Buona fede del datore di lavoro nell’esonero contributivo under 36 per riqualificazione di precedente rapporto presso diverso datore – Tribunale Ancona 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto del lavoro – Contribuzione previdenziale
  • Oggetto: Recupero esonero contributivo under 36 per assunzione a tempo indeterminato
  • Questione tecnica: Tutela della buona fede del datore di lavoro in caso di successiva riqualificazione di rapporto parasubordinato presso terzo
  • Normativa: art. 1, comma 10, L. 178/2020; art. 1, comma 297, L. 197/2022
  • Parole chiave: esonero under 36, buona fede datore, riqualificazione rapporto, recupero INPS, diligenza assunzione

Il datore di lavoro che assume in buona fede un soggetto under 36 fruendo dell’esonero contributivo ex art. 1, comma 10, L. 178/2020 e comma 297, L. 197/2022 conserva il beneficio anche se un precedente rapporto parasubordinato presso diverso datore viene successivamente riqualificato in subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di specie, la ricorrente aveva assunto nel 2023 una giovane lavoratrice, fruendo dell’esonero in base all’autocertificazione della stessa e alla scheda professionale del Centro per l’Impiego, che non indicava precedenti rapporti a tempo indeterminato. L’INPS aveva recuperato il beneficio dopo accertamento ispettivo che aveva riqualificato un precedente rapporto con un’associazione di volontariato. Il Tribunale di Ancona ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente la buona fede del datore di lavoro: nessun obbligo di legge di consultare utility INPS, diligenza soddisfatta con autocertificazione e scheda Centro Impiego, accertamento ispettivo impugnato privo di efficacia definitiva ex art. 24, comma 3, D.Lgs. 46/1999. Il datore di lavoro che assume in buona fede conserva dunque l’esonero contributivo under 36 nonostante la riqualificazione successiva presso terzo.

Massima

“… deve ritenersi che, laddove il datore di lavoro che abbia fruito dei menzionati incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione. Ne consegue che, nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri indicati in oggetto, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato. Nell’ipotesi sopra descritta, quindi, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi in oggetto e non è tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa.”