Trib. Reggio Calabria, Sez. II civ., n. 1081/2026: accertata la falsità delle sottoscrizioni apposte sui contratti postali; l’istituto condannato alla restituzione delle somme.
Quando un istituto postale apre un libretto di risparmio o stipula una polizza vita apponendo firme che non appartengono ai titolari, risponde integralmente del danno patrimoniale subìto dagli intestatari ignari. La responsabilità di Poste Italiane per firme false è stata affermata con nettezza dal Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n. 1081/2026, depositata il 17 giugno 2026, all’esito di un’istruttoria particolarmente accurata che ha incluso due consulenze tecniche grafologiche. Non è un caso isolato. È il tipo di vicenda che ogni avvocato civilista può ritrovarsi a gestire: un cliente che scopre, anni dopo, l’esistenza di rapporti bancari o postali a lui intestati – e mai da lui sottoscritti – ormai prosciugati. La pronuncia offre coordinate giuridiche precise su prescrizione, dies a quo aquiliano e perimetro dell’obbligo di identificazione gravante sull’istituto.
La vicenda processuale
Due fratelli rimasti orfani in età adolescenziale, a seguito di un incidente mortale occorso ai genitori nel [1995], vennero posti sotto tutela presso il Tribunale Civile della provincia. Nel corso degli anni, il patrimonio ereditato – composto da liquidazioni, pensioni di reversibilità, risarcimenti assicurativi e investimenti – fu gestito dallo zio paterno nominato tutore nel [1997]. Solo nell’ottobre del [2018], ricostruendo le movimentazioni dei propri conti correnti, i due fratelli scoprirono l’esistenza di libretti postali e polizze vita a loro intestati – tre libretti e due polizze – dei quali non avevano mai avuto conoscenza e sui quali erano state apposte firme a loro nome, poi risultate false.
Proposta azione nei confronti dell’ex tutore per l’impugnazione dei rendiconti della tutela e per la revocazione della donazione di [OMISSIS] effettuata in suo favore, i due attori convennero in giudizio anche l’istituto postale per l’accertamento della falsità delle sottoscrizioni apposte sui contratti, la declaratoria di inefficacia delle operazioni e la restituzione delle somme transitate. Il giudizio principale (R.G. 3060/2019) venne riunito al procedimento instaurato separatamente contro l’istituto postale (R.G. 66/2020), con successiva chiamata in causa dell’ex tutore come terzo.
Nel corso dell’istruttoria vennero disposte due consulenze tecniche grafologiche: la prima accertò la riferibilità delle sottoscrizioni sui moduli delle polizze e dei libretti al solo ex tutore; la seconda, integrativa, estese l’accertamento a tutti i documenti di apertura dei rapporti postali, con esito identico. Le conclusioni peritali – definite dal Tribunale fondate su «rigore metodologico» e «scevre da qualsiasi lacuna» – costituirono la prova dirimente dell’intera vicenda.
Le domande nei confronti dell’ex tutore per impugnazione dei rendiconti della tutela e per revocazione della donazione vennero invece rigettate: le prime per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 387 c.c.., le seconde per nullità formale della donazione, rilevata d’ufficio.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
La pronuncia interseca un numero inusuale di istituti: art. 387 c.c.. (prescrizione delle azioni relative alla tutela), art. 782 c.c.. (forma pubblica della donazione), art. 1421 c.c.. (rilevabilità officiosa della nullità), art. 2041 c.c.. (arricchimento senza causa), art. 2033 c.c.. (ripetizione dell’indebito) e art. 1176 c.c.. (diligenza quale parametro per la decorrenza della prescrizione aquiliana). Ciascuna di queste norme viene declinata dalla Giudice con precisione chirurgica, tracciando confini netti tra azioni tra loro apparentemente sovrapponibili.
Gli istituti giuridici coinvolti
Prescrizione ex art. 387 c.c. e rapporto con art. 2941 n. 3 c.c.. Il coordinamento tra queste due disposizioni è risolto dal Tribunale confermando l’orientamento consolidato: l’art. 387 c.c.. governa esclusivamente le azioni relative all’esercizio della tutela, con prescrizione quinquennale decorrente dal compimento della maggiore età del pupillo; l’art. 2941 n. 3 c.c.. attiene invece alle azioni estranee alla tutela, per le quali la prescrizione ordinaria resta sospesa fino all’approvazione del conto. Le due sfere sono reciprocamente esclusive, e l’argomento letterale dell’art. 2941 n. 3 — che individua nel decorso del termine ex art. 387 c.c.. il dies a quo per le azioni diverse – lo conferma esplicitamente. Nel caso di specie, avendo la tutela cessato i propri effetti per raggiungimento della maggiore età dei pupilli (il primo nel [2000], il secondo nel [2003]), il termine quinquennale era abbondantemente decorso al momento della proposizione della domanda nel [2019].
