La riduzione del contributo di mantenimento per il figlio minore richiede l’accertamento tramite CTU contabile della reale capacità contributiva del genitore obbligato quando questi, pur avendo perso il reddito da lavoro dipendente, risulta titolare di posizioni societarie e quote di società che fanno presumere la disponibilità di altre risorse economiche. In un giudizio di separazione nel 2025, la Corte d’Appello di Ancona aveva ridotto l’assegno di mantenimento per il figlio minore da circa euro 1.300,00 a circa euro 800,00 mensili sulla base del licenziamento del padre nell’anno 2023, sostituendo una retribuzione di circa euro 4.600,00 con l’indennità Naspi di circa euro 1.400,00 mensili. La madre aveva richiesto una CTU contabile per verificare l’effettiva capacità patrimoniale del padre che ricopriva numerose posizioni societarie e deteneva la titolarità integrale delle quote della società proprietaria dell’immobile adibito a casa familiare.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della madre cassando la sentenza sul punto della riduzione del mantenimento. La decisione ha censurato la Corte d’Appello per non aver disposto la CTU contabile richiesta, pur riconoscendo la presenza di numerose posizioni societarie del padre che facevano presumere la disponibilità di altre risorse oltre alla Naspi. Il giudice di merito deve disporre accertamento contabile quando il genitore obbligato al mantenimento possiede partecipazioni societarie che fanno presumere ulteriori risorse oltre al reddito da lavoro perduto.
Estratto della sentenza
“Deve invece esser accolto il sesto motivo, riguardante la riduzione del contributo di mantenimento a favore del figlio minore [OMISSIS], nato in data [OMISSIS]. La Corte territoriale ha infatti valorizzato al fine di giustificare la riduzione del mantenimento dalla somma di Euro [OMISSIS] mensile a quella di Euro [OMISSIS] l’intervenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo del [OMISSIS] in data [OMISSIS] a seguito del quale è venuta meno la retribuzione mensile di Euro [OMISSIS] sostituita dal beneficio della Naspi pari alla somma mensile di Euro [OMISSIS]. Al contempo, però, non ha ritenuto di dare corso alla richiesta di ctu contabile avanzata dalla odierna ricorrente al fine di comprendere meglio l’incidenza di tale licenziamento sulla capacità contributiva del padre e ciò pur riconoscendo che egli aveva ricoperto numerose posizioni societarie che facevano presumere la disponibilità di altre risorse oltre alla Naspi ed alla intera titolarità delle quote societarie della società proprietaria dell’immobile adibito a casa familiare.
