Buoni fruttiferi postali: obbligo informativo disatteso e decadenza della prescrizione – sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, 2024

Nel panorama degli investimenti a basso rischio, i buoni fruttiferi postali hanno sempre rappresentato una scelta popolare per i risparmiatori italiani. Tuttavia, cosa accade quando le informazioni cruciali su questi strumenti finanziari non vengono fornite adeguatamente? Una recente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata getta luce su un caso emblematico che solleva importanti questioni sulla trasparenza e sulla tutela del consumatore nel settore finanziario. Può la mancata consegna di un semplice foglio informativo bloccare la prescrizione di un diritto e rovesciare le sorti di una controversia legale?

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda in esame trae origine da un appello proposto da Poste Italiane S.p.A. avverso una sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata. Il caso riguarda un buono fruttifero postale della serie AA1, emesso il 26 gennaio 2001, per un valore di 500 euro. Gli intestatari del buono, nonché eredi del sottoscrittore originario, avevano richiesto il rimborso del titolo, ma Poste Italiane aveva opposto l’avvenuta prescrizione del diritto.

Il Giudice di Pace, in primo grado, aveva accolto la domanda degli intestatari, condannando Poste Italiane al pagamento della somma sottoscritta. L’azienda postale, ritenendo la sentenza contraddittoria e illogica, aveva quindi proposto appello, insistendo sull’eccezione di prescrizione del diritto di credito.

Gli appellati, costituitisi in giudizio, avevano contestato le affermazioni di Poste Italiane, sostenendo in particolare la mancata consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione del buono. Questo elemento, secondo la loro tesi, avrebbe impedito il decorso della prescrizione.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La questione centrale del caso ruota attorno alla disciplina dei buoni fruttiferi postali e agli obblighi di trasparenza e informazione gravanti su Poste Italiane. Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dal Decreto ministeriale del 19 dicembre 2000, che ha introdotto nuove disposizioni in materia.

Ai sensi degli articoli 3 e 6 del suddetto decreto, Poste Italiane è tenuta, al momento del collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, a consegnare al sottoscrittore, insieme al titolo, un foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento. Questo obbligo di trasparenza è fondamentale per garantire che il sottoscrittore sia pienamente consapevole delle condizioni del proprio investimento, inclusa la data di scadenza del titolo.

L’articolo 8 del medesimo decreto stabilisce inoltre che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Questa disposizione sottolinea l’importanza di una chiara comunicazione della data di scadenza ai titolari dei buoni.

La giurisprudenza ha affrontato in diverse occasioni casi simili, fornendo importanti precedenti. Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 393 del 20 aprile 2021, ha stabilito che i titolari di buoni fruttiferi postali hanno diritto al risarcimento dei danni qualora non siano stati chiaramente informati sulla scadenza del titolo.

Un’altra sentenza rilevante è quella del Tribunale di Termini Imerese n. 306 del 20 maggio 2020, che ha chiarito come la mancata informazione sulla scadenza dei titoli costituisca una violazione dei principi di buona fede e correttezza. In questo caso, il tribunale ha riconosciuto il diritto al rimborso anche dopo il decorso dei termini di prescrizione, applicando il principio secondo cui la prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui il titolare del diritto è effettivamente in grado di esercitarlo.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Torre Annunziata, esaminando il caso in appello, ha focalizzato la sua attenzione su due aspetti cruciali: la mancata apposizione di informazioni sul buono fruttifero e la mancata prova della consegna del foglio informativo.

In primo luogo, il giudice ha rilevato che il buono fruttifero postale in questione, appartenente alla serie AA1, recava solo la dicitura “buono a termine” senza alcuna indicazione specifica sulla data di maturazione e scadenza del titolo. Inoltre, sul retro del buono non era stato apposto alcun adesivo o timbro contenente le informazioni necessarie a rendere edotti i sottoscrittori sui termini dell’investimento.

In secondo luogo, il Tribunale ha sottolineato che Poste Italiane non ha fornito prove sufficienti di aver consegnato il foglio informativo al momento della sottoscrizione del buono. L’azienda si era limitata a depositare una copia del foglio informativo in formato telematico nel corso del giudizio, senza dimostrare l’effettiva consegna agli intestatari.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che la mancanza di informazioni chiare e la non provata consegna del foglio informativo costituissero una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione gravanti su Poste Italiane. Questa violazione ha impedito agli intestatari di essere pienamente consapevoli delle caratteristiche del loro investimento, in particolare della data di scadenza e del conseguente termine di prescrizione.

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