assegno divorzile

La corresponsione dell’assegno di divorzio dopo il nuovo matrimonio del beneficiario costituisce pagamento di un indebito soggetto a ripetizione

La corresponsione dell’assegno di divorzio dopo il nuovo matrimonio del beneficiario costituisce pagamento di un indebito soggetto a ripetizione

Tribunale Messina, sentenza 19/02/2021 MASSIMA “Le somme pagate a titolo di assegno di divorzio dopo il nuovo matrimonio della beneficiaria non costituiscono adempimento di un’obbligazione naturale, ma indebito, soggetto

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