La legittimazione del genitore a richiedere gli arretrati di mantenimento per il figlio maggiorenne non viene meno se la domanda giudiziale è proposta dopo la cessazione della coabitazione, purché gli arretrati si riferiscano a un periodo in cui la convivenza era ancora in essere. La Corte di Cassazione, con odinanza del 2026, ha statuito che il genitore convivente conserva il potere processuale di far valere i crediti maturati a favore del figlio maggiorenne prima della revoca giudiziale dell’obbligo di mantenimento, anche se l’azione per il recupero degli arretrati di mantenimento del figlio maggiorenne viene intrapresa successivamente alla cessazione della coabitazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del padre, confermando la condanna al pagamento degli arretrati di mantenimento richiesti dalla madre per il periodo luglio 2015-dicembre 2016, nonostante la convivenza madre-figlio fosse cessata a febbraio 2015 e il ricorso monitorio fosse stato depositato solo nel 2020. Il principio affermato chiarisce che la legittimazione si cristallizza al momento della maturazione del credito, non al momento dell’esercizio dell’azione.
Massima della sentenza
“Tuttavia, occorre considerare che la cessazione della coabitazione non depone univocamente per il raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio e che il titolo giudiziale venne meno solo a seguito della revoca disposta dal Tribunale di Velletri con decorrenza dal gennaio 2017; la controricorrente ha agito, come detto, per il recupero degli arretrati in nome e per conto del figlio maggiorenne, spendendo la legittimazione originaria in ordine a un diritto maturato anteriormente alla revoca del suddetto obbligo, statuito dalla citata sentenza del Tribunale di Velletri e per il quale conservava il potere processuale di far valere il diritto maturato a favore del figlio. […] può affermarsi che la madre abbia agito in virtù di legittimazione processuale e sostanziale ex lege riguardo a crediti spettanti al figlio maturati prima della revoca della fonte di tale legittimazione, a nulla rilevando che la data della domanda giudiziale (proposta con ricorso monitorio) fosse successiva”
