Limiti al risarcimento del danno da omesso consenso informato: non รจ โ€œin re ipsaโ€ la lesione del diritto allโ€™autodeterminazione (Corte dโ€™Appello Firenze, 2025)

La Corte dโ€™Appello di Firenze, con una significativa pronuncia in materia di responsabilitร  medica e consenso informato, ha affrontato il delicato tema dei presupposti necessari per la risarcibilitร  del danno da lesione del diritto allโ€™autodeterminazione terapeutica. La vicenda trae origine dal ricorso di una paziente affetta da oftalmopatia di Basedow-Graves e concomitante epatopatia HCV, sottoposta a intervento chirurgico di orbitotomia decompressiva bilaterale in regime di urgenza, a seguito di un improvviso e grave calo del visus. La paziente lamentava di non essere stata adeguatamente informata circa la possibilitร  di una terapia alternativa mediante somministrazione di cortisonici, sostenendo che, se adeguatamente informata, avrebbe optato per tale soluzione terapeutica invece dellโ€™intervento chirurgico che le ha causato, quale complicanza, la perdita del visus allโ€™occhio destro. La Corte, confermando la sentenza di primo grado, ha stabilito un importante principio in materia di danno da omesso consenso informato, escludendo che la mera violazione degli obblighi informativi possa determinare automaticamente il diritto al risarcimento del danno da lesione del diritto allโ€™autodeterminazione, richiedendo invece la prova specifica del pregiudizio subito. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimitร  che, a partire dalle Sezioni Unite n. 26972/2008, ha costantemente negato la configurabilitร  del danno in re ipsa nellโ€™ordinamento italiano.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

Nel luglio 2011, la paziente, giร  affetta da epatite cronica HCV dal 1991 e da oftalmopatia di Basedow, manifestava un improvviso e grave calo del visus ad entrambi gli occhi. La sua storia clinica era caratterizzata da un precedente tentativo di terapia cortisonica nel 2008 presso lโ€™Universitร  di Sassari, interrotto a causa di un significativo aumento degli indici di citolisi epatica. Nel febbraio 2011, a seguito di un peggioramento dellโ€™oftalmopatia, la paziente veniva sottoposta a radioterapia orbitaria esterna senza associazione di terapia cortisonica. Il quadro clinico subiva un drastico peggioramento il 19 luglio 2011, con una significativa riduzione del visus e sospetto di neuropatia ottica. In questa situazione di emergenza clinica, i sanitari dellโ€™azienda ospedaliera optavano per un intervento chirurgico di orbitotomia decompressiva bilaterale, eseguito il 21 luglio 2011. Nonostante lโ€™intervento fosse stato tecnicamente corretto, si verificava una complicanza post-operatoria rappresentata da unโ€™emorragia retro-orbitaria che, pur adeguatamente trattata con terapia cortisonica (alla quale la paziente inizialmente si opponeva), determinava una perdita del visus allโ€™occhio destro. La paziente proponeva quindi domanda risarcitoria, lamentando non solo lโ€™erronea scelta terapeutica ma soprattutto la violazione del proprio diritto allโ€™autodeterminazione, sostenendo che se fosse stata informata della possibilitร  di tentare preventivamente una terapia steroidea, avrebbe optato per questa soluzione invece dellโ€™intervento chirurgico.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La pronuncia in esame si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di consenso informato e danno da lesione del diritto allโ€™autodeterminazione. Il quadro normativo di riferimento trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione, che tutelano rispettivamente i diritti inviolabili dellโ€™uomo, la libertร  personale e il diritto alla salute. La Legge n. 219/2017 ha poi definitivamente cristallizzato i principi in materia di consenso informato, stabilendo che โ€œnessun trattamento sanitario puรฒ essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessataโ€.

In tema di onere probatorio, la giurisprudenza di legittimitร , a partire dalle Sezioni Unite n. 26972/2008, ha costantemente affermato che il danno non patrimoniale non puรฒ mai ritenersi in re ipsa, richiedendo sempre la prova dellโ€™effettivo pregiudizio subito. Tale principio รจ stato ribadito dalla Cassazione n. 24471/2020, che ha operato una fondamentale distinzione tra le conseguenze dellโ€™omesso consenso informato in termini di:

  • Lesione del diritto allโ€™autodeterminazione
  • Lesione del diritto alla salute

Nel primo caso, lโ€™omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia โ€œex seโ€ una relazione causale diretta con la compromissione dellโ€™interesse allโ€™autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario. Nel secondo caso, invece, lโ€™incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dellโ€™atto terapeutico correttamente eseguito dipende dallโ€™opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 372/1994, ha precisato che il diritto allโ€™autodeterminazione terapeutica costituisce un diritto fondamentale della persona, che trova il suo fondamento nei principi espressi negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione. Tale diritto si sostanzia nella libera e consapevole scelta delle terapie, compresa la possibilitร  di rifiutare o interrompere il trattamento sanitario.

