📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto successorio – Acquisto dell’eredità ex lege
- Oggetto: Permanenza dei figli chiamati all’eredità nella casa familiare già oggetto del diritto di abitazione ex art. 540, co. 2, c.c. del coniuge superstite – Possesso di beni ereditari ex art. 485 c.c. – Obbligo di inventario – Acquisto dell’eredità pura e semplice – Mutuo ipotecario
- Normativa: Art. 485 c.c.; art. 540, co. 2, c.c.; art. 481 c.c.; art. 459 c.c.; art. 649, ult. co., c.c.; art. 1140 c.c.
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- Parole chiave: art. 485 c.c. possesso beni ereditari, diritto di abitazione coniuge superstite, art. 540 c.c. legato ex lege, inventario eredità, acquisto eredità pura e semplice
La permanenza dei figli chiamati all’eredità nella casa familiare, oggetto del diritto di abitazione acquisito ex lege dal coniuge superstite ai sensi dell’art. 540, co. 2, c.c., non integra la nozione di possesso di beni ereditari rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c., con la conseguenza che il mancato compimento dell’inventario nel termine trimestrale previsto da tale norma non determina l’acquisto della qualità di erede puro e semplice in capo ai figli medesimi, dovendo la permanenza nell’immobile trovare la propria causa giuridica nella relazione familiare con il genitore superstite titolare esclusivo del diritto, e non in un autonomo esercizio di poteri sui beni del relictum.
La questione è stata rimessa alla pubblica udienza dalla Sezione Seconda civile, che ha così fissato un principio di diritto di sicura portata applicativa generale. La fattispecie concreta riguardava figli chiamati all’eredità materna, rimasti a convivere con il padre superstite nell’immobile già adibito a residenza familiare – in comproprietà tra i genitori – e oggetto del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. automaticamente acquistato dal coniuge all’apertura della successione. La Corte ha escluso che tale coabitazione potesse qualificarsi come possesso ereditario rilevante ai fini dell’art. 485 c.c., estendendo ai figli conviventi la medesima esenzione già consolidata per il coniuge superstite, sul presupposto che soluzioni differenziate tra le due posizioni risulterebbero incoerenti e sostanzialmente ingiuste.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Natura giuridica dei diritti del coniuge superstite sulla casa familiare ex art. 540, co. 2, c.c. come legati ex lege, con acquisto automatico all’apertura della successione sia nella successione legittima che in quella testamentaria, indipendentemente dall’accettazione dell’eredità
- Doppia posizione del coniuge superstite nella successione legittima: chiamato all’eredità a titolo universale e legatario ex lege del diritto di abitazione, con indipendenza reciproca tra le due posizioni e facoltà di conseguire il legato anche rinunciando all’eredità
- Nozione di possesso rilevante ex art. 485 c.c. e portata della locuzione «a qualsiasi titolo»: sufficienza della detenzione quale relazione materiale con i beni ereditari, a prescindere dal possesso in senso tecnico ex art. 1140 c.c.
- Esonero del legatario già in possesso del bene legato dall’onere di richiederne la consegna all’onerato ex art. 649, ult. co., c.c., con estensione dell’esenzione al legato ex lege di cui all’art. 540, co. 2, c.c.
- Esclusività del godimento della casa familiare in capo al coniuge titolare del diritto di abitazione rispetto ai figli chiamati all’eredità, i quali non vantano in qualità di chiamati alcun titolo autonomo per il godimento dell’immobile
- Rapporto tra possesso della cosa oggetto di usufrutto e conservazione del possesso da parte del nudo proprietario ai fini dell’art. 485 c.c.
