📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto del Lavoro – Previdenza complementare
- Oggetto: Omesso versamento contributi al Fondo Previambiente
- Parole chiave: previdenza complementare, trattenute lavoratore, responsabilità datoriale, Fondo Previambiente, condanna al versamento
Sussiste la responsabilità esclusiva del datore di lavoro che, pur avendo operato le relative trattenute sulle buste paga del dipendente, ometta di versare i contributi (sia per la quota a proprio carico che per quella a carico del lavoratore) al fondo di previdenza complementare di riferimento.
Il Tribunale di Taranto ha esaminato il ricorso di un lavoratore che lamentava l’inadempimento della società datrice di lavoro in ordine ai versamenti dovuti al Fondo Previambiente. Nonostante l’azienda avesse regolarmente trattenuto le quote dalla retribuzione del dipendente, tali somme non erano mai state trasferite al fondo pensione. Il Giudice, rilevata la non contestazione dei conteggi e della pretesa, ha ribadito che l’obbligazione contributiva verso la previdenza complementare grava sul datore di lavoro, il quale diviene unico responsabile nei confronti del fondo per il mancato tempestivo adempimento.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Accertamento dell’inadempimento contrattuale del datore di lavoro in relazione agli obblighi previdenziali integrativi
- Rilevanza della mancata contestazione (ex art. 115 c.p.c.) in ordine all’esistenza del rapporto di lavoro e all’ammontare delle somme trattenute
- Legittimazione del lavoratore a richiedere la condanna del datore al versamento in favore del fondo pensione
- Esclusione di responsabilità del Fondo di previdenza in caso di mancata riscossione non imputabile a propria inerzia
- Determinazione degli accessori del credito (interessi e rivalutazione) sulle somme dovute alla previdenza complementare
