L’usurarietà sopravvenuta degli interessi non è riconoscibile in base alla norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 1 del D.L. 394/2000. La controversia esaminata dal Tribunale di Vibo Valentia riguardava un’opposizione a precetto per circa € 190.000,00 derivante da contratto di mutuo ipotecario stipulato nel 2012. Tra le molteplici eccezioni sollevate dagli opponenti, debitore principale e terza datrice di ipoteca, vi era quella di usurarietà sopravvenuta degli interessi moratori, sostenendo che i tassi applicati avessero superato nel corso del rapporto la soglia prevista dalla legge n. 108/1996.
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675/2017, secondo cui gli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. si applicano solamente nell’ipotesi in cui l’usurarietà sia rinvenibile fin dall’inizio del rapporto e non laddove sopraggiunta successivamente. La norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, convertito in L. 28 febbraio 2001 n. 24, ha definitivamente chiarito che non è possibile invocare le sanzioni previste per l’usura quando il superamento del tasso soglia si verifichi in un momento successivo alla stipula del contratto.
Massima della sentenza
“Infine, priva di rilievo è l’eccezione di usurarietà sopravvenuta degli interessi moratori, come sollevata da parte opponente. Sul punto, valga richiamare l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, del 2017 (sentenza del 19 ottobre 2017, n. 24675), ove viene negata la possibilità di riconoscere un’usurarietà sopravvenuta degli interessi, in quanto come affermato dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in L. 28 febbraio 2001, n. 24, gli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. si applicano solamente nell’ipotesi in cui l’usurarietà sia rinvenibile fin dall’inizio del rapporto e non laddove sopraggiunga successivamente.”
