sanitarie e i medici, ma ha limitato il regresso della struttura nei confronti dei sanitari al 50% della somma corrisposta. La Corte ha ribadito che la responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c. comporta l’assunzione del rischio di impresa da parte della struttura, con conseguente riparto paritario salvo dimostrazione di condotta del sanitario “del tutto dissonante” dal piano ordinario di prestazione dei servizi di spedalità.
Massima della sentenza
“In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell’art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull’elemento soggettivo dell’ausiliario, la quale trova fondamento nell’assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall’utilizzazione di terzi nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l’imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell’art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l’azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell’evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall’altro, l’evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell’adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.”
