Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Catania offre importanti chiarimenti sui requisiti necessari per ottenere il risarcimento del danno da violazione del consenso informato in ambito sanitario. La sentenza afferma il principio secondo cui né il richiamo in citazione di precedenti giurisprudenziali sul consenso informato, né l’accertamento tecnico della sua mancanza da parte del CTU possono sopperire alla carenza di una specifica domanda risarcitoria sul punto. La Corte ribadisce la natura del consenso informato come diritto autonomo costituzionalmente garantito, che richiede una tutela processuale specifica e non può essere fatto valere in via incidentale o presunta.
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INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda giudiziaria ha origine da una serie di interventi di chirurgia estetica eseguiti in un’unica seduta operatoria, comprendenti rinosettoplastica, liposuzione addominale e ai fianchi, onfalo-lifting e lifting alle cosce. La paziente aveva proposto domanda risarcitoria nei confronti del medico e della struttura sanitaria, contestando specificamente l’esecuzione del lifting alle cosce.
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda, avendo la CTU accertato la corretta esecuzione dell’intervento specificamente contestato, mentre gli inestetismi delle cicatrici costituivano un possibile esito dell’intervento di cui la paziente avrebbe dovuto essere informata. Tuttavia, il giudice aveva rilevato la mancanza di una specifica domanda sulla violazione della disciplina del consenso informato.
In appello, la paziente ha contestato tale decisione sotto due profili. In primo luogo, ha sostenuto che il richiamo in citazione di una sentenza di merito sul consenso informato, l’articolazione dell’interrogatorio formale nella memoria ex art. 183 c.p.c. e la contestazione dei moduli sul consenso informato fossero sufficienti a integrare la relativa domanda. In secondo luogo, ha argomentato che la questione del consenso non era stata proposta quale domanda autonoma per violazione del diritto all’autodeterminazione, ma come elemento probatorio della responsabilità dei convenuti per non averla avvertita dei possibili esiti negativi degli interventi.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La Corte d’Appello richiama anzitutto il consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione che qualifica il consenso informato come autonomo diritto soggettivo. Citando numerose pronunce (tra cui Cass. n. 18513/2007, n. 7237/2011, n. 20984/2012, n. 25764/2013, n. 14642/2015), la Corte ribadisce che la manifestazione del consenso informato alla prestazione sanitaria costituisce esercizio di un diritto soggettivo all’autodeterminazione riferito alla persona fisica.
Questo diritto, pur essendo connesso al diritto alla salute, deve essere tenuto nettamente distinto da quest’ultimo sul piano del contenuto sostanziale. La Corte richiama la fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale n. 438/2008, che ha individuato il fondamento del consenso informato negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. Il consenso informato svolge infatti una funzione di sintesi tra il diritto all’autodeterminazione e quello alla salute: se da un lato ogni individuo ha diritto di essere curato, dall’altro ha diritto di ricevere informazioni esaurienti per garantire una scelta libera e consapevole.
Dal punto di vista processuale, la Corte evidenzia come la domanda di risarcimento del danno da violazione del consenso informato costituisca una domanda autonoma rispetto a quella fondata sulla lesione del diritto alla salute.
Citando la recente Cassazione n. 5875/2021, si afferma che l’introduzione di tale domanda in corso di causa attraverso le memorie ex art. 183 c.p.c. costituisce una mutatio libelli inammissibile, in quanto introduce un nuovo tema di indagine che altera l’oggetto sostanziale dell’azione.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
La Corte d’Appello ha respinto il gravame articolando la propria decisione su diversi punti fondamentali.