๐ LA VICENDA
- Materia: Diritto bancario โ Cessione di crediti in blocco
- Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo โ Legittimazione attiva del cessionario โ Prova dellโinclusione del credito ceduto
- Normativa: art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), art. 1264 c.c., art. 111 c.p.c., art. 644 comma 4 c.p.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโarticolo integrale per abbonati
- Parole chiave: cessione crediti in blocco, art. 58 TUB, avviso Gazzetta Ufficiale, prova inclusione credito, legittimazione cessionario
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, quando il debitore ceduto contesti la legittimazione attiva del cessionario, lโavviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale costituisce adeguata prova dellโinclusione del credito specifico nellโoperazione di trasferimento qualora contenga criteri oggettivi sufficientemente precisi che consentano di ricondurre con certezza il credito controverso tra quelli compresi nella cessione in blocco in base alle sue caratteristiche concrete, ferma restando la necessitร di distinguere la prova dellโesistenza del contratto di cessione dalla prova dellโinclusione del singolo credito.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 2026, ha respinto lโopposizione proposta da due debitori avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di una societร cessionaria di crediti bancari. La questione centrale riguardava la legittimazione attiva della cessionaria che aveva acquisito il credito nellโambito di unโoperazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB. Il Giudice, richiamando la recente giurisprudenza di legittimitร , ha affermato che lโavviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contenente criteri oggettivi di individuazione dei crediti ceduti, rappresenta prova sufficiente dellโinclusione del credito specifico nellโoperazione di cessione in blocco, superando le contestazioni sulla titolaritร del rapporto.
โ๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Distinzione tra prova dellโesistenza del contratto di cessione e prova dellโinclusione di un determinato credito nellโoperazione ex art. 58 TUB
- Onere probatorio rafforzato gravante sul cessionario quando la legittimazione sostanziale sia contestata sin dallโinstaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi di successione ex art. 111 c.p.c.
- Insufficienza della mera notificazione della cessione quale prova autonoma dellโesistenza del contratto di cessione quando il debitore ceduto sollevi espressa e specifica contestazione
- Valore indiziario della notificazione della cessione nellโambito di un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, specialmente quando avvenuta su iniziativa della parte cedente
- Esclusione della penale di estinzione anticipata dal calcolo del TEG ai fini del superamento del tasso soglia usura ex art. 644 comma 4 c.p., in quanto onere meramente potenziale e indirettamente collegato allโerogazione del credito
- Natura della commissione di anticipata estinzione quale corrispettivo per lo scioglimento anticipato degli impegni e non quale remunerazione dipendente dalla durata dellโeffettiva utilizzazione del denaro
