📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto bancario – Cessione di crediti in blocco
- Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – Legittimazione attiva del cessionario – Prova dell’inclusione del credito ceduto
- Normativa: art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), art. 1264 c.c., art. 111 c.p.c., art. 644 comma 4 c.p.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: cessione crediti in blocco, art. 58 TUB, avviso Gazzetta Ufficiale, prova inclusione credito, legittimazione cessionario
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, quando il debitore ceduto contesti la legittimazione attiva del cessionario, l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale costituisce adeguata prova dell’inclusione del credito specifico nell’operazione di trasferimento qualora contenga criteri oggettivi sufficientemente precisi che consentano di ricondurre con certezza il credito controverso tra quelli compresi nella cessione in blocco in base alle sue caratteristiche concrete, ferma restando la necessità di distinguere la prova dell’esistenza del contratto di cessione dalla prova dell’inclusione del singolo credito.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 2026, ha respinto l’opposizione proposta da due debitori avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di una società cessionaria di crediti bancari. La questione centrale riguardava la legittimazione attiva della cessionaria che aveva acquisito il credito nell’ambito di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB. Il Giudice, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità, ha affermato che l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contenente criteri oggettivi di individuazione dei crediti ceduti, rappresenta prova sufficiente dell’inclusione del credito specifico nell’operazione di cessione in blocco, superando le contestazioni sulla titolarità del rapporto.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Distinzione tra prova dell’esistenza del contratto di cessione e prova dell’inclusione di un determinato credito nell’operazione ex art. 58 TUB
- Onere probatorio rafforzato gravante sul cessionario quando la legittimazione sostanziale sia contestata sin dall’instaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi di successione ex art. 111 c.p.c.
- Insufficienza della mera notificazione della cessione quale prova autonoma dell’esistenza del contratto di cessione quando il debitore ceduto sollevi espressa e specifica contestazione
- Valore indiziario della notificazione della cessione nell’ambito di un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, specialmente quando avvenuta su iniziativa della parte cedente
- Esclusione della penale di estinzione anticipata dal calcolo del TEG ai fini del superamento del tasso soglia usura ex art. 644 comma 4 c.p., in quanto onere meramente potenziale e indirettamente collegato all’erogazione del credito
- Natura della commissione di anticipata estinzione quale corrispettivo per lo scioglimento anticipato degli impegni e non quale remunerazione dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro
