L’eterointegrazione contrattuale nei buoni postali fruttiferi serie Q determina l’applicabilità dei tassi ministeriali sopravvenuti, escludendo il diritto alla liquidazione secondo i rendimenti riportati a tergo del titolo. Il Tribunale di Cassino, con ordinanza depositata nel 2026, ha rigettato la domanda proposta da parte ricorrente volta ad ottenere la corresponsione delle somme calcolate sulla base dei tassi indicati sui buoni serie Q emessi nel 1988, affermando la prevalenza del DM 13 giugno 1986 che aveva modificato in peius i saggi di interesse. La questione verteva sulla validità delle pattuizioni letterali apposte a tergo dei buoni fruttiferi rispetto alle disposizioni ministeriali sopravvenute in corso di rapporto contrattuale. L’eterointegrazione contrattuale opera per effetto dell’art. 173 D.P.R. 156/1973, norma di rango primario che consente la modifica unilaterale dei tassi mediante decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il Tribunale ha confermato la natura di documento di legittimazione dei buoni postali fruttiferi, escludendone la qualificazione come titoli di credito, e ha ritenuto legittimo l’operato della convenuta che aveva liquidato i titoli applicando i tassi ridotti dal decreto ministeriale del 1986 anziché quelli più favorevoli stampati sul retro dei buoni.
Estratto della sentenza
“La domanda formulata per le ulteriori somme che si assumono ancora dovute è, dunque, priva di fondamento normativo in quanto disposizioni aventi forza di legge (quelle contenute nell’art. 173, d.p.r. cit.) espressamente prevedono (secondo un principio formulato in via generale dall’art. 1339 c.c.) l’integrazione del rapporto contrattuale ad opera di decreti ministeriali: il potere di eterointegrazione dei contratti può essere esercitato anche da una autorità amministrativa se e nei limiti in cui tal potere sia ad essa attribuito, come nel caso di specie, da norme di rango primario (cfr. sul tema, in vario senso, Cass., sez. VI-3, 2 febbraio 2016, n. 1906; Cass., sez. I, 24 settembre 2010, n. 20177; Cass., sez. I, 30 luglio 2009, n. 17746; Cass., sez. VI-3, 31 ottobre 2014, n. 23184; Cass., sez. lav., 23 febbraio 1998, n. 1926; Cass., sez. II, 25 luglio 1984, n. 4354, Cass., sez. un., 29 novembre 1978, n. 5613).
