Trib. Lecce, Sez. Lavoro, ord. 3.8.2026: rigettata l’istanza cautelare del docente, decisione sul trattenimento riservata all’amministrazione.
Un docente vicino alla pensione chiede al giudice di ordinare all’amministrazione scolastica di proseguire il procedimento per il suo trattenimento in servizio oltre i limiti d’età. Sostiene che la valutazione delle esigenze organizzative spetti al dirigente scolastico, non all’ufficio territoriale che ha bloccato la sua richiesta. Il Tribunale di Lecce respinge l’istanza cautelare, chiarendo un punto centrale nell’applicazione della nuova disciplina sul trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici, introdotta dalla legge di bilancio 2025: la decisione se avvalersi o meno di questa facoltà appartiene in via esclusiva all’amministrazione, secondo una valutazione discrezionale di macro-organizzazione non sindacabile dal giudice del lavoro. Una pronuncia di sicuro interesse per il vasto contenzioso che si sta sviluppando nel comparto scuola su questo istituto, ancora poco esplorato dalla giurisprudenza.
La vicenda processuale
Un docente di ruolo presso un liceo del Salento, avendo maturato nel 2026 i requisiti anagrafici per il collocamento a riposo, manifestava la propria disponibilità a rimanere in servizio per ulteriori due anni, su impulso della dirigente scolastica dell’istituto. Con decreto motivato del dicembre 2025, la dirigente esprimeva parere favorevole al trattenimento, avviando così il relativo procedimento amministrativo.
Nell’aprile 2026, tuttavia, l’ufficio scolastico territoriale diramava a tutti i dirigenti scolastici della provincia un provvedimento con cui disponeva di non accogliere alcuna domanda di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 165, L. 207/2024, comunicando contestualmente al docente che non aveva diritto alla proroga e che sarebbe cessato dal servizio per raggiunti limiti d’età dal settembre 2026.
Il docente proponeva ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., chiedendo al giudice di ordinare all’amministrazione di proseguire il procedimento di trattenimento avviato dal dirigente scolastico, sostenendo che la competenza a valutare le esigenze funzionali spettasse esclusivamente a quest’ultimo, e non all’ufficio territoriale, privo di qualsiasi ruolo nel procedimento. Deduceva il periculum in mora nel pregiudizio economico derivante dalla perdita della possibilità di maturare due anni aggiuntivi di retribuzione e contribuzione, con conseguente riduzione dell’importo pensionistico. L’amministrazione scolastica, costituitasi, contestava sia il fumus sia il periculum, chiedendo il rigetto dell’istanza.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo del trattenimento in servizio
Il Tribunale ricostruisce la disciplina dell’art. 1, comma 165, L. 207/2024, che consente alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 di trattenere in servizio, previa disponibilità dell’interessato e nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate, il personale dipendente di cui ritengano necessario continuare ad avvalersi, per attività di tutoraggio e affiancamento ai neoassunti o per esigenze funzionali non diversamente assolvibili. Il trattenimento non può comunque protrarsi oltre il compimento del settantesimo anno di età.
Il giudice sottolinea come la norma rimetta la valutazione in questione esclusivamente alla parte datoriale, sia quanto all’an – se ricorrere o meno all’istituto – sia quanto al quomodo, ossia l’individuazione del personale da trattenere in rapporto al merito e alle esigenze organizzative concrete.
Gli istituti coinvolti: la discrezionalità amministrativa nella programmazione del personale
Il Tribunale richiama la Circolare Ministeriale del gennaio 2025, secondo cui, ai fini del trattenimento in servizio, le amministrazioni non devono espletare alcuna procedura di interpello, ma devono valutare, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa da esplicarsi preventivamente negli atti di programmazione annuale e pluriennale, la sussistenza e la dimensione delle esigenze funzionali, nonché la durata di tali esigenze. Nel caso di specie, risultava documentalmente che l’ufficio scolastico territoriale aveva comunicato al docente l’assenza del diritto alla proroga, sulla base di una nota di carattere generale indirizzata a tutti i dirigenti scolastici della provincia, in cui si precisava che il trattenimento non si attiva a domanda dell’interessato, ma a seguito di valutazioni riservate esclusivamente all’amministrazione.
Il principio guida: la competenza esclusiva dell’amministrazione e i limiti al sindacato giudiziale
Ma cosa succede quando il dirigente scolastico ha già espresso parere favorevole, mentre l’ufficio territoriale nega la proroga in via generale. È qui che l’ordinanza offre il principio più rilevante ai fini pratici. Il Tribunale osserva che l’amministrazione scolastica, con la nota di diniego generale e non ad personam, ha dimostrato l’esistenza di una scelta organizzativa uniforme di non avvalersi della facoltà di trattenimento per l’intero comparto, ritenendo l’organico in servizio e le ordinarie procedure di reclutamento sufficienti a soddisfare le esigenze funzionali. Si tratta di una scelta di macro-organizzazione discrezionale, non sindacabile nel merito dal giudice del lavoro.
Quanto al ruolo del dirigente scolastico, il Tribunale precisa che, ai sensi dell’art. 25, comma 4, D.Lgs. 165/2001, a quest’ultimo spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche – competenza che non include, tuttavia, gli aspetti macro-organizzativi inerenti alla dotazione e alla composizione della pianta organica, riservati invece al livello amministrativo superiore.
La decisione e il ragionamento della Corte
Applicando questi principi, il Tribunale ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché, in assenza di una valutazione positiva dell’amministrazione scolastica sulla necessità di ricorrere al trattenimento, la domanda del docente risultava priva di fondamento giuridico. Il giudice ha inoltre respinto la tesi secondo cui la valutazione funzionale fosse stata già positivamente operata dal dirigente scolastico, riaffermando che quest’ultimo non ha competenza sugli aspetti organizzativi generali della dotazione del personale.
Il Tribunale ha comunque proseguito nella disamina anche del periculum in mora, ritenendolo ugualmente insussistente. Richiamando il principio consolidato secondo cui questo requisito non può ritenersi in re ipsa ma deve fondarsi su elementi concreti allegati e provati dal ricorrente in base al criterio generale dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., il giudice ha rilevato che la sola privazione della retribuzione futura non integra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile, salvo che il lavoratore alleghi una situazione economica complessivamente precaria, inadeguata a garantire il sostentamento nelle more del giudizio di merito. Nel caso concreto, il docente aveva peraltro già pacificamente maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, circostanza che rendeva ancora più evanescente la prospettazione del danno irreparabile.
Il ricorso cautelare è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in [OMISSIS].
La pronuncia offre un’indicazione operativa di rilievo per il contenzioso in materia di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici, destinato presumibilmente a crescere con l’applicazione a regime della nuova disciplina: il parere favorevole del dirigente scolastico, per quanto formalmente avviato, non vincola l’amministrazione superiore, cui resta riservata in via esclusiva la scelta discrezionale se e come avvalersi dell’istituto, non sindacabile in sede giudiziale se non per vizi di manifesta illogicità o disparità di trattamento non dedotti nel caso di specie.
