Spese straordinarie per i figli: titolo esecutivo diretto senza ricorso al monitorio โ€” Tribunale Napoli 2026

๐Ÿ“Œ LA VICENDA

  • Materia: Diritto di famiglia โ€“ Obbligazioni di mantenimento
  • Oggetto: Opposizione a precetto per omesso pagamento assegno di mantenimento โ€“ recupero spese straordinarie mediante azione esecutiva diretta โ€“ rigetto dellโ€™opposizione
  • Normativa: Artt. 480, 615, 617 c.p.c.; art. 7 L. n. 890/1982; art. 115 c.p.c.; art. 104 c.p.c.; art. 36 c.p.c.; art. 166 c.p.c.; art. 190 c.p.c.; art. 2697 c.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโ€™articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: spese straordinarie titolo esecutivo, assegno mantenimento decorrenza domanda, opposizione precetto, azione esecutiva diretta spese figli, genitore collocatario creditore

In tema di obbligazioni di mantenimento dei figli, il provvedimento giudiziale con il quale, in sede di separazione o divorzio, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese straordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo che consente al genitore collocatario di agire direttamente in executivis per il recupero delle somme anticipate, senza necessitร  di ricorso al procedimento monitorio per la costituzione di un titolo ulteriore, qualora il genitore creditore alleghi e documenti lโ€™effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entitร , salvo il diritto dellโ€™altro coniuge di contestare lโ€™esistenza del credito per la non riconducibilitร  degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalitร  dโ€™individuazione dei bisogni del minore (Cass. 2021).

Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, con sentenza depositata nel febbraio 2026, ha rigettato lโ€™opposizione proposta dal padre avverso il precetto notificato dallโ€™ex moglie per il recupero dellโ€™assegno di mantenimento arretrato e delle spese straordinarie anticipate per un viaggio-studio della figlia minore, confermando che il genitore collocatario puรฒ agire esecutivamente sulla base del solo provvedimento presidenziale che stabilisce la ripartizione delle spese, purchรฉ dimostri il preventivo esborso mediante documentazione.


โš–๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Decorrenza dellโ€™assegno di mantenimento per i figli dalla data di proposizione della domanda e non dalla pronuncia del provvedimento che lo riconosce, in applicazione del principio per cui un diritto esercitato non puรฒ rimanere compromesso dal tempo necessario per farlo valere in giudizio
  • Distinzione tra opposizione allโ€™esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: criterio discretivo fondato sullโ€™an dellโ€™esecuzione (contestazione del diritto a procedere) o sul quomodo (irregolaritร  formali del titolo o del precetto)
  • Ammissibilitร  della domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione allโ€™esecuzione quale ordinario giudizio di cognizione soggetto alle regole del cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c.
  • Regolaritร  della notifica del titolo esecutivo in forma semplificata ex art. 7 L. n. 890/1982 tramite consegna a persona addetta al servizio del destinatario seguita da raccomandata semplice di avviso
  • Omessa indicazione della residenza del creditore nel precetto ex art. 480, comma 3 c.p.c.: qualificazione come onere e non obbligo; elezione di domicilio presso lo studio del procuratore sufficiente a evitare nullitร 
  • Riparto dellโ€™onere probatorio nei rapporti di credito-debito: obbligo del creditore di provare la fonte del diritto e allegare lโ€™inadempimento; obbligo del debitore di dimostrare lโ€™avvenuto adempimento (Sezioni Unite n. 13533/2001)