Nullità della donazione informale. La donazione di [OMISSIS] effettuata dai fratelli in favore dell’ex tutore nella primavera del [2008], eseguita mediante bonifico bancario e non per atto pubblico con testimoni, è stata dichiarata nulla d’ufficio per difetto della forma prescritta dall’art. 782 c.c.. L’ammontare della somma escludeva l’applicazione dell’art. 783 c.c. (donazione di modico valore). Il Tribunale ha ribadito il principio – recepito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26242/2014 e confermato dalla Corte di Cassazione – per cui la rilevabilità officiosa della nullità è ammessa in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale, purché non esista una ragione più liquida che imponga il rigetto della pretesa.
Sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 c.c.. La domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via gradata dagli attori, è stata rigettata in applicazione dell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione — da ultimo ribadito con l’ordinanza n. 27008/2024 – secondo cui l’azione ex art. 2041 c.c.. è preclusa quando quella tipica venga rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato. La sussidiarietà non opera come valvola di chiusura del sistema in presenza di una decadenza processuale imputabile alla parte.
La responsabilità di Poste Italiane per firme false: il principio guida
Il cuore della sentenza è il riconoscimento della responsabilità dell’istituto postale per aver consentito l’apertura di rapporti e l’esecuzione di operazioni sulla base di sottoscrizioni apocrife. Il Tribunale chiarisce che la negligenza dell’istituto non può essere scriminata dalla qualità di ex tutore del soggetto che ha operato: i moduli contrattuali recavano firme apparentemente riferibili agli attori – non al tutore in quanto tale – sicché nessun potere rappresentativo era invocabile per giustificare l’accettazione di quelle sottoscrizioni. La buona fede asserita dall’istituto convenuto è smentita documentalmente: le firme, ictu oculi uniformi graficamente tra loro e tutte riconducibili alla stessa mano secondo la CTU, avrebbero dovuto allertare qualsiasi operatore diligente.
Ma cosa succede quando un libretto postale viene aperto a nome di un minore senza che risulti alcuna indicazione della qualità di soggetto sotto tutela? Il Tribunale è esplicito: l’assenza di tale indicazione non attesta la correttezza dell’istituto, bensì ne rivela la «totale mancanza di diligenza». L’obbligo di identificazione del sottoscrittore – presidio fondamentale nella stipula di prodotti assicurativi e creditizi – era violato in radice, indipendentemente da ogni altra considerazione sulla buona fede soggettiva dell’operatore.
Il dies a quo della prescrizione aquiliana nei confronti dell’istituto postale è stato fissato in epoca di poco antecedente all’ottobre [2018], allorché gli attori scoprirono, con l’ordinaria diligenza loro esigibile, l’esistenza dei rapporti ignoti. Fino a quel momento, il danno non era percepibile dall’esterno secondo il parametro obiettivo dell’art. 1176 c.c..
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha accolto le domande nei confronti dell’istituto postale, condannandolo alla restituzione della somma complessiva di euro [OMISSIS], così articolata: euro [OMISSIS] per il libretto n. 29575245 (importo determinato sul riscatto dei buoni fruttiferi, sulle polizze vita e sugli ulteriori accrediti, al netto delle imposte di bollo); euro [OMISSIS] per il libretto n. 16474014; euro [OMISSIS] per il libretto n. 9481593. Sulla somma complessiva, dalla domanda e fino all’effettiva corresponsione, decorrono interessi legali e rivalutazione monetaria – componenti entrambe ritenute «indispensabili del risarcimento» e attribuibili anche d’ufficio, richiamando l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26929/2024.
Con orientamento che merita attenzione sul piano sistematico, il Tribunale ha accolto altresì la domanda di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.. proposta dall’istituto postale nei confronti dell’ex tutore: accertato che le somme vennero prelevate senza titolo da quest’ultimo mediante firme false, l’istituto aveva effettuato un pagamento non dovuto e aveva diritto a ripetere l’intero importo dal percettore in mala fede, con interessi legali dalla data del pagamento. La malafede dell’accipiens – integrata dalla falsificazione delle firme degli intestatari – è stata ritenuta acclarata dagli esiti istruttori.
Sul piano delle spese processuali, il Tribunale ha compensato integralmente i costi del giudizio tra gli attori e i convenuti-ex tutore, in considerazione della complessità delle questioni e dell’esito in rito. L’istituto postale è stato invece condannato al pagamento delle spese in favore degli attori, liquidate applicando i valori medi del D.M. 55/2014 con l’aumento per l’assistenza a più parti nella medesima posizione; analogamente, l’ex tutore è stato condannato alla refusione delle spese in favore dell’istituto postale. Le spese di CTU sono state definitivamente poste a carico dell’ex tutore, quale soggetto la cui condotta fraudolenta ha reso necessari gli accertamenti peritali.
Per il professionista che assiste vittime di appropriazione indebita mediante abuso di strumenti postali o bancari, la sentenza offre un percorso chiaro: separare nettamente la domanda contro l’istituto – fondata sulla violazione degli obblighi di identificazione e sul dies a quo aquiliano ancorato alla conoscibilità del danno – da quella contro l’autore materiale, evitando di sovrapporre azioni che obbediscono a regimi prescrizionali e presupposti radicalmente diversi.
