Introduzione: il quadro normativo
Il delitto di atti persecutori, comunemente noto come stalking, è stato introdotto nell’ordinamento italiano con il Decreto-Legge n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 38 del 23 aprile 2009. Questa norma ha colmato un vuoto di tutela nei confronti di comportamenti persecutori, assillanti e invasivi della vita altrui, allineando la legislazione nazionale a obblighi derivanti da strumenti internazionali, come la Convenzione di Istanbul (Corte Cost., sentenza n. 172 del 18 giugno 2014).
La fattispecie di reato: l’art. 612-bis del Codice Penale
L’articolo 612-bis del codice penale definisce e punisce il delitto di atti persecutori. La versione attuale della norma, frutto di successive modifiche, stabilisce:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.
La giurisprudenza ha qualificato lo stalking come un reato abituale di evento (Corte Cost., sentenza n. 172 del 18 giugno 2014; Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 4015/2017). Ciò significa che la sua integrazione richiede non un singolo atto, ma una serie di condotte che, nel loro complesso, producono un effetto dannoso sulla vittima.
Gli elementi costitutivi del reato
Perché si possa configurare il delitto di atti persecutori, devono sussistere specifici elementi oggettivi e soggettivi.
1. L’elemento oggettivo: condotta ed evento
L’elemento oggettivo si compone di due parti: la condotta dell’agente e l’evento che ne deriva.
La Condotta
La condotta deve consistere in minacce o molestie reiterate.
Reiterazione: La Corte Costituzionale ha chiarito che il concetto di “reiterazione” implica la necessità di almeno due condotte (Corte Cost., sentenza n. 172 del 18 giugno 2014). La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che non è richiesta una lunga sequenza temporale; il reato può configurarsi anche a fronte di condotte concentrate in un breve arco di tempo, purché idonee a produrre uno degli eventi previsti (Cass. Pen., Sez. 5, N. 15734 del 13-04-2023; Tribunale Ordinario Bergamo, sez. 1, sentenza n. 1832/2015). Ai fini della contestazione del reato, non è necessario indicare la data e il luogo di ogni singolo episodio, essendo sufficiente una descrizione complessiva dei comportamenti e della loro collocazione temporale di massima (Cass. Pen., Sez. 7, N. 24846 del 24-06-2024).
Minaccia e Molestia: Per “minaccia” si intende la prospettazione di un male futuro e ingiusto la cui verificazione dipende dalla volontà dell’agente (Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 5765/2017). Il concetto di “molestia” è invece più ampio. La Corte Costituzionale lo ha definito come un’alterazione fastidiosa o importuna dell’equilibrio psichico di una persona (Cass. Pen., Sez. 5, N. 49288 del 11-12-2023). La Cassazione ha specificato che vi rientra qualsiasi condotta che costituisca un’indebita ingerenza nella vita privata e di relazione della vittima, creando un clima intimidatorio e ostile che ne compromette la serenità e la libertà psichica (Cass. Pen., Sez. 5, N. 15734 del 13-04-2023; Cass. Pen., Sez. 5, N. 49288 del 11-12-2023). In questa nozione possono rientrare anche condotte indirette, come lesioni personali arrecate a familiari della vittima (Cass. Pen., Sez. 5, N. 15734 del 13-04-2023), o condotte diffamatorie reiterate (Cass. Pen., Sez. 5, N. 49288 del 11-12-2023).
L’Evento
La condotta reiterata deve cagionare almeno uno dei seguenti tre eventi alternativi (Corte Cost., sentenza n. 172 del 18 giugno 2014; Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 5765/2017):
- Un perdurante e grave stato di ansia o di paura: Si tratta di un evento che attiene alla sfera psicologica della vittima. La sua prova non necessita di perizie mediche, ma può essere desunta da un’attenta analisi di segni e indizi comportamentali, come le dichiarazioni della vittima e i cambiamenti nel suo atteggiamento, che rivelino una destabilizzazione del suo equilibrio psicologico (Corte Cost., sentenza n. 172 del 18 giugno 2014).
- Un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto: Anche questo evento riguarda la sfera emotiva e deve essere accertato attraverso elementi sintomatici che dimostrino un reale turbamento psicologico (Corte Cost., sentenza n. 172 del 18 giugno 2014).
- La costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita: Questo è l’evento che si manifesta nel modo più concreto, attraverso un cambiamento forzato nella quotidianità della vittima (es. cambiare numero di telefono, modificare il tragitto per andare al lavoro, smettere di frequentare determinati luoghi) (Corte Cost., sentenza n. 172 del 18 giugno 2014; Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 5765/2017).
È fondamentale dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra la condotta dell’agente e l’evento prodotto (Corte Cost., sentenza n. 172 del 18 giugno 2014; Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 5765/2017). Non è sufficiente che uno degli eventi si verifichi, ma occorre provare che sia una conseguenza diretta delle azioni persecutorie (Corte Cost., sentenza n. 172 del 18 giugno 2014).
2. L’elemento soggettivo: il dolo generico
Il delitto di atti persecutori è punito a titolo di dolo generico (Corte Cost., sentenza n. 172 del 18 giugno 2014; Tribunale Ordinario Bergamo, sez. 1, sentenza n. 1832/2015). Ciò significa che non è richiesto un fine specifico di perseguitare la vittima. È sufficiente che l’agente ponga in essere le condotte di minaccia o molestia con la consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi previsti dalla norma (Corte Cost., sentenza n. 172 del 18 giugno 2014; Tribunale Ordinario Alessandria, sez. 1, sentenza n. 461/2019). Come affermato dalla Cassazione:
“(…) è necessario e sufficiente il dolo generico, costituito dalla volontà di porre in essere taluna delle condotte minacciose o moleste descritte nella norma con la consapevolezza della sua idoneità a produrre taluno degli eventi parimenti descritti nella stessa norma, senza che ciò comporti, peraltro, la necessità di una rappresentazione anticipata del risultato finale, essendo al contrario sufficiente la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto che ciascuno di essi arreca alla lesione dell’interesse protetto” (Tribunale Ordinario Bergamo, sez. 1, sentenza n. 1832/2015).
Strumenti di tutela e difesa per la vittima
L’ordinamento prevede diversi strumenti per proteggere le vittime di stalking, sia in via preventiva che repressiva.
Procedibilità e querela
Di regola, il reato è procedibile a querela della persona offesa, da presentarsi entro il termine di sei mesi. La querela è irrevocabile se il fatto è commesso mediante minacce reiterate e gravi (ai sensi dell’art. 612, comma 2, c.p.) (Corte Cost., sentenza n. 172 del 18 giugno 2014; Cass. Pen., Sez. 5, N. 34412 del 04-08-2023). Si procede invece d’ufficio in casi specifici, come quando la vittima è un minore o una persona con disabilità, o quando il reato è connesso con un altro per cui si deve procedere d’ufficio.
Misure di emergenza
- Arresto obbligatorio in flagranza: Il Decreto-Legge n. 93 del 2013 ha reso obbligatorio l’arresto in flagranza per il delitto di atti persecutori (DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93).
- Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.): In situazioni di flagranza e di grave e attuale pericolo per la vita o l’integrità fisica o psichica della vittima, la polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero, può disporre l’allontanamento urgente del presunto autore del reato dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa (DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93; DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447).
Misure cautelari
Durante il procedimento penale, il giudice può disporre misure cautelari per proteggere la vittima. Le più rilevanti sono:
- Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.): Con questo provvedimento, il giudice impone all’indagato/imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati (es. abitazione, luogo di lavoro) o di mantenere una distanza specifica dalla vittima. La Legge n. 168 del 2023 (c.d. “Codice Rosso Rafforzato”) ha introdotto importanti novità, stabilendo che la distanza non può essere inferiore a cinquecento metri e prevedendo l’uso di modalità di controllo tramite mezzi elettronici (braccialetto elettronico) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447; LEGGE 24 novembre 2023, n. 168). Se l’indagato nega il consenso all’uso del braccialetto, il giudice può applicare una misura più grave (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447; LEGGE 24 novembre 2023, n. 168).
- Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.): Il giudice può ordinare all’indagato/imputato di lasciare immediatamente la casa familiare e di non farvi rientro senza autorizzazione (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447).
Azione civile per il risarcimento del danno
La vittima di stalking ha diritto a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali. L’azione può essere esercitata costituendosi parte civile nel processo penale o intentando una causa autonoma in sede civile (Tribunale Ordinario Novara, sez. 1, sentenza n. 396/2023). In quest’ultimo caso, spetta alla persona danneggiata fornire la prova di tutti gli elementi del reato, inclusi la condotta, il danno e il nesso di causalità (Tribunale Ordinario Novara, sez. 1, sentenza n. 396/2023). Trattandosi di un reato abituale, il termine di prescrizione per l’azione risarcitoria decorre dall’ultima condotta persecutoria posta in essere (Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 4015/2017).