La sentenza definitiva di separazione può inglobare le statuizioni contenute nell’ordinanza presidenziale facendo decorrere gli effetti delle modifiche dalla data di pubblicazione. Un padre aveva ottenuto in primo grado la revoca del decreto ingiuntivo emesso per il pagamento delle spese della baby sitter relative al periodo 2018-2020, sostenendo che la sentenza di separazione del 2020 avesse eliminato retroattivamente tale obbligo previsto dall’ordinanza presidenziale del 2018. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo che l’ordinanza presidenziale perdesse efficacia ex tunc con la pubblicazione della sentenza definitiva che aveva modificato i criteri di ripartizione delle spese.
La Corte d’Appello di Milano ha riformato la decisione riconoscendo il diritto della madre al pagamento delle somme, evidenziando che la sentenza di separazione aveva fatto decorrere le nuove modalità di ripartizione delle spese dalla data della sua pubblicazione. La Cassazione ha rigettato il ricorso confermando che le modifiche introdotte dalla sentenza definitiva operano solo dalla pubblicazione, con conseguente persistenza degli obblighi derivanti dall’ordinanza presidenziale per il periodo antecedente. La sentenza separativa costituisce titolo esecutivo per il recupero delle somme maturate sotto la vigenza dell’ordinanza presidenziale quando le modifiche decorrono dalla pubblicazione del provvedimento definitivo.
Estratto della sentenza
“La Corte riteneva che il Tribunale avesse inteso far decorrere gli effetti delle modifiche apportate alla precedente regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, con particolare riguardo alla diversa modalità di ripartizione delle spese della baby sitter e all’aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia minore, dal momento della pubblicazione della sentenza di definizione del giudizio, provvedimento che, sostituendo in via definitiva l’ordinanza presidenziale, ne aveva inglobato le relative statuizioni. Conseguentemente la Corte considerava che la sentenza separativa fondatamente rappresentasse il titolo esecutivo posto alla base del provvedimento monitorio azionabile per il recupero del credito rimasto insoluto, dichiarando implicitamente la persistenza del diritto di credito che, con il ricorso monitorio, la parte creditrice aveva inteso azionare.