Una recente sentenza della Corte d’Appello di Roma ha risolto un’importante controversia in materia di buoni postali fruttiferi della serie Q/P, stabilendo principi significativi che impattano migliaia di risparmiatori italiani. La questione centrale riguarda l’applicazione dei tassi di interesse modificati dal Decreto Ministeriale 13 giugno 1986 anche per l’ultimo decennio di durata dei buoni, nonostante il timbro apposto sul retro dei titoli modificasse espressamente solo i rendimenti dei primi venti anni. Questa decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimitΓ piΓΉ recente che, con indirizzo ormai costante, ha chiarito come la variazione in peius dei tassi, promanando da fonte di rango legislativo, abbia carattere cogente ed Γ¨ idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti in maniera integrale e per l’intera serie oggetto di modifica. La Corte romana ha pertanto accolto l’appello proposto dall’ente emittente contro la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva invece riconosciuto al risparmiatore il diritto a vedersi applicare, per l’ultimo decennio, i tassi piΓΉ favorevoli originariamente stampati sul retro del buono. Per comprendere appieno la portata di questa decisione e le sue implicazioni pratiche per i possessori di buoni postali fruttiferi della serie Q/P, occorre analizzare con attenzione il meccanismo di integrazione contrattuale che opera in questi casi e il rapporto tra quanto riportato sul titolo e le disposizioni ministeriali modificative dei tassi di interesse. La sentenza affronta anche la questione dell’informativa fornita al sottoscrittore al momento dell’emissione dei buoni, sottolineando come la conoscenza della possibilitΓ di variazione dei tassi sia garantita dalla pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale e non necessiti di comunicazioni individuali. La decisione della Corte d’Appello di Roma definisce quindi in modo chiaro il regime giuridico applicabile ai buoni della serie Q/P emessi dopo l’entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, garantendo certezza del diritto in un settore che negli ultimi anni ha visto un notevole contenzioso.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda processuale trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Frosinone nei confronti dell’ente emittente, che veniva condannato al pagamento di una somma ulteriore rispetto a quanto giΓ corrisposto al momento del rimborso di tre buoni postali fruttiferi. In particolare, due dei buoni appartenevano alla Serie “P O”, emessi rispettivamente il 27 maggio 1985 e il 14 giugno 1986, mentre il terzo era della serie “Q/P”, emesso il 1Β° dicembre 1986. La contestazione riguardava specificamente il calcolo degli interessi applicato dall’ente emittente, che al momento della scadenza trentennale aveva rimborsato una somma inferiore a quella che il risparmiatore riteneva dovuta in base alle condizioni riportate a tergo di ciascun buono. Secondo il ricorrente, infatti, il valore di rimborso avrebbe dovuto essere di β¬ 25.900,60, mentre erano stati corrisposti solo β¬ 13.124,42, con una differenza di β¬ 12.776,18 oggetto della richiesta monitoria. L’ente emittente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il risparmio raccolto attraverso l’emissione dei buoni era destinato alla Cassa Depositi e Prestiti. Nel merito, sosteneva che le somme richieste dal risparmiatore non fossero dovute in quanto il Decreto del Ministero del Tesoro del 13 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1986 n. 148, aveva creato una nuova serie di buoni (identificati con la lettera “Q”) con un rendimento inferiore, modificando anche il rendimento dei buoni precedentemente emessi, tra cui quelli oggetto di causa della serie “O P”. L’ente emittente riteneva inoltre pienamente legittima l’estensione alle serie precedenti dei tassi meno favorevoli previsti con l’istituzione della nuova serie “Q”, in quanto tale possibilitΓ era contemplata dall’art. 173 del d.P.R. 156/1973. Per quanto riguarda il buono della serie “Q/P” emesso successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, l’opponente sosteneva che dovessero trovare applicazione i nuovi tassi introdotti dal decreto per l’intero periodo di validitΓ del buono, nonostante il timbro apposto sul retro del titolo modificasse espressamente solo i rendimenti dei primi venti anni. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 1284/2019, accoglieva parzialmente l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo ma condannando comunque l’ente emittente al pagamento della somma di β¬ 2.477,95, oltre interessi legali, ritenendo che per il buono della serie “Q/P” il timbro apposto sul retro modificasse solo i tassi dei primi venti anni di rendimento, lasciando invariate le condizioni stampate per il periodo dal 21Β° al 30Β° anno.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento per la risoluzione della controversia Γ¨ rappresentato principalmente dall’art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. Codice Postale), il quale consentiva al Ministro del Tesoro, in occasione dell’emissione di una nuova serie di buoni postali, di estendere il tasso di interesse applicato alla nuova serie anche ai buoni giΓ emessi.