La recente Cassazione Sezioni Unite n. 33645/2022, benchรฉ riferita al diverso tema del danno patrimoniale da occupazione illegittima, ha ulteriormente ribadito il principio generale secondo cui nellโ€™ordinamento italiano non sono ammissibili i danni in re ipsa, dovendo sempre essere provato lโ€™effettivo pregiudizio subito, sia pure attraverso presunzioni.

Nel caso di specie, pertanto, la Corte dโ€™Appello ha correttamente applicato tali principi, richiedendo alla parte attrice di fornire la prova specifica del pregiudizio subito a causa della violazione del diritto allโ€™autodeterminazione, non potendosi presumere lโ€™esistenza del danno dalla mera violazione dellโ€™obbligo informativo.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

La Corte dโ€™Appello di Firenze ha articolato la propria decisione attraverso una rigorosa analisi trifasica, esaminando distintamente:

  1. La responsabilitร  nella scelta terapeutica
  2. Il nesso causale tra omessa informazione e danno alla salute
  3. La configurabilitร  del danno da lesione del diritto allโ€™autodeterminazione

In ordine al primo profilo, il Collegio ha ritenuto pienamente legittima la scelta dei sanitari di procedere con lโ€™intervento chirurgico dโ€™urgenza, evidenziando come tale decisione fosse supportata da molteplici elementi clinici oggettivi:

  • La preesistente epatopatia HCV della paziente
  • La pregressa intolleranza alla terapia cortisonica
  • Lโ€™urgenza terapeutica determinata dallโ€™improvviso calo del visus
  • Il rischio concreto di destabilizzazione del quadro epatologico in caso di terapia steroidea ad alte dosi

Quanto al secondo profilo, la Corte ha operato unโ€™attenta valutazione del nesso eziologico tra lโ€™omessa informazione sulla possibilitร  di terapia steroidea e il danno alla salute lamentato, applicando il criterio del giudizio controfattuale. In particolare, il Collegio ha rilevato come molteplici elementi indiziari convergessero nellโ€™escludere che la paziente, anche se compiutamente informata, avrebbe optato per la terapia steroidea:

  • La documentata resistenza allโ€™assunzione di cortisonici
  • Il pregresso episodio di scompenso epatologico
  • Lโ€™iniziale rifiuto della terapia steroidea anche nella fase post-operatoria
  • Lโ€™elevato rischio di inefficacia del trattamento conservativo (stimato nel 60% dei casi)

Di particolare rilevanza รจ lโ€™analisi del terzo profilo, concernente la configurabilitร  del danno da lesione del diritto allโ€™autodeterminazione. La Corte, richiamando espressamente la giurisprudenza di legittimitร  (Cass. SS.UU. nn. 576-585/2008; Cass. n. 24471/2020), ha stabilito che:

โ€œLa lesione del diritto allโ€™autodeterminazione conseguente alla violazione di obblighi informativi, quale compromissione dellโ€™interesse allโ€™autonoma valutazione dei rischi e benefici del trattamento sanitario, non necessita della prova del dissenso ma richiede lโ€™allegazione specifica dei danni conseguenti, non potendo il pregiudizio considerarsi in re ipsaโ€.

Tale principio si pone in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude la configurabilitร  del danno in re ipsa nellโ€™ordinamento italiano, richiedendo sempre la prova dellโ€™effettivo pregiudizio subito, sia pure attraverso presunzioni (cfr. Corte Cost. n. 372/1994; Cass. SS.UU. n. 33645/2022).

Nel caso di specie, pertanto, la mancata allegazione da parte dellโ€™attrice di specifici pregiudizi derivanti dalla lesione del diritto allโ€™autodeterminazione, diversi dalla lesione del diritto alla salute, ha determinato il rigetto della domanda risarcitoria, non potendosi presumere lโ€™esistenza del danno dalla mera violazione dellโ€™obbligo informativo.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

La motivazione della Corte dโ€™Appello di Firenze risulta di particolare interesse laddove, con stringente argomentazione giuridica, delinea i presupposti costitutivi del danno da lesione del diritto allโ€™autodeterminazione. Si riporta il passaggio saliente della pronuncia: