La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha pronunciato una decisione di fondamentale importanza per tutti i possessori di buoni fruttiferi postali cointestati con clausola “pari facoltà di rimborso“. La pronuncia ribalta completamente l’orientamento del Tribunale di primo grado e stabilisce un principio chiaro: il cointestatario superstite ha diritto al rimborso dell’intero importo senza necessità del consenso degli eredi del cointestatario defunto.
La vicenda processuale riguarda una controversia relativa al rimborso di buoni postali fruttiferi emessi in date diverse tra il 1989 e il 2000, tutti recanti la cruciale clausola “pari facoltà di rimborso“. Il caso ha permesso alla Corte calabrese di fare chiarezza su una questione che da anni divide la giurisprudenza e crea incertezza tra i cittadini possessori di questi strumenti di investimento postale.
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda di rimborso dell’intero importo, applicando per analogia la disciplina prevista per i libretti di risparmio postale e ritenendo necessaria la quietanza di tutti gli aventi diritto. La Corte d’Appello ha invece accolto l’appello, aderendo al più recente orientamento giurisprudenziale che riconosce la natura peculiare dei buoni postali e la loro circolazione “a vista“.
La decisione assume particolare rilevanza pratica perché chiarisce definitivamente che i buoni fruttiferi postali hanno natura giuridica diversa dai libretti di risparmio e che quindi non può trovare applicazione analogica la normativa che impone il consenso di tutti gli eredi. Questo principio libera migliaia di cittadini dalla necessità di complesse procedure ereditarie per ottenere il rimborso di investimenti legittimamente effettuati.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia ha origine dalla richiesta di rimborso di buoni fruttiferi postali cointestati con clausola “pari facoltà di rimborso” avanzata da una cointestataria dopo il decesso dell’altro intestatario. I titoli in questione comprendevano diversi buoni postali a termine emessi in epoche diverse, alcuni risalenti addirittura al 1989, tutti accomunati dalla presenza della clausola di pari facoltà che in teoria dovrebbe consentire a ciascun cointestatario di richiedere autonomamente il rimborso dell’intero importo.
La ricorrente aveva inizialmente presentato istanza di rimborso presso l’ufficio postale competente, fornendo la documentazione necessaria e chiedendo la liquidazione dei buoni che avevano raggiunto il massimo grado di fruttuosità. Tuttavia, l’ufficio postale non aveva dato seguito alla richiesta, limitandosi a comunicare che il rimborso dell’intero importo dei buoni cartolari era “comunque condizionato al rilascio di quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto” a causa della natura giuridica della clausola di pari facoltà resa “autonomamente inefficace dal decesso di uno dei cointestatari“.
Di fronte al diniego dell’ufficio postale, la cointestataria superstite aveva quindi deciso di adire le vie legali, proponendo domanda giudiziale per ottenere l’accertamento del proprio diritto al rimborso dell’intero importo portato dai titoli. Le conclusioni formulate in giudizio erano articolate su più livelli: in via principale, l’accertamento e la dichiarazione del diritto al rimborso dell’intero importo in conformità alle condizioni riportate sui buoni; in via subordinata, la condanna al rimborso almeno della metà della somma, corrispondente alla quota di spettanza in regime di cointestazione.
La parte convenuta si era costituita in giudizio sostenendo la necessità di applicare per analogia la disciplina prevista dall’articolo 187 del D.P.R. 256/1989 relativo ai libretti di risparmio postale, secondo cui “il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto“. Questa norma, secondo l’interpretazione della convenuta, doveva estendersi anche ai buoni postali per effetto del rinvio operato dall’articolo 203 del medesimo regolamento di esecuzione.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto questa impostazione, rigettando la domanda principale e ritenendo necessaria la quietanza di tutti gli aventi diritto per il rimborso dei buoni. La decisione si era basata principalmente su una specifica pronuncia della Suprema Corte che aveva esteso analogicamente ai buoni postali la disciplina prevista per i libretti di risparmio. Tuttavia, il giudice di prime cure, pur rigettando la domanda principale, aveva omesso di esaminare la domanda subordinata con cui la ricorrente aveva chiesto almeno il riconoscimento della propria quota di spettanza.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento della controversia si articola principalmente attorno a due disposizioni del D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256. Da un lato l’articolo 187, comma 1, che disciplina il rimborso dei libretti di risparmio postale stabilendo che “il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto“. Dall’altro lato l’articolo 203, comma 1, che opera un rinvio normativo, e l’articolo 208 che prevede per i buoni postali il pagamento a vista.
