Rimesse ripristinatorie e prescrizione dell’azione di ripetizione in conto corrente affidato – Corte d’Appello de L’Aquila 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto bancario – Contratti di conto corrente
  • Oggetto: Azione di ripetizione di indebito per illegittima applicazione di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale e CMS – Eccezione di prescrizione e qualificazione delle rimesse
  • Normativa: Artt. 2934, 2935 c.c.; art. 1852 c.c.; art. 117 T.U.B.; art. 127 T.U.B.; art. 1284, comma 4, c.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: rimesse ripristinatorie, prescrizione conto corrente, apertura di credito, indebito bancario, Sezioni Unite 24418/2010

In tema di azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista che lamenti la nullità delle clausole applicate a un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, la prescrizione decennale decorre dalla data di estinzione del conto – e non dalla singola annotazione in conto – ogniqualvolta i versamenti effettuati nel corso del rapporto abbiano avuto funzione meramente ripristinatoria della provvista, essendo tali rimesse prive del carattere di pagamento idoneo a determinare uno spostamento patrimoniale definitivo in favore della banca, con conseguente esclusione della loro natura solutoria ai fini della decorrenza del termine prescrizionale ex artt. 2934 e 2935 c.c..

La Corte d’Appello de L’Aquila, con la sentenza in commento, ribadisce il canone interpretativo delle Sezioni Unite in materia di rimesse ripristinatorie e prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito bancario. Il collegio chiarisce che, in presenza di un’apertura di credito, la distinzione tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie deve essere operata sulla base del saldo rettificato del conto, secondo i criteri consolidati della giurisprudenza di legittimità. La prescrizione dell’azione di ripetizione delle rimesse solutorie decorre, invece, dalla data della singola annotazione, con onere della prova a carico del correntista circa la natura ripristinatoria dei versamenti.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Autonomia e distinzione di distinti rapporti di conto corrente intrattenuti tra le medesime parti presso filiali diverse: prescrizione autonoma del diritto di ripetizione per ciascun rapporto
  • Nullità di protezione ex art. 117 T.U.B. per difetto di forma scritta del contratto di affidamento: legittimazione esclusiva del correntista a far valere il vizio
  • Prova dell’apertura di credito in assenza del contratto scritto: ammissibilità di mezzi alternativi (estratti conto, riassunti scalari, libro fidi, segnalazioni Centrale dei Rischi)
  • Criteri di individuazione del dies a quo della prescrizione: saldo rettificato vs. saldo storico del conto corrente
  • Rilevanza del passaggio del conto in attivo ai fini della qualificazione solutoria delle rimesse in conto affidato
  • Regolamento delle spese di CTU in caso di accoglimento parziale di appello principale e incidentale