Licenziamento per assenza ingiustificata e riparto dell’onere della prova: il lavoratore deve dimostrare gli elementi giustificativi, non solo la patologia – Corte d’Appello di Napoli 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto del lavoro – Licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo – Assenza ingiustificata
  • Oggetto: Impugnazione licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata – Onere della prova – Efficacia giustificativa della certificazione medica priva di prescrizione di riposo – Nesso etiologico tra patologia psichica e condotte datoriali – Demansionamento
  • Normativa: Art. 2119 c.c.; art. 2103 c.c.; art. 5 l. n. 604/1966; art. 18 l. n. 300/1970; art. 45 e art. 61 CCNL Settore Chimica PMI
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: assenza ingiustificata, onere della prova, licenziamento disciplinare, certificazione medica, giustificato motivo soggettivo

In tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata, il datore di lavoro può limitarsi a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l’onere di provare gli elementi idonei a giustificare l’assenza, ivi compresa la dimostrazione che la gravità della situazione clinica e psicologica del momento abbia impedito di effettuare le prescritte comunicazioni al datore di lavoro; tale onere non è assolto dalla mera produzione di certificazioni mediche attestanti una patologia psichica prive di prescrizione di riposo e prive di indicazione della natura reattiva del disturbo rispetto alla condizione occupazionale.

La Corte d’Appello di Napoli, Sezione Lavoro, con la sentenza in commento, affronta la questione del riparto dell’onere della prova nel licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata, chiarendo la distinzione concettuale tra la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’assenza e l’assenza ingiustificata quale inadempimento dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa. Il collegio partenopeo conferma che la documentazione medica prodotta dal lavoratore, per assolvere l’onere giustificativo, deve contenere non solo la diagnosi ma anche l’indicazione della necessità di astensione dal lavoro correlata alla sintomatologia, non essendo sufficiente la mera attestazione di patologia. Parallelamente la Corte esclude il nesso etiologico tra il disturbo dell’adattamento diagnosticato e le condotte datoriali denunciate, valorizzando la mancanza di contiguità cronologica tra gli asseriti eventi stressanti lavorativi e l’insorgenza della sintomatologia psichica.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Distinzione tra violazione dell’obbligo di comunicazione dell’assenza e assenza ingiustificata come mancanze distinte e non sovrapponibili: la prima attiene all’obbligo accessorio di notiziare il datore, la seconda all’inadempimento dell’obbligazione principale di rendere la prestazione
  • Inapplicabilità dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. come giustificazione dell’assenza dal lavoro in presenza di allegazioni generiche e sfornite di specificazione circa le condotte datoriali inadempimenti
  • Nesso etiologico tra disturbo dell’adattamento e condotte datoriali: criteri diagnostici del DSM-5 – necessità di contiguità cronologica entro tre mesi dall’evento stressante – esclusione del nesso in presenza di vicende lavorative remote e di assenza di continuum certificativo
  • Valenza meramente esemplificativa delle ipotesi di giusta causa nei CCNL con autonoma valutazione del giudice di merito anche oltre la fattispecie contrattuale, nel rispetto del limite della proporzionalità
  • Onere di allegazione specifica del demansionamento: insufficienza della mera affermazione dello svolgimento di mansioni inferiori in assenza di prova della perdita di professionalità pregressa e delle potenzialità occupazionali compromesse