📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto del lavoro – Licenziamenti individuali
- Oggetto: Licenziamento disciplinare per giusta causa – Onere probatorio datore di lavoro – Contumacia e difetto di prova – Insussistenza fatto contestato
- Normativa: art. 5 L. 604/1966, art. 7 L. 300/1970, art. 18 comma 4 L. 300/1970 come modificato da L. 92/2012, Corte Cost. n. 204/1982
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- Parole chiave: licenziamento disciplinare, onere della prova, contumacia datore lavoro, insussistenza fatto, tutela reintegratoria attenuata
In tema di licenziamento disciplinare, l’onere della prova della giusta causa incombente sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966 deve riguardare la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nella organizzazione dell’impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, sicché la mancata costituzione in giudizio del datore di lavoro e il conseguente difetto assoluto di prova in ordine alla causale giustificativa comportano la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti contestati con applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18 comma 4 della legge n. 300 del 1970.
Il Tribunale di Bari, con sentenza del febbraio 2026, ha accolto il ricorso di un lavoratore licenziato per giusta causa in seguito a contestazione disciplinare relativa a presunte gravi inadempienze nell’espletamento delle proprie mansioni. Il giudice ha evidenziato che la società datrice di lavoro, rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova della sussistenza dei fatti posti alla base dell’atto espulsivo, omettendo di dimostrare se la condotta contestata fosse obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave il vincolo fiduciario, con conseguente declaratoria di illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Nozione di licenziamento ontologicamente disciplinare ex Corte Costituzionale n. 204/1982 come più grave delle sanzioni disciplinari
- Garanzie procedimentali ex art. 7 L. 300/1970 applicabili al licenziamento disciplinare per giusta causa e giustificato motivo soggettivo
- Ripartizione dell’onere probatorio nel giudizio di impugnazione del licenziamento disciplinare tra lavoratore e datore di lavoro
- Valutazione complessiva della gravità della condotta in relazione al vincolo fiduciario e al grado di affidamento richiesto dalle mansioni
- Tutela reintegratoria attenuata ex art. 18 comma 4 L. 300/1970 come modificato da L. 92/2012 per insussistenza del fatto contestato
- Determinazione dell’indennità risarcitoria con limite massimo di dodici mensilità e deduzione dell’aliunde perceptum
