Una recente sentenza della Corte d’Appello di Roma ha stabilito un principio fondamentale in materia di buoni postali fruttiferi cointestati con clausola “pari facoltà di rimborso” (P.F.R.), confermando che in caso di decesso di uno dei cointestatari, il cointestatario superstite ha pieno diritto di ottenere il rimborso dell’intero importo senza dover presentare documentazione successoria. La decisione si allinea con l’orientamento ormai consolidato della Cassazione e chiarisce definitivamente che le richieste di documentazione come certificato di morte, atto notorio o dichiarazione di successione sono illegittime. Questo pronunciamento rappresenta una tutela importante per i risparmiatori, sancendo che la clausola P.F.R. attribuisce a ciascun cointestatario un diritto autonomo ed indipendente sul titolo, che non viene limitato dal decesso dell’altro intestatario. La sentenza sottolinea la distinzione fondamentale tra buoni postali fruttiferi e libretti di risparmio, evidenziando che i buoni circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica delle regole previste per i libretti. La Corte ha chiarito inoltre che eventuali preoccupazioni riguardanti la tutela degli eredi non possono limitare i diritti del cointestatario superstite, in quanto gli eredi conservano comunque la possibilità di agire nei confronti di chi ha riscosso l’intero importo. Questa sentenza ha dunque importanti implicazioni pratiche per tutti i possessori di buoni postali cointestati, garantendo la piena operatività della clausola P.F.R. anche in caso di decesso di uno dei titolari.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia giudiziaria nasce dall’opposizione proposta da una società di servizi postali avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di un risparmiatore, il sig. Francesco Saverio Cappariello. I fatti all’origine della causa vedono il Cappariello quale cointestatario, insieme ad un’altra persona successivamente deceduta, di due buoni postali fruttiferi della serie Q, emessi rispettivamente in data 20 ottobre 1994 e 26 ottobre 1994, ciascuno del valore di 5.000.000 di lire. Entrambi i titoli erano stati sottoscritti con l’apposizione della clausola “P.F.R.” (pari facoltà di rimborso), che in linea teorica avrebbe dovuto consentire a ciascuno dei cointestatari di riscuotere autonomamente e per intero l’importo dei buoni, presentando semplicemente il titolo originale e un documento di identità. I buoni in questione avevano maturato la loro scadenza ventennale rispettivamente il 20 ottobre 2016 e il 26 ottobre 2016, divenendo quindi esigibili per un importo complessivo di € 32.600,00, al netto delle ritenute fiscali. Tuttavia, quando il sig. Cappariello si era recato presso l’ufficio postale di Bari in data 3 novembre 2016 per ottenere il rimborso dei titoli, il funzionario addetto si era rifiutato di procedere al pagamento, adducendo come motivazione il fatto che nelle more era deceduto l’altro cointestatario dei buoni. La società emittente aveva infatti subordinato il rimborso dei buoni alla presentazione, da parte del cointestatario superstite, di una serie di documenti relativi alla successione del defunto: certificato di morte, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dello stesso, e copia del modello IV attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate. Tale richiesta era stata giustificata dalla società sulla base di due ordini di considerazioni: da un lato, la necessità di carattere fiscale di comunicare all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto al fine di determinare le imposte dovute su tale passaggio; dall’altro, un motivo di carattere successorio, in quanto il cosiddetto “blocco operativo” avrebbe avuto lo scopo di evitare un pregiudizio agli altri coeredi del defunto cointestatario. A fronte di questo rifiuto, il sig. Cappariello aveva adito l’autorità giudiziaria, ottenendo dal Tribunale di Roma l’emissione di un decreto ingiuntivo che ordinava alla società emittente il pagamento della somma di € 32.600,00, oltre interessi legali e spese di procedura. La società si era opposta al decreto ingiuntivo, dando così avvio al procedimento giudiziale che, dopo essere stato deciso in primo grado con il rigetto dell’opposizione, è giunto fino alla Corte d’Appello di Roma.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento in materia di buoni postali fruttiferi si fonda principalmente sul D.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973 (Codice Postale) e sul suo regolamento di esecuzione, il D.P.R. n. 256 del 1° giugno 1989.
