📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto di famiglia – Mantenimento dei figli
- Oggetto: Rimborso spese straordinarie per figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente – Mancata concertazione preventiva – Dissenso del genitore non collocatario
- Normativa: Art. 337-ter, comma 4, c.c.; artt. 147, 148, 315-bis, 337-septies c.c.; art. 2697 c.c.; art. 702-bis c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: spese straordinarie figlio maggiorenne, rimborso mancata concertazione, interesse del figlio spese scolastiche, dissenso genitore non collocatario, sostenibilità spese straordinarie divorzio
In tema di spese straordinarie per il figlio, anche maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, la mancata concertazione preventiva non esclude il diritto al rimborso pro quota del genitore che le ha anticipate, dovendo il giudice di merito verificare la rispondenza della spesa all’interesse del figlio e la sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche di entrambi i genitori, senza che il dissenso dell’altro genitore integri un potere di veto in assenza di validi e motivati motivi di opposizione.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza in commento, consolida e precisa il perimetro del diritto al rimborso delle spese straordinarie non previamente concordate tra i genitori separati o divorziati. Il principio si applica con invarianza anche quando il figlio abbia raggiunto la maggiore età, purché non sia ancora economicamente autosufficiente. Le due linee direttrici entro cui si muove la valutazione del giudice di merito sono l’interesse del figlio alla formazione e all’inserimento lavorativo e la compatibilità della spesa con la capacità contributiva dei genitori, parametrata al costo pro quota gravante su ciascuno di essi e non al costo complessivo dell’intervento formativo.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Ammissibilità della produzione documentale successiva al primo atto difensivo nel procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c., in assenza di sanzione processuale per il mancato rispetto del termine
- Vincolarietà tra le parti delle clausole della sentenza di divorzio in materia di concertazione delle spese straordinarie e limiti della loro opponibilità rispetto al diritto al rimborso
- Inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che, sotto le spoglie della violazione di legge, propone una diversa lettura del merito istruttorio senza confrontarsi con la ratio decidendi
- Omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. del giudice di appello che accerta l’obbligo di rimborso senza emettere la corrispondente statuizione di condanna
- Principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne e suoi riflessi sulla valutazione della sostenibilità delle spese straordinarie
- Rilevanza dei risultati conseguiti dal figlio nel percorso formativo quale indice dell’effettiva utilità della spesa ai fini del rimborso
