Orario di lavoro part-time superiore al contratto: come si prova e cosa spetta al lavoratore

Corte d’Appello di Campobasso, n. 64/2026: accertato orario effettivo di 33 ore settimanali in luogo delle 24 contrattuali, riconosciute differenze retributive e TFR.

Il lavoratore assunto con contratto part-time svolge di fatto un orario superiore a quello contrattuale. Come si dimostra? E cosa spetta concretamente? L’orario di lavoro part-time Γ¨ uno dei terreni piΓΉ fertili del contenzioso lavoristico, perchΓ© la divergenza tra quanto scritto nel contratto e quanto concretamente prestato Γ¨ spesso difficile da documentare con mezzi diversi dalla testimonianza. La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza n. 64/2026, ha offerto una risposta tecnica e ragionata a questa domanda, applicando un metodo di ricostruzione dell’orario effettivo che combina la deposizione dei colleghi diretti con i dati oggettivi dell’organizzazione del servizio. Il risultato pratico Γ¨ il riconoscimento di differenze retributive significative per l’intero periodo di rapporto, calcolate con un criterio proporzionale sull’intera base retributiva. Vale la pena analizzare il ragionamento del Collegio nel dettaglio.

La vicenda processuale

Un lavoratore addetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Larino – sezione lavoro – nei confronti della societΓ  datrice di lavoro, esponendo di aver prestato attivitΓ  lavorativa per circa quattro anni, dal 2019 al 2023, con contratto formalmente part-time al 63% per 24 ore settimanali, inquadrato al livello J del CCNL di settore.

Le domande erano plurime e articolate: riconoscimento di un rapporto a tempo pieno ovvero, in subordine, pagamento delle ore eccedenti a titolo di lavoro supplementare; superiore inquadramento nel livello 2B del CCNL; risarcimento del danno biologico da infortunio sul lavoro; nullitΓ  del licenziamento intimato per giusta causa, ritenuto di natura ritorsiva e discriminatoria in ragione dell’attivitΓ  sindacale svolta.

Il Tribunale di Larino ha accolto parzialmente il ricorso: ha riconosciuto il danno biologico da infortunio, accertando la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale – la CTU grafologica aveva escluso la genuinitΓ  della firma sul verbale di consegna – ma ha rigettato le domande relative all’orario, all’inquadramento e all’impugnativa del licenziamento. In appello, il lavoratore ha riproposto tutte le domande rigettate, articolando censure specifiche sulla valutazione delle prove testimoniali relative all’orario di lavoro e sulla metodologia di calcolo del danno biologico.

La Corte d’Appello di Campobasso ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, accogliendo il motivo sull’orario di lavoro e rideterminando il quantum del danno biologico, mentre ha confermato il rigetto delle domande relative al licenziamento e all’inquadramento.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

La controversia si muove all’interno di un quadro normativo stratificato. L’art. 2119 c.c. regola il licenziamento per giusta causa, definendola come Β«causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapportoΒ». L’art. 2103 c.c. disciplina le mansioni del lavoratore e il relativo inquadramento contrattuale. L’art. 2120 c.c. fissa il criterio di calcolo del trattamento di fine rapporto, ancorandolo alla retribuzione utile annua divisa per 13,5. Le norme del d.lgs. 81/2015 (Jobs Act) governano il contratto di lavoro a tempo parziale e le conseguenze dello svolgimento di orario superiore a quello pattuito. Infine, l’art. 345 c.p.c. Γ¨ richiamato in sede di ammissibilitΓ  delle produzioni documentali nuove in appello, con il Collegio che ha dichiarato inammissibili i fogli di marcia provenienti da altri procedimenti, non prodotti in primo grado e privi dei presupposti derogatori.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il nocciolo della controversia sull’orario di lavoro Γ¨ il rapporto tra la clausola contrattuale part-time e la prestazione effettivamente resa. Il contratto prevedeva 24 ore settimanali dal lunedΓ¬ al sabato con orario dalle 7:00 alle 11:00 e flessibilitΓ . La societΓ  sosteneva il rispetto di tale limite; il lavoratore, e i suoi testimoni, affermavano un orario quotidiano sino alle 12:30-13:00. La prova dello svolgimento di un orario superiore a quello pattuito incombe, ovviamente, sul lavoratore – e la Corte lo ribadisce implicitamente valorizzando il peso specifico delle deposizioni in funzione della qualitΓ  della fonte.

Sul danno differenziale, la Corte ha applicato il principio dell’omogeneitΓ  delle poste compensabili: l’INAIL puΓ² indennizzare l’invaliditΓ  temporanea assoluta oppure il danno biologico permanente (quest’ultimo solo se superiore al 6%), e solo tra prestazioni della stessa natura Γ¨ ammissibile la detrazione dall’importo del risarcimento civilistico. Se l’Ente ha corrisposto esclusivamente l’indennitΓ  giornaliera per inabilitΓ  temporanea – come espressamente indicato nel ricorso introduttivo – tale somma non puΓ² essere sottratta al risarcimento del danno biologico permanente, perchΓ© le due voci attengono a pregiudizi ontologicamente distinti.

Il principio guida: ricostruzione giudiziale dell’orario di lavoro part-time con la prova testimoniale

Come si ricostruisce l’orario effettivo di lavoro quando le deposizioni dei testimoni divergono? La Corte d’Appello di Campobasso articola un metodo in due fasi che merita attenzione.

Sul quantum dell’orario di fine lavoro, il Collegio ha ritenuto prevalenti le deposizioni dei testimoni del lavoratore – che collocavano la conclusione del servizio alle 12:30-13:00 – in quanto provenienti da soggetti con Β«rapporto di collaborazione diretto e continuativoΒ» con il lavoratore: il compagno di squadra, autista del mezzo sul quale il ricorrente operava. Si tratta di un criterio fondato sulla prossimitΓ  della fonte: chi ha lavorato fianco a fianco ogni giorno conosce l’orario meglio di chi sovraintende all’organizzazione generale.

Sul dies a quo dell’orario di inizio, il Collegio ha invece aderito alla versione datoriale – avvio non prima delle 7:30 – motivandola con un dato oggettivo esterno alle deposizioni: gli utenti potevano esporre i rifiuti sino alle ore 8:00 (abitazioni) e sino alle ore 9:00 (attivitΓ  commerciali), rendendo Β«poco plausibile un inizio sistematico del giro di raccolta un’ora prima rispetto al possibile conferimentoΒ». Un approccio, questo, che integra il materiale testimoniale con la logica organizzativa del servizio, sottraendo la valutazione alla semplice conta delle versioni contrapposte.

Ma cosa succede quando nessuno dei testimoni escussi Γ¨ in grado di fornire un’indicazione univoca e coerente su entrambi i parametri dell’orario? La risposta della Corte Γ¨ che il giudice puΓ² – e deve – operare una sintesi selettiva, attribuendo a ciascuna fonte il peso specifico corrispondente alla sua posizione nell’organizzazione del lavoro, e integrando le deposizioni con i dati oggettivi disponibili. Il risultato nel caso concreto: 5 ore e mezza al giorno, per 6 giorni, pari a 33 ore settimanali.

La decisione e il ragionamento della Corte

La Corte ha rigettato i motivi di appello relativi al licenziamento e all’inquadramento, accogliendo invece quelli sull’orario e sul danno biologico.

Sul licenziamento per giusta causa, il Collegio ha confermato la valutazione del primo giudice: il rifiuto del lavoratore di eseguire l’attivitΓ  di spazzamento foglie con aspiratore elettrico, seguito dall’abbandono del posto di lavoro per l’intera giornata, integra Β«insubordinazione qualificataΒ» ai sensi dell’art. 2119 c.c.. Le giustificazioni sanitarie addotte sono state ritenute inidonee, perchΓ© formulate ex post e non tempestivamente comunicate secondo le modalitΓ  previste dalla contrattazione collettiva, e perchΓ© il lavoratore si era giΓ  presentato al lavoro – dunque era in condizioni di prestare la propria attivitΓ  – al momento del rifiuto. Sul motivo ritorsivo, la Corte ha applicato il principio consolidato secondo cui la natura ritorsiva del licenziamento presuppone l’accertamento della non ricorrenza della giusta causa o del giustificato motivo: una volta confermata la legittimitΓ  del recesso disciplinare, gli indizi di antisindacalitΓ  – pur eventualmente sussistenti – non possono assurgere a causa esclusiva ed effettiva del provvedimento espulsivo.

Sull’inquadramento, la Corte ha distinto nettamente tra utilizzo del mezzo come supporto all’attivitΓ  esecutiva di raccolta – proprio del livello J – e conduzione o impiego operativo qualificato del veicolo – presupposto del livello superiore. Il fatto che il lavoratore operasse al servizio di un autocompattatore non implica alcuna autonomia nell’uso del mezzo; la sua prestazione rimane ancillare rispetto a quella dell’autista e non postula competenze ulteriori.

Sul punto decisivo dell’orario di lavoro, il Collegio ha ricostruito la prestazione effettiva in 33 ore settimanali e ha quantificato le differenze retributive con un criterio proporzionale: l’intero trattamento lordo corrisposto nel periodo – comprensivo di tredicesima, quattordicesima e componenti continuative – Γ¨ stato riparametrato applicando il coefficiente 33/24, pari a 1,375. La scelta metodologica Γ¨ coerente con la struttura del rapporto part-time: poichΓ© ogni componente della retribuzione Γ¨ correlata alla quantitΓ  della prestazione, l’incremento dell’orario comporta una crescita proporzionale dell’intera base retributiva. Le differenze retributive e di TFR cosΓ¬ calcolate ammontano complessivamente a [OMISSIS] lordi.

Sul danno biologico differenziale, la Corte ha eliminato la detrazione operata dal Tribunale, rilevando che l’INAIL aveva corrisposto esclusivamente l’indennitΓ  per inabilitΓ  temporanea – e non un indennizzo per danno biologico permanente, che non era indennizzabile essendo la percentuale inferiore al 6% – sicchΓ© la detrazione era stata operata tra poste non omogenee. Il danno biologico permanente del 3%, liquidato in via tabellare, va riconosciuto per intero al lavoratore.

Per il professionista che affronta controversie in materia di orario di lavoro part-time, la sentenza offre un doppio spunto operativo. Sul piano probatorio, suggerisce di costruire la prova testimoniale partendo dai colleghi con il rapporto di collaborazione piΓΉ diretto e continuativo, e di integrare le deposizioni con elementi oggettivi dell’organizzazione aziendale – turni, logistica, regolamenti di servizio – che possano corroborare o contraddire le versioni contrapposte. Sul piano liquidatorio, il criterio della riparametrazione proporzionale dell’intera retribuzione lorda si rivela piΓΉ favorevole al lavoratore rispetto al semplice calcolo delle ore eccedenti come straordinario, e puΓ² essere fatto valere ogni volta che la prestazione effettiva risulta sistematicamente superiore all’orario contrattuale per l’intero corso del rapporto.

Studio Legale Montinaro