MASSIMA Corte d’Appello L’Aquila, sentenza n. 37/2022
“Niente assegno divorzile a lei benché le Sezioni Unite civili della Cassazione l’abbiano ritenuto possibile anche in caso di nuova convivenza del coniuge richiedente (cfr. 32198/21). Ciò perché la donna è giovane e ben può trovare un’occupazione e soprattutto non dimostra di aver rinunciato a occasioni di lavoro in costanza di matrimonio per dedicarsi soltanto alla famiglia: perde così il diritto alla componente perequativo-assistenziale del contributo economico.
Inoltre, ha instaurato una nuova convivenza e dunque rinuncia automaticamente alla componente assistenziale dell’assegno in applicazione del principio di autoresponsabilità”
Fonti: Cassazione.net