Cessione crediti in blocco ex art. 58 TUB e valore probatorio dellโ€™avviso in Gazzetta Ufficiale โ€“ Tribunale di Catanzaro 2026

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  • Materia: Diritto bancario โ€“ Cessione di crediti in blocco
  • Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo โ€“ Legittimazione attiva del cessionario โ€“ Prova dellโ€™inclusione del credito ceduto
  • Normativa: art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), art. 1264 c.c., art. 111 c.p.c., art. 644 comma 4 c.p.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโ€™articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: cessione crediti in blocco, art. 58 TUB, avviso Gazzetta Ufficiale, prova inclusione credito, legittimazione cessionario

In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, quando il debitore ceduto contesti la legittimazione attiva del cessionario, lโ€™avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale costituisce adeguata prova dellโ€™inclusione del credito specifico nellโ€™operazione di trasferimento qualora contenga criteri oggettivi sufficientemente precisi che consentano di ricondurre con certezza il credito controverso tra quelli compresi nella cessione in blocco in base alle sue caratteristiche concrete, ferma restando la necessitร  di distinguere la prova dellโ€™esistenza del contratto di cessione dalla prova dellโ€™inclusione del singolo credito.

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 2026, ha respinto lโ€™opposizione proposta da due debitori avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di una societร  cessionaria di crediti bancari. La questione centrale riguardava la legittimazione attiva della cessionaria che aveva acquisito il credito nellโ€™ambito di unโ€™operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB. Il Giudice, richiamando la recente giurisprudenza di legittimitร , ha affermato che lโ€™avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contenente criteri oggettivi di individuazione dei crediti ceduti, rappresenta prova sufficiente dellโ€™inclusione del credito specifico nellโ€™operazione di cessione in blocco, superando le contestazioni sulla titolaritร  del rapporto.


โš–๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Distinzione tra prova dellโ€™esistenza del contratto di cessione e prova dellโ€™inclusione di un determinato credito nellโ€™operazione ex art. 58 TUB
  • Onere probatorio rafforzato gravante sul cessionario quando la legittimazione sostanziale sia contestata sin dallโ€™instaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi di successione ex art. 111 c.p.c.
  • Insufficienza della mera notificazione della cessione quale prova autonoma dellโ€™esistenza del contratto di cessione quando il debitore ceduto sollevi espressa e specifica contestazione
  • Valore indiziario della notificazione della cessione nellโ€™ambito di un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, specialmente quando avvenuta su iniziativa della parte cedente
  • Esclusione della penale di estinzione anticipata dal calcolo del TEG ai fini del superamento del tasso soglia usura ex art. 644 comma 4 c.p., in quanto onere meramente potenziale e indirettamente collegato allโ€™erogazione del credito
  • Natura della commissione di anticipata estinzione quale corrispettivo per lo scioglimento anticipato degli impegni e non quale remunerazione dipendente dalla durata dellโ€™effettiva utilizzazione del denaro