Abbandono della casa coniugale e addebito della separazione

Abbandono della casa coniugale e addebito della separazione

L’abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi può essere causa di addebito della separazione, ma solo se è la causa esclusiva della crisi matrimoniale. In caso contrario, il coniuge che ha abbandonato la casa coniugale potrà dimostrare che il suo comportamento era giustificato dalla preesistenza di una situazione di intollerabilità della coabitazione.

Introduzione:

L’abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi è un comportamento che può avere rilevanza ai fini della separazione personale con addebito.

In linea generale, l’abbandono della casa coniugale configura una violazione dell’obbligo di coabitazione, previsto dall’art. 143 c.c., che impone ai coniugi di vivere insieme, salvo che non vi sia una giusta causa per allontanarsi.

La violazione dell’obbligo di coabitazione è un comportamento grave, che può portare alla sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale da parte del coniuge che si è allontanato (art. 146, comma 1, c.c.).

Analisi:

Tuttavia, l’abbandono della casa coniugale non è sempre sufficiente a giustificare l’addebito della separazione.

Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che l’abbandono della casa coniugale non è una causa di separazione, ma una conseguenza della stessa.

In altri termini, l’abbandono della casa coniugale non è un comportamento che causa la crisi del matrimonio, ma è un comportamento che la manifesta.

Pertanto, affinché l’abbandono della casa coniugale possa giustificare l’addebito della separazione, è necessario che esso sia la causa esclusiva della crisi coniugale.

In altre parole, il coniuge che chiede l’addebito della separazione a causa dell’abbandono della casa coniugale da parte dell’altro deve dimostrare che tale comportamento è stato la causa unica della crisi del matrimonio, e che non vi erano altri fattori che abbiano contribuito alla rottura del vincolo coniugale.

Tale prova può essere difficile da fornire, soprattutto quando la crisi coniugale è stata in atto da tempo.

Infatti, se la crisi coniugale è già in atto da tempo, è possibile che l’abbandono della casa coniugale sia stato una conseguenza della crisi stessa, piuttosto che la sua causa.

In questo caso, il coniuge che ha abbandonato la casa coniugale potrà dimostrare che il suo comportamento era giustificato dalla preesistenza di una situazione di intollerabilità della coabitazione.

Conclusione:

In conclusione, l’abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi può avere rilevanza ai fini della separazione personale con addebito, ma è necessario che tale comportamento sia la causa esclusiva della crisi coniugale.

Se la crisi coniugale è già in atto da tempo, l’abbandono della casa coniugale potrà essere giustificato dalla preesistenza di una situazione di intollerabilità della coabitazione.

Avv. Cosimo Montinaro

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