Inammissibilità della compensazione dell’assegno di mantenimento per i figli con crediti da spese straordinarie – Tribunale Napoli 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto di famiglia – Mantenimento dei figli
  • Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. – Compensazione assegno di mantenimento con spese straordinarie
  • Normativa: art. 337-ter comma 4 c.c., art. 2697 c.c., art. 615 c.p.c., art. 92 comma 2 c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Cass. n. 9686/2020, Cass. n. 11689/2018, Cass. n. 23569/2016, Cass. S.U. n. 32914/2022, Cass. n. 379/2021, Cass. n. 7169/2024, Cass. n. 3329/2025 in tema di carattere alimentare dell’assegno di mantenimento e inammissibilità della compensazione
  • Parole chiave: assegno mantenimento figli, compensazione, carattere alimentare, spese straordinarie, opposizione a precetto

Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei figli comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti, anche derivanti da spese straordinarie sostenute nell’interesse degli stessi figli.

Il Tribunale di Napoli respinge l’opposizione a precetto proposta dal padre che aveva omesso il versamento dell’assegno mensile di mantenimento adducendo a giustificazione il pagamento di tasse universitarie presso università privata e bollette per l’alloggio del figlio fuori sede. L’opponente sosteneva che tali esborsi, qualificabili come spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, giustificassero la compensazione con l’assegno dovuto. Il Giudice monocratico chiarisce che l’assegno di mantenimento non può essere unilateralmente compensato con crediti relativi a spese straordinarie, ribadendo il principio granitico secondo cui la natura alimentare dell’assegno esclude ogni forma di compensazione. La sentenza precisa inoltre che l’obbligato non può modificare unilateralmente le modalità di adempimento dell’obbligazione di mantenimento.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Distinzione tra spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento dei figli: gli esborsi destinati ai bisogni ordinari integrano l’assegno e sono azionabili col titolo originario, mentre le spese imprevedibili e rilevanti richiedono autonoma azione di accertamento ex art. 337-ter comma 4 c.c.
  • Natura delle spese universitarie presso università privata e delle spese per alloggio presso sede universitaria come spese straordinarie non comprese nell’assegno ordinario, in quanto non prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno
  • Principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale: carattere straordinario attribuito agli ingenti oneri sopravvenuti non espressamente contemplati né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione dell’assegno
  • Modalità di versamento dell’assegno di mantenimento: principio secondo cui l’assegno è versato direttamente all’avente diritto e l’obbligato non può unilateralmente modificare le modalità di adempimento stabilite dal giudice
  • Onere probatorio ex art. 2697 c.c. nelle controversie sul mantenimento dei figli: necessità di adeguata produzione documentale a sostegno delle proprie ragioni da parte di entrambe le parti
  • Compensazione delle spese di lite ex art. 92 comma 2 c.p.c. per gravi ed eccezionali ragioni: applicabilità in caso di disattenzione di entrambe le parti nell’esercizio delle facoltà processuali e inidonea produzione documentale