Compenso del commissario di gara nominato dal Comune: nullità del rapporto senza contratto scritto ad substantiam, non surrogabile dalla determina di nomina – Tribunale di Cassino 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto civile – Contratti con la Pubblica Amministrazione / Incarichi professionali con enti locali
  • Oggetto: Domanda di condanna di un Comune al pagamento del compenso per attività svolta come componente della commissione giudicatrice in procedura di gara ad evidenza pubblica – rigetto per difetto di forma scritta ad substantiam
  • Normativa: Artt. 16 e 17, R.D. 2440/1923 (legge di contabilità generale dello Stato); artt. 191 e 194, d.lgs. 267/2000 (TUEL); art. 84, comma 4, d.lgs. 163/2006; art. 2041 c.c.; art. 2697 c.c.; artt. 115 e 281-sexies c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: contratto incarico professionale Comune forma scritta, compenso commissione giudicatrice gara, nullità contratto ente locale, determina nomina commissario, forma scritta ad substantiam pubblica amministrazione

In tema di contratto d’opera professionale concluso con un ente locale, la forma scritta ad substantiam imposta dall’art. 17 R.D. 2440/1923 richiede inderogabilmente la redazione di un unico documento sottoscritto dal professionista e dall’organo dell’ente legittimato ad esprimerne la volontà all’esterno, contenente l’oggetto della prestazione e l’entità del compenso, con la conseguenza che la determina di nomina adottata unilateralmente dal responsabile del settore, ancorché richiami il compenso previsto nel quadro economico dell’intervento, non integra né una proposta contrattuale né un contratto valido, e l’accettazione dell’incarico mediante svolgimento effettivo dell’attività non sana la nullità del rapporto né configura un affidamento incolpevole tutelabile.

Il Tribunale di Cassino, Prima Sezione Civile, ha rigettato la domanda del professionista – componente della commissione giudicatrice nominato con determina comunale – volta ad ottenere il pagamento del compenso stabilito nell’atto di nomina. Il principio affermato chiarisce che la determina di nomina è atto unilaterale avente esclusiva efficacia interna all’ente, e che l’incarico non può ritenersi validamente conferito in assenza di un contratto scritto bilateralmente sottoscritto: la nullità derivante da norme generali presuntivamente note esclude qualsiasi affidamento incolpevole, fatta salva la sola azione di arricchimento senza causa con prova della concreta utilitas per l’amministrazione.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Ripartizione dell’onere della prova nell’inadempimento contrattuale: obbligo per il creditore di provare la fonte negoziale del diritto fatto valere, ex Cass. SS.UU. 2001
  • Inapplicabilità dell’art. 2126 c.c. ai rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato con la P.A. in assenza di contratto scritto ad substantiam
  • Irrilevanza della delibera dell’organo collegiale autorizzativa del conferimento dell’incarico come surrogato del contratto, trattandosi di atto interno privo di efficacia negoziale esterna
  • Impossibilità di formare il consenso contrattuale con la P.A. per facta concludentia, anche quando l’ente abbia già incassato il compenso versato dall’aggiudicatario per conto dei commissari
  • Residua esperibilità dell’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. subordinata alla prova della concreta utilitas della prestazione in favore dell’ente locale