Trib. Castrovillari, n. 577/2026: rigettata l’opposizione a precetto per arretrati dell’assegno di mantenimento, confermata la legittimazione autonoma del genitore convivente con il figlio maggiorenne.
Il figlio è diventato maggiorenne. Il genitore obbligato smette di pagare l’assegno di mantenimento stabilito in sede di divorzio e, quando riceve il precetto, eccepisce che l’altro genitore non ha più legittimazione a chiedergli nulla. È una difesa frequente, intuitiva – e sbagliata. Il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 577 del 20 aprile 2026, rigetta l’opposizione a precetto in tutte le sue articolazioni e lo ribadisce con il supporto della più recente giurisprudenza di legittimità: il genitore che convive con il figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente conserva piena legittimazione autonoma a richiedere il contributo al mantenimento all’altro genitore, in concorso con la legittimazione dello stesso figlio. E la maggiore età, in ogni caso, non può essere dedotta come fatto estintivo nell’opposizione al precetto: se le condizioni sono cambiate, il debitore deve percorrere la strada del procedimento di modifica. Una sentenza breve, motivata per richiami, che raccoglie in sette pagine cinque principi operativi di uso quotidiano nel diritto di famiglia esecutivo. La struttura: la vicenda, le norme, la decisione.
La vicenda processuale
Un ex coniuge, separato e poi divorziato, aveva ricevuto un atto di precetto notificatogli nel novembre del 2025 per il pagamento di [OMISSIS], di cui [OMISSIS] a titolo di spese e [OMISSIS] a titolo di arretrati dell’assegno di mantenimento della figlia, stabilito in euro 200,00 mensili dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 530/2011 del Tribunale di Castrovillari. Gli arretrati reclamati nel precetto si riferivano al periodo settembre 2021 – ottobre 2025.
Il debitore ha proposto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1 c.p.c. con atto di citazione notificato nel novembre del 2025, articolando cinque motivi distinti: prescrizione decennale del diritto fondato su sentenza passata in giudicato nel 2011; cessazione dell’obbligo per sopraggiunta maggiore età della figlia nel 2021; difetto di legittimazione del genitore creditore per la medesima ragione; mancanza della formula esecutiva sul titolo e della menzione dell’esecutorietà nel precetto; erronea quantificazione del credito in [OMISSIS] anziché in [OMISSIS] (46 mensilità invece di 50).
La parte opposta si è costituita nel gennaio del 2026, chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale ha discusso la causa oralmente all’udienza del 20 aprile 2026 ex art. 281 sexies c.p.c. e ha pronunciato sentenza in pari data. Il debitore aveva presentato domanda di patrocinio a spese dello Stato; le spese sono state poste a suo carico e distratte in favore del difensore dell’opposta.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il cuore della controversia si trova all’intersezione tra diritto di famiglia sostanziale e diritto processuale esecutivo. Sul fronte sostanziale, la legittimazione del genitore creditore trova il proprio fondamento nell’obbligo di mantenimento dei figli sancito dall’art. 337 ter c.c., che pone a carico di entrambi i genitori – in proporzione alle rispettive capacità economiche – il dovere di provvedere al mantenimento del figlio fino all’indipendenza economica. Tale obbligo non si estingue automaticamente con il compimento della maggiore età: permane fino a quando il figlio non abbia raggiunto una condizione di autonomia economica adeguata alla sua formazione e alle aspettative familiari.
Sul fronte processuale, l’art. 615, co. 1 c.p.c. disciplina l’opposizione a precetto come rimedio esperibile prima dell’inizio dell’esecuzione per contestare il diritto del creditore di procedere in via esecutiva. La norma ammette la deduzione di questioni relative alla validità e all’efficacia del titolo esecutivo – nella specie, la sentenza di divorzio -, non di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, per i quali il codice predispone rimedi distinti: il procedimento di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. e il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 della l. n. 898 del 1970. La distinzione ha un preciso razionale sistematico: l’opposizione a precetto è rimedio emergenziale e a cognizione limitata, non il luogo deputato a rivalutare la persistenza nel tempo delle condizioni che giustificano la prestazione.
La prescrizione dell’assegno di mantenimento soggiace a una regola che il debitore nel caso di specie ha frainteso: non si prescrive in dieci anni dalla data della sentenza, applicando l’art. 2953 c.c. sulla prescrizione del diritto accertato con sentenza passata in giudicato. Le singole rate dell’assegno, avendo natura di prestazioni periodiche autonome e distinte, si prescrivono ciascuna dalla propria scadenza, con il termine quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c. per le pensioni alimentari.
Gli istituti giuridici coinvolti
La legittimazione concorrente del genitore convivente con il figlio maggiorenne è uno dei profili più discussi nella pratica del diritto di famiglia esecutivo. La Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 26503 dell’11 ottobre 2024 – la più recente delle pronunce richiamate in sentenza – ha risolto definitivamente il punto con un’argomentazione costruita sulla figura della solidarietà attiva. Il genitore convivente è legittimato perché il suo diritto di agire trova fondamento nella continuità dei doveri gravanti sui genitori nella persistenza della situazione di convivenza: non agisce in nome del figlio, ma esercita un diritto proprio. Questo diritto concorre – senza escluderla né esserne escluso – con la legittimazione autonoma del figlio maggiorenne, che a sua volta può agire direttamente contro il genitore non convivente. La coesistenza di queste due legittimazioni non genera conflitto di interessi né litisconsorzio necessario: il figlio non è parte necessaria del giudizio instaurato dal genitore convivente.
L’istituto della prescrizione delle prestazioni periodiche nell’ambito del diritto di famiglia ha una storia giurisprudenziale lunga. Le due sentenze richiamate – Cass. Sez. I, n. 6975 del 4 aprile 2005 e Cass. Sez. III, n. 18097 del 12 settembre 2005 – hanno fissato in modo stabile i termini del problema: il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, avendo ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, non si prescrive con un unico termine decorrente dalla pronuncia giudiziale, bensì dalle singole scadenze; e poiché tali prestazioni sono assimilabili alla nozione di “pensioni alimentari”, il termine applicabile è quello quinquennale e non quello decennale invocato dall’opponente.
La sanatoria dei vizi formali del precetto per effetto dell’opposizione di merito è il quarto istituto che il Tribunale richiama, in risposta al motivo relativo alla formula esecutiva. Ai sensi degli artt. 196-octies e 196-novies, co. 1, disp. att. c.p.c., le copie informatiche degli atti processuali presenti nei fascicoli informatici equivalgono all’originale anche senza firma digitale del cancelliere; e il difensore che deposita telematicamente la copia informatica di un provvedimento del giudice attesta la conformità della copia all’originale, con efficacia equipollente alla copia conforme. Il precetto era stato notificato unitamente a copia del titolo esecutivo con attestazione di conformità dell’avvocato della creditrice: nessun vizio sussiste. In ogni caso, come ribadito da Cass. Sez. III, ordinanza n. 14275 del 5 maggio 2022, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva è sanata dall’opposizione di merito proposta congiuntamente a quella di rito, perché la contestazione del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il creditore e il debito per cui si procede in executivis: la notifica ha raggiunto il suo scopo.
Il principio guida: la maggiore età del figlio non estingue la legittimazione del genitore convivente
Il principio operativo che il Tribunale di Castrovillari enuncia applicando la Cassazione n. 26503/2024 è di uso quotidiano in ogni studio legale che segua pratiche di diritto di famiglia. Il genitore convivente con il figlio maggiorenne è legittimato – in piena autonomia, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio – a richiedere all’altro genitore il contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione o divorzio, per tutto il tempo in cui persiste la situazione di convivenza e il figlio non abbia raggiunto l’autosufficienza economica. Questa legittimazione non decade con il compimento della maggiore età: si trasforma da legittimazione esclusiva – propria del genitore in relazione al figlio minore – a legittimazione concorrente con quella autonoma del figlio stesso.
Ma cosa succede se il debitore ritiene che, dopo la maggiore età del figlio, le condizioni siano cambiate in modo da giustificare la riduzione o la cessazione dell’assegno? Ha un rimedio, ma non è l’opposizione a precetto. Deve proporre il procedimento di modifica ex art. 710 c.p.c. per i crediti originati da separazione, o il procedimento ex art. 9 l. 898/1970 per quelli originati da divorzio. Fino a quando non ottiene una pronuncia modificativa, il titolo originario conserva piena efficacia esecutiva e il creditore può agire per le rate non pagate.
La decisione e il ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione in tutte le sue articolazioni, dichiarandola manifestamente infondata, e ha condannato il debitore opponente alla rifusione delle spese di lite – liquidate in [OMISSIS] oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dell’opposta – applicando i parametri minimi dello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate.
Sul primo motivo – prescrizione decennale dalla data del giudicato – il rigetto è secco: il credito meno recente tra quelli portati nel precetto risaliva al settembre del 2021; il precetto era stato notificato nel novembre del 2025, a meno di cinque anni di distanza. Il termine quinquennale – quello corretto, non quello decennale invocato dall’opponente – non era decorso. La difesa poggiava su una premessa giuridica errata: il termine di dieci anni dell’art. 2953 c.c. si applica al diritto accertato come tale dalla sentenza di divorzio, non alle singole rate periodiche, che maturano e si prescrivono autonomamente.
Sul secondo e terzo motivo – cessazione dell’obbligo e difetto di legittimazione per sopraggiunta maggiore età della figlia – il Tribunale distingue nettamente sul piano processuale. La deduzione della maggiore età come fatto estintivo dell’obbligo di mantenimento è inammissibile nell’opposizione a precetto: il rimedio è il procedimento di modifica. E in ogni caso, anche entrando nel merito, l’opponente non aveva contestato la circostanza – pacifica in atti – che la figlia convivesse ancora con la madre: circostanza sufficiente, da sola, a fondare la legittimazione autonoma del genitore convivente. La documentazione prodotta dall’opponente per dimostrare diversamente – un certificato di stato di famiglia depositato all’udienza – è stata dichiarata inammissibile per tardività ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c..
Sul quarto motivo – vizi formali del precetto – il ragionamento è doppiamente fondato: nessun vizio sussiste alla luce delle norme sul processo telematico, e in ogni caso qualsiasi vizio residuo sarebbe stato sanato dall’opposizione di merito. Sul quinto motivo – erronea quantificazione del credito – il Tribunale conta semplicemente i mesi: settembre 2021 – ottobre 2025 è un periodo di cinquanta mesi, non quarantasei come sostenuto dall’opponente, e il credito è correttamente pari a [OMISSIS] (euro 200,00 × 50).
Per il professionista che assiste debitori in materia di esecuzioni familiari, questa sentenza disegna con chiarezza i confini di ciò che può – e di ciò che non può – essere dedotto nell’opposizione a precetto. La prescrizione delle rate va calcolata dalla singola scadenza, con termine quinquennale. La maggiore età del figlio non è un fatto che si oppone al precetto: se le condizioni sono cambiate, si va in modifica. Il genitore convivente, finché il figlio vive con lui, esercita un diritto proprio radicato nella continuità della convivenza – e il debitore che intende contestarlo non troverà spazio nell’opposizione esecutiva.
