Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, n. 566/2026: negato il diritto alla sede di prima assegnazione invocato ex art. 33, comma 5, L. 104/1992.
Chi assiste un familiare disabile può pretendere la sede più vicina al proprio domicilio già al momento della prima assegnazione da vincitore di concorso pubblico? Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, risponde negativamente e ribalta quanto deciso in sede cautelare. La pronuncia riguarda una dipendente ministeriale che, dopo aver vinto un concorso per funzionario giudiziario ed essere stata assegnata al Tribunale di Genova, aveva ottenuto in sede di reclamo l’assegnazione alla sede di Lecce invocando la precedenza per l’assistenza alla nonna disabile. Il giudizio di merito ribalta l’esito cautelare, chiarendo che il diritto di precedenza ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 non è assoluto e deve confrontarsi con la disciplina, di rango pubblicistico, che governa l’assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso secondo l’ordine di graduatoria. Una decisione che interessa da vicino il pubblico impiego e la gestione del contenzioso su mobilità e assegnazioni.
La vicenda processuale
Il Ministero della Giustizia, quale amministrazione ricorrente, conveniva in giudizio una propria dipendente, funzionaria giudiziaria vincitrice di concorso, chiedendo l’accertamento dell’insussistenza del diritto all’assegnazione alla sede di Lecce, riconosciuto in sede cautelare con ordinanza di reclamo del 2023. La dipendente aveva ottenuto tale riconoscimento invocando l’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, in ragione dell’assistenza prestata alla nonna convivente, portatrice di handicap. Il Ministero deduceva che l’ordinanza cautelare muoveva da un presupposto erroneo, ossia la disponibilità di posti vacanti nella sede di Lecce, e che la deroga all’ordine di graduatoria fosse ammissibile solo in favore del candidato personalmente affetto da disabilità, non per l’assistenza a un familiare. Rilevava inoltre che, alla data di presa di servizio presso il Tribunale di Genova, non risultavano scoperture di organico per il profilo professionale della dipendente negli uffici giudiziari di Lecce, mentre la sede genovese presentava carenza di personale.
La dipendente, costituitasi come resistente, eccepiva l’infondatezza del ricorso, sostenendo che il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio del familiare disabile trovasse applicazione sia in caso di trasferimento sia in caso di prima assegnazione, e che a Lecce vi fossero posti disponibili. La causa, istruita documentalmente, veniva decisa all’esito del deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il perno della controversia è l’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, che riconosce al lavoratore che assiste con continuità un parente o affine entro il terzo grado, con lui convivente e handicappato, il diritto di scegliere, «ove possibile», la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Il giudice richiama altresì l’art. 28 del d.p.r. n. 487 del 1994, che disciplina l’assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso secondo l’ordine di graduatoria, e l’art. 5 dello stesso regolamento, che individua tassativamente i titoli di preferenza o precedenza applicabili in tale fase.
Gli istituti giuridici coinvolti
Il Tribunale ricostruisce anzitutto il perimetro applicativo dell’art. 33, comma 5, chiarendo che il dato testuale della norma, letto in comparazione con il comma 6 – dedicato alla persona handicappata in situazione di gravità – consente l’esercizio del diritto di scelta non solo al momento del trasferimento, ma anche in sede di prima assunzione. Tale diritto, tuttavia, non è mai assoluto: l’inciso «ove possibile» impone un bilanciamento con le esigenze organizzative del datore di lavoro, oltre che con la vacanza effettiva del posto nella sede richiesta. Sul versante pubblicistico, il principio di assegnazione delle sedi secondo l’ordine di graduatoria – qualificato dal giudice come principio normativo generale della materia, operante anche in assenza di espressa previsione nel bando – ammette deroghe solo in ipotesi tassative: titoli di preferenza espressamente contemplati, quote riservatarie previste dal bando, o i titoli elencati dall’art. 5 del d.p.r. 487/1994, tra cui rientrano gli invalidi e mutilati civili personalmente disabili, ma non chi assiste un familiare disabile.
Il principio guida: la precedenza ex L. 104/92 nella prima assegnazione dei vincitori di concorso
Può la precedenza per assistenza familiare prevalere sulla graduatoria di merito già nella fase di prima assegnazione della sede? Il Tribunale, richiamando l’orientamento costante della Cassazione – da ultimo Cass. n. 35105/2022, in continuità con Cass. n. 585/2016 e con i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 7945/2008 – esclude che l’art. 33, comma 5, attribuisca un diritto soggettivo assoluto e illimitato. Il giudice valorizza inoltre un argomento sistematico decisivo: il comma 7 bis della stessa norma prevede la decadenza del beneficio qualora vengano meno le condizioni che ne giustificano la fruizione, segno che il legislatore ha concepito la precedenza per assistenza familiare come intrinsecamente reversibile. Attribuire in via definitiva una sede di prima destinazione sulla base di un presupposto per sua natura temporaneo – l’assistenza al disabile, destinata a cessare con il venir meno della situazione di handicap o per decesso – determinerebbe, secondo il Tribunale, un effetto distorsivo rispetto alla ratio della norma, che meglio si presta a essere tutelata attraverso strumenti reversibili come l’assegnazione provvisoria o il trasferimento.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha accolto la domanda del Ministero, revocando il provvedimento cautelare di assegnazione alla sede di Lecce e disponendo il rientro della dipendente presso la sede originaria del Tribunale di Genova. Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra i titoli di precedenza personale – riservati a chi sia personalmente affetto da disabilità, ai sensi dell’art. 5, lett. f), del d.p.r. 487/1994 – e la posizione di chi assiste un familiare disabile, situazione che il legislatore ha voluto tutelare con strumenti diversi e reversibili proprio in ragione della sua natura non permanente. Il giudice ha inoltre richiamato l’art. 97 Cost., evidenziando che il principio di buon andamento dell’amministrazione impone di contemperare la tutela della disabilità con le legittime aspettative degli altri concorrenti collocati in graduatoria, ai quali la deroga all’ordine di merito arrecherebbe un pregiudizio ingiustificato se ammessa oltre i casi tassativamente previsti.
La decisione si discosta, motivandolo espressamente, dall’impostazione accolta in sede cautelare, che aveva ritenuto sussistente il diritto sulla base dell’erroneo presupposto della disponibilità di posti a Lecce, senza considerare la natura temporanea del titolo di precedenza invocato. Sul piano delle conseguenze pratiche, il Tribunale ha comunque disposto la compensazione integrale delle spese processuali, riconoscendo l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema che giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la deroga al principio della soccombenza.